TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 settembre 2017, n. 1395

Studenti-Accesso università-Mancata valutazione istanza riconoscimento titolo di studio conseguito all'estero- Violazione art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241

Data Documento: 2017-09-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Violazione dell’art. 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, non risultando che la P.A., prima di adottare il provvedimento impugnato (che , nella specie, ha stabilito di non valutare l’istanza di riconoscimento accademico del diploma di laurea conseguito presso una Università straniera, attualmente chiusa per sospetti episodi di corruzione interna e vendita titoli) abbia comunicato i motivi ostativi al riconoscimento, in modo di permettere al ricorrente di presentare osservazioni o documenti integrativi.

Contenuto sentenza

N. 01395/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Scarpa, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Zimatore, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Zimatore in Catanzaro, via [#OMISSIS#] N.49; 
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
per l’annullamento
della delibera del Senato Accademico n.1481 del 27.4.17 di mancata valutazione dell’istanza di riconoscimento di titolo di studio conseguito all’estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, cittadino italiano, impugna la delibera del Senato accademico dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro 27 aprile 2017 n. 1481, nella parte in cui stabilisce di “non valutare” l’istanza di riconoscimento accademico della laurea in stomatologia rilasciata dall’Università Kristal di Tirana, in attesa che venga definita dalle autorità albanesi un’indagine penale risalente all’anno 2014, che ha determinato la chiusura dell’Università Kristal, per “episodi di corruzione interna” e “vendita di titoli”;
Ritenuto fondato ed assorbente il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, non risultando che la P.A., prima di adottare il provvedimento impugnato, abbia comunicato i motivi ostativi al riconoscimento, in modo di permettere al ricorrente di presentare osservazioni o documenti integrativi, anche con riferimento all’acquisizione degli elementi istruttori indicati nel presupposto parere del CIMEA, che pure il Senato accademico ha deliberato di voler “recepire”;
Ritenuto che non sussistono, e comunque, non sono stati evidenziati profili di urgenza tali da rendere assolutamente necessaria l’omissione della predetta garanzia procedimentale;
Ritenuto che le spese del giudizio possono essere interamente compensate, stante la natura formale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del Senato accademico 27 aprile 2017 n. 1481, nella sola parte d’interesse del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 19/09/2017