TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 giugno 2019, n. 1226

Studente post laurea-Abilitazione professione-Natura vincolata provvedimento

Data Documento: 2019-06-17
Area: Giurisprudenza
Massima

La natura vincolata del provvedimento fa sì che lo stesso sconti in sede procedimentale la sola verifica di conformità al paradigma normativo di riferimento; sicché, ogni vizio di carattere formale e/o procedimentale non assume nella fattispecie valore viziante (art. 21 octies, legge n. 241 del 1990).

Contenuto sentenza

N. 01226/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria del Tar in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B; 
contro
Università degli Studi della [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Macri’, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata presso la Segreteria del Tar in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B; 
per l’annullamento
del Decreto Rettorale n -OMISSIS-, con il quale l’Università degli Studi della [#OMISSIS#] ha provveduto ad annullare l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi della [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 giugno 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, recante l’annullamento dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
Premesso altresì che il predetto provvedimento è motivato in riferimento al fatto che, a seguito di apposita istruttoria, è emerso che il ricorrente, contrariamente a quanto dal medesimo dichiarato ai fini della abilitazione, non aveva conseguito il titolo di laurea in ingegneria presso il -OMISSIS-
Rilevato in particolare che, con nota in data 21.01.2015, il Responsabile dell’Area Gestione Didattica del -OMISSIS- ha attestato che il sig. -OMISSIS–OMISSIS- “non è stato mai iscritto presso il [#OMISSIS#] ateneo e che, pertanto, non ha conseguito alcun titolo accademico presso il -OMISSIS-”;
Ritenuto che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’iscrizione presso il -OMISSIS- e dell’effettivo conseguimento del predetto titolo di laurea, né ha allegato in giudizio circostanze che possano rilevare in tal senso, di talché l’atto impugnato risulta senza meno vincolato;
Ritenuto che non risultano conferenti (né comunque valgono a giustificare il rinvio della decisione in vista della proposizione di motivi aggiunti, come pure è stato chiesto dal ricorrente) i documenti prodotti (soltanto) in occasione dell’udienza pubblica, dal momento che si tratta di una attestazione della società -OMISSIS- che [#OMISSIS#] ha a che vedere con l’oggetto della causa, e di una nota mail ordinaria proveniente dalla Segreteria Generale del -OMISSIS-non sottoscritta dal dirigente e prodotta in copia semplice) che riferisce esclusivamente la riscontrata “assenza dei verbali d’esame” degli studenti iscritti negli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998 e quindi non vale a superare la predetta dichiarazione del Responsabile dell’Area Gestione Didattica [#OMISSIS#] parte in cui è univocamente attestato che il ricorrente non è stato mai iscritto presso il detto Ateneo (è ben evidente che, in riferimento alla posizione di “non iscritto”, l’assenza dei verbali di esame per gli anni in questione è circostanza irrilevante); 
Ritenuto pertanto che le censure formali con cui il ricorrente ha denunciato la violazione delle proprie garanzie partecipative non assumono rilevanza viziante: “la natura vincolata del provvedimento fa sì che lo stesso sconti in sede procedimentale la sola verifica di conformità al paradigma normativo di riferimento; sicché, ogni vizio di carattere formale e/o procedimentale non assume [#OMISSIS#] fattispecie valore viziante (art. 21 octies, legge n. 241 del 1990)” (T.A.R. Roma, Sez. II, 18/01/2018 n. 651);
Ritenuto che l’evoluzione della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 17/06/2019