E’ illlegittimo il diniego di scrizione ad anni successivi al primo nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia basati sul presupposto del non superamento del test di ammissione. L’Adunanza Plenaria n. 1/2015, muovendo dall’interpretazione corretta dell’art. 4, L. n. 264/1999, ha statuito che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale, art. 1, o dalle singole università, art. 2, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale. Pertanto, “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.”
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 settembre 2018, n. 1594
Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Test d'ingresso-Trasferimento da altra università
N. 01594/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2018, proposto dalla sig.ra [#OMISSIS#] De Vuono, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Colacione in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Campanella 55;
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del Rettore p.t.; Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t.; Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Scuola di Medicina, in persona del Preside p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento prot. n. 702 datato 31 maggio 2018, notificato a mezzo pec il successivo 1° giugno 2018, con il quale l’Ateneo ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, senza preventiva valutazione del curriculum studiorum della ricorrente;
– del Regolamento Didattico di Ateneo adottato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro D.R. 609 del 28 luglio 2017 s.m.i.;
– del Regolamento Didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, adottato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro;
– del Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul riconoscimento di titoli accademici adottato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro;
– ove occorra e per quanto di ragione dei Bando trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2017/2018 e della relativa graduatoria delle domande ammesse, nonché e del bando trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2018/2019;
– ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
– del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;
– del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;
– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria per l’anno 2017/2018 dell’Università in epigrafe;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell’amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente ordinando l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Scuola di Medicina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente è iscritta al III anno del corso di laurea in Biotecnologie, presso l’Università degli Studi magna Graecia di Catanzaro ed in tale veste impugna il provvedimento prot. n. 702 datato 31 maggio 2018, con cui dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha rigettato la richiesta di iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia in anno successivo al primo, con esonero dal sostenimento del test di ammissione.
2. A sostegno del gravame deduce plurimi vizi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, in estrema sintesi, la possibilità di iscriversi al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, senza la necessità del preventivo superamento del test di ammissione programmato a livello nazionale, essendo in possesso di CFU, asseritamente ritenuti idonei, ed affermando la sussistenza di posti vacanti all’uopo disponibili.
L’Amministrazione ha rigettato la richiesta di iscrizione esclusivamente sulla scorta di quanto disposto dal D.M. n. 477/2017 – recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, ed ora dal DM 26 aprile 2018, n. 337, parimenti oggetto di gravame, a norma dei quali “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento di sede richiesto da studenti già iscritti al medesimo corso di laurea in Medicina e chirurgia, presso altra sede universitaria italiana ovvero extracomunitaria”- senza, dunque, fare alcun riferimento all’eventuale inidoneità dei crediti formativi indicati dalla ricorrente a sostegno della richiesta di immatricolazione ovvero alla esistenza o meno di posti vacanti disponibili.
2.1 A sostegno del gravame, parte ricorrente allega: a) i numerosi precedenti specifici, assunti tanto in sede cautelare che di merito, anche di questo Tribunale (cfr. al T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 06.08.2018, n. 1514; 13.06.2018, n. 2018; TAR, Lazio Sez. III, ord. 13 aprile 2018 n. 2242, 8 marzo 2018 n. 1367 e 22 febbraio 2018 n. 1015), in applicazione dei principi desumibili dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1, secondo cui la locuzione “ammissione”, si riferisce esclusivamente al primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario, ferma restando la facoltà dell’Università di utilmente accertare la capacità del candidato interessato al trasferimento; b) l’esistenza di posti vacanti nel corso di laurea in Medicina e chirurgia, tra quelli riservati ai cittadini extra-UE e quelli destinati ai cittadini comunitari.
3. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
3.1 Preliminarmente occorre affermare la competenza territoriale di questo Tribunale a conoscere dei sopra citati Decreti ministeriali, in considerazione del fatto che è in questa circoscrizione che si verificano gli effetti diretti dell’atto impugnato, materializzandosi nel diniego dell’iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2018 n. 2453 e 25 maggio 2018 n. 3150).
3.2 Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato per le ragioni rinvenibili del conforme precedente di questa Sezione, n. 1196/2018 del 13.06.2018, che appresso si trascrive, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., quale corredo motivazionale della presente decisione.
“Ed invero, la richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2015 muove dall’interpretazione corretta dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, giungendo alla conclusione che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2) al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”. Ora, sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale. Pertanto, «il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso» (cfr. in termini anche TAR Catania, sez. I, 4.06.2018, n. 1126; 10.05.2018, n. 942; 24.04.2018, n. 836; 3.04.2018, n. 676 ).
4. Sulla base di tali premesse, è evidente l’illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 nonché nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 –che pertanto dovranno essere disapplicate- giacché, nell’esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pongono in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza. Tale vizio inficia, in via derivata, la legittimità del diniego di iscrizione in epigrafe indicato.
5. In conclusione il ricorso deve essere, in parte, accolto, con conseguenziale annullamento del provvedimento prot. n. 702 datato 31 maggio 2018, con il quale l’Ateneo ha rigettato l’istanza della ricorrente di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che la resistente Università dovrà assumere al fine di valutare il curriculum della ricorrente e, quindi, i crediti formativi dalla stessa maturati, in dipendenza anche dei posti disponibili.
5.1 Deve essere, viceversa, rigettata la domanda di accertamento del diritto di essere ammessa al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, attesa la natura della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, qualificabile in termini di interesse legittimo a fronte di un potere amministrativo che l’Università dovrà rieditare, conformandosi alle statuizioni della presente sentenza.
6. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, annulla l’atto di diniego di iscrizione impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Tallaro, Primo Referendario
[#OMISSIS#] Mazzulla, Referendario, Estensore
Pubblicato il 17/09/2018