Le Università, in esito all’entrata in vigore della l. n. 168/1989, sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e non più Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che la notifica di un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento dell’Università è validamente effettuabile solo presso la sede dell’Ente e non presso l’Avvocatura dello Stato (TAR Catanzaro, Sez. II, 14/09/2018 n. 1583)
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 615
Assegni di ricerca-notifica ricorso Università
N. 00615/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Barone, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Porto [#OMISSIS#], 120;
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro non costituita in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da [#OMISSIS#], 34;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare,
1. del Decreto n. 1157 del 10 dicembre 2018, con cui il Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ha approvato la graduatoria finale della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo “La fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti micrognatici: analisi clinica e strumentale di mandibola e vie aeree” SS.SS.DD. MED/10 – Malattie dell’apparato Respiratorio e MED/28 – Malattie Odontostomatologiche, riformulata a seguito della Sentenza n.1882 del TAR Catanzaro pubblicata il 05/11/2018; 2. della graduatoria finale della detta selezione in cui la controinteressata è stata collocata al primo posto e nominata vincitrice; 3. del verbale n. 4 del 26 novembre 2018 in cui la Commissione ha rivalutato utilizzando nuovi criteri di valutazione esclusivamente i titoli della Dott.ssa Barone; 4. eventuale della selezione pubblica indetta con D.R. n. 713 del 21/09/2017, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 40/2010, dal titolo “La fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti micrognatici: analisi clinica e strumentale di mandibola e vie aeree” SS.SS.DD. MED/10 – Malattie dell’apparato Respiratorio e MED/28 – Malattie Odontostomatologiche (successivamente modificato dal D.R. n. 769 del 12/10/2017); 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e /o comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente, anche di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa Barone [#OMISSIS#] ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del Decreto n. 1157 del 10 dicembre 2018, con cui il Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ha approvato la graduatoria finale della selezione per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo “La fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive delsonno (OSAS) in pazienti micrognatici: analisi clinica estrumentale di mandibola e vie aeree”, così come riformulata in esecuzione della sentenza del TAR Catanzaro n. 1882 del 05/11/2018, nonché degli atti presupposti e connessi.
2. La ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
– con decreto n. 713 del 21.9.2017, il Rettore dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro approvava il bando di selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca;
– all’esito della valutazione dei titoli e del colloquio orale, la dott.ssa Barone riportava il punteggio complessivo di 66,5 punti, seguita in graduatoria dalla dott.ssa [#OMISSIS#] con il punteggio complessivo di 61 punti;
– le risultanze del concorso venivano impugnate dalla dott.ssa [#OMISSIS#] dinanzi a questo TAR, che con sentenza n. 1072 del 17.5.2018 accoglieva le doglianze della odierna controinteressata sotto il profilo dell’illegittima valutazione dell’opera collettanea ascrivibile alla dott.ssa Barone (dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study”), per omessa valutazione dell’apporto specifico del coautore;
– con D.R. n. 634 del 13.7.2018 l’Amministrazione riapprovava la graduatoria finale della selezione, confermando la nomina, quale vincitrice, della Dott.ssa [#OMISSIS#] Barone;
– con sentenza n. 1882/2018, a seguito di ulteriore gravame proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#], le risultanze concorsuali venivano nuovamente annullate da questo TAR, che riteneva l’illegittimità della valutazione dei titoli della dott.ssa Barone per violazione dell’art. 4 del DPR 117 del 23 marzo 2000 (in riferimento all’opera collettanea) e per carenza di motivazione (in riferimento alla pubblicazione intitolata “Threedimensional morphometric analysis of the mandible and airways in Pierre Robin sequence”), e quindi ne disponeva ancora una volta il rinnovo da parte della commissione;
– con D.R. 1157 del 10.12.2018 l’Amministrazione, previa rivalutazione delle pubblicazioni indicate dal TAR, ha approvato gli atti e la graduatoria finale della selezione, nominando vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#].
3. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del decreto n. 1157/2018 sotto i seguenti [#OMISSIS#]:
– “solo le pubblicazioni della dott.ssa Barone sono state valutate come opere collettanee, mentre quelle di tutti gli altri candidati sono state valutate come opere individuali, viziando tutta la procedura di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della procedura selettiva in oggetto” (cfr pag. 5 del ricorso);
– in riferimento alla pubblicazione Can autofluorescence guide surgeons in the treatment of MRONJ? A prospectivefeasibilitystudy, “in cui la Dott.ssa Barone ha dato un contributo paritetico [#OMISSIS#] altri autori e ugualmente fondamentale [#OMISSIS#] scrittura e [#OMISSIS#] revisione del lavoro, il punteggio indicato dalla commissione nel verbale n. 3 è stato diviso in 6 considerando come unico parametro il numero degli autori e non la significatività scientifica del contenuto (in questo [#OMISSIS#] uno studio clinico in cui sono stati reclutati e trattati 36 pazienti)”;
– in riferimento alla pubblicazione Threedimensionalmorphometricanalysis of the mandible and airways in Pierre Robin sequence, “non è stato considerato che la Dott.ssa Barone ha presentato il lavoro al XXIII Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche e che in tale occasione è stata addirittura premiata in quanto autrice presentatrice del lavoro in oggetto”;
– i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni “sono stati modificati più volte e addirittura applicati esclusivamente alle pubblicazioni della dott.ssa Barone”.
4. Resiste il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 19.03.2019 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai sensi degli artt. 60 e 73, co. 3, c.p.a.
6. Nel [#OMISSIS#] di specie l’unico ente passivamente legittimato è l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, quale amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati.
La predetta amministrazione è stata evocata in giudizio con ricorso notificato in data 6.2.2019 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
E’ però pacifico che le Università, in esito all’entrata in vigore della l. n. 168/1989, sono Enti pubblici dotati di personalità giuridica e non più Amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che la notifica di un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento dell’Università è validamente effettuabile solo presso la sede dell’Ente e non presso l’Avvocatura dello Stato (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 14/09/2018 n. 1583).
Di qui la nullità della notificazione presso l’Avvocatura erariale, anziché presso la sede dell’ente.
7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa notificazione all’amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati.
8. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/03/2019