TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1776

Procedura concorsuale posto ricercatore-Rinnovo valutazione-Nomina nuova commissione

Data Documento: 2017-11-20
Area: Giurisprudenza
Massima

A seguito della nomina di una nuova commissione esaminatrice, in virtù dei principi richiamati dal dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, è legittimo l’operato di quest’ultima teso a fissare e predeterminare nuovi criteri selettivi, laddove ritenga, nell’esercizio della propria discrezionalità, di non dover ratificare sul punto l’operato della precedente commissione.
 

Contenuto sentenza

N. 01776/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Politano, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Antonellis, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino; 
contro
Universita’ degli Studi della Calabria A Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Greco, Giovanni Macri’, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Greco in , ; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Beneduci, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leporace, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Consarino in Catanzaro, piazza Duomo 24; 
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto Rettorale n. 1411 del 14.11.2016, pubblicato il 22.11.2016, e degli allegati giudizi relativi ai candidati; di tutti gli atti e verbali della procedura per la selezione di n. 1 ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3 lett. b), della L. n. 240/2010, settore concorsuale 03/A2 ¿ Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico disciplinare CHIM/02 ¿ Chimica Fisica, per le esigenze del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche indetta con Decreto Rettorale n. 983 del 01.08.2016; in via subordinata del Decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 1277 del 24.10.2016, della nota prot. n. 25539 del 20.10.2016, del Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche n. 50 del 20.10.2016 di designazione dei nuovi componenti della Commissione, non conosciuto; nonché di tutti i verbali e gli atti, ivi inclusi la determinazione dei criteri ed i giudizi espressi sui candidati, e del D.R. n. 1411/2016; di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. null null null
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLITANO [#OMISSIS#] il 232017 :
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, nella prossima Camera di Consiglio, in cui si chiede sin d’ora di poter partecipare, del contratto di lavoro sottoscritto il 30.11.2016 e della relativa presa di servizio, atti conosciuti all’atto della costituzione in giudizio dell’Unical avvenuta in data 10.02.2017; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Beneduci e di Universita’ degli Studi della Calabria A Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, seguito da motivi aggiunti, il dott. [#OMISSIS#] Politano impugna gli esiti della procedura concorsuale per la assegnazione di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2, bandito dall’Università della Calabria e vinto dal dott. [#OMISSIS#] Beneduci.
Resistono la P.A. ed il controinteressato.
Con ordinanza 14 marzo 2017 n. 102 è stata respinta la domanda cautelare, osservandosi che “in ordine al primo motivo di ricorso, che il controinteressato [#OMISSIS#] Beneduci non ha dichiarato la titolarità del brevetto, bensì indicato il titolo dello studio e il codice identificativo della domanda di concessione del brevetto, sicché non sussiste alcuna dichiarazione mendace” e che “anche le altre censure rivolte all’operato della commissione, non appaiono suscettibili di favorevole accoglimento”.
All’udienza del 15 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il dott. Politano lamenta l’attribuzione al dott. Beneduci del punteggio previsto per la titolarità di un brevetto, quando invece il controinteressato avrebbe allegato al proprio curriculum una semplice domanda di riconoscimento, solo presentata al competente ufficio.
Il motivo non coglie nel segno. Posta, infatti, l’assenza di mendacità della dichiarazione resa dal dott. Beneduci (il quale ha autocertificato la presentazione della domanda e non già la circostanza di essere titolare del brevetto), non è stata superata la c.d. prova di resistenza: difatti, anche a non voler considerare il punto attribuito dalla commissione al dott. Beneduci per la presentazione della domanda di brevetto, si ha che il punteggio finale complessivo di quest’ultimo (87,5 punti – 1 punto = 86,5 punti) sarebbe, comunque, superiore a quello del ricorrente (83.5 punti).
Con il secondo motivo di ricorso, si contesta la violazione dell’art. 8 del Regolamento Unical per la selezione dei ricercatori a tempo determinato (rubricato “commissione giudicatrice”), a mente del quale la commissione deputata all’espletamento delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B è costituita da tre membri, designati a maggioranza da parte del Consiglio di Dipartimento.
La indicata disposizione normativa prevede una procedura in virtù della quale il Consiglio di Dipartimento effettua la proposta successivamente all’individuazione dei nominativi e alla votazione da parte di soggetti ben individuati; il Rettore, poi, effettua la nomina a seguito della detta proposta. Nel caso in esame, invece, non vi sarebbe traccia di deliberazioni o proposte formulate elettivamente dal Consiglio di Dipartimento, ma solo la proposta del Direttore di Dipartimento.
Inoltre, la procedura in esame sarebbe palesemente viziata per violazione dell’art. 3, comma 12, D.P.R. 117/2000, secondo cui le dimissioni dei membri di commissione devono essere adeguatamente documentate ed hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore, in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, D.P.R. citato, a mente del quale la partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
Anche tale motivo appare essere infondato. Come eccepito dall’Amministrazione resistente, l’art. 8 del Regolamento universitario per la selezione dei ricercatori a tempo determinato è stato oggetto di specifica sospensione, mediante D.R. n. 835/2016 che, all’art. 2, ha previsto un diverso iter procedimentale per la nomina delle commissioni giudicatrici.
A seguito delle dimissioni dei componenti della commissione inizialmente nominata, peraltro, anche al fine di non perdere i finanziamenti ministeriali per la copertura finanziaria del punto organico (D.M. 78/2016), la nuova commissione giudicatrice è stata proposta, su impulso del Rettore, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, sottoposto a ratifica del primo Consiglio Dipartimentale utile; ratifica che, al di là delle norme regolamentari applicabili alla fattispecie, ha comportato il venir meno dell’illegittimità lamentata dal ricorrente.
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell’art. 3, comma 12, D.P.R. 117/2000, anche in tal caso a prescindere da ogni questione inerente all’applicabilità o meno, alla fattispecie in esame, della disposizione richiamata, a seguito dell’entrata in vigore della L. 240/2010, occorre rammentare come, per il componente della commissione giudicatrice di concorso, sussista un vero e proprio diritto di essere esonerato dall’incarico, avendo quest’ultimo natura volontaria e che l’accettazione delle dimissioni si configura come unica condizione indispensabile per determinare la cessazione delle relative funzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366 e Sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5155).
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 9 dell’avviso pubblico, secondo cui il calendario ed il luogo della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni avrebbero dovuto essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Università entro il giorno 27 settembre 2016. Tale motivo si appalesa infondato, dal momento che, per effetto della sospensione della procedura a seguito della dimissioni della prima commissione, non poteva non esservi uno slittamento delle intere operazioni concorsuali, comunque comunicate ai concorrenti.
Con il quarto motivo, il ricorrente assume che la nuova commissione, a seguito delle dimissioni della precedente, ha proceduto a fissare dei nuovi criteri selettivi, rispetto a quelli assunti da quest’ultima, con assegnazione di punteggi ai parametri nuovamente individuati in maniera discordante rispetto a quelli precedenti. A sostegno del mezzo, il ricorrente richiama gli arresti della giurisprudenza amministrativa, secondo cui i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.
Il motivo non appare fondato. Infatti, la nuova commissione, proprio in virtù dei principi richiamati dal ricorrente con riferimento al D.P.R. 487/1994, una volta ricostituita, ha proceduto alla fissazione ed alla predeterminazione di nuovi criteri selettivi, non ritenendo, nell’esercizio della propria discrezionalità, di dover ratificare sul punto l’operato della precedente commissione.
Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, tutti destituiti di fondamento, vengono censurati nel merito i criteri selettivi adottati dalla commissione giudicatrice. In particolare, viene dedotta la loro arbitrarietà ed illogicità, sotto molteplici profili.
In primo luogo, viene contestata la scelta della commissione di utilizzare, come metodo per la valutazione della consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica dei candidati, non l’H-index, ma l’H-index medio per pubblicazione.
In proposito, sostiene il ricorrente che il bando prevede esclusivamente l’utilizzo dell’H-index, non ammettendo la divisione dell’H-index per il numero di pubblicazioni. Un tale indice, per altro, sarebbe illogico e privo di validazione da parte dell’ANVUR, né utilizzato in alcuna valutazione comparativa su scala mondiale. Anzi, osserva il ricorrente in sede di replica, proprio l’ANVUR, con nota del 7 aprile 2017 (tuttavia, non esibita), avrebbe affermato che l’unico effetto dell’introduzione dell’H-index medio per pubblicazione è quello di elevare la bassa produttività a valore di per sé.
L’applicazione dell’indice contestato, avrebbe reso possibile “l’attribuzione del punteggio massimo previsto di 10/10 al dott. Politano e del punteggio di ben 7/10 al dott. Beneduci, nonostante il primo vanti una produzione quadrupla di articoli ed il quintuplo delle citazioni rispetto al secondo, per l’inferiore quantità dei lavori di quest’ultimo”.
In proposito, osserva il collegio che il bando, nel richiamare l’art. 3 del D.M. n. 243/2011, dove viene stabilito che tra i criteri di valutazione della produzione scientifica possa essere utilizzato l’indice di Hirsch “o simili”, non esclude l’uso dell’H-index medio per pubblicazione, per come avvenuto nella fattispecie, sicché la valutazione al riguardo della commissione rientra nelle sue prerogative di discrezionalità tecnica nelle quali al giudice amministrativo è precluso entrare.
Va poi rilevato che, anche secondo le prescrizioni del D.M. n. 89/2009, le commissioni “nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche” del numero totale delle citazioni; del numero medio di citazioni per pubblicazione; dell’impact factor totale, medio per pubblicazione e di combinazioni dei precedenti parametri “atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato”, quali l’indice di Hirsch o simili (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 703).
Non solo. Ma, a riguardo delle citazioni bibliometriche, è stato rilevato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2014 n. 1724; 21 ottobre 2013 n. 5079; 7 aprile 2010 n. 1970) che, a termini dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 117/2000, nei concorsi a docente e ricercatore universitario, l’impact factor (cioè il numero di citazioni che una certa pubblicazione ha avuto su riviste in un determinato arco temporale) non è criterio vincolante per misurare l’originalità scientifica della pubblicazione, la quale è invece rimessa alla diretta valutazione della commissione; e tale possibile criterio non può prevalere su quello dell’originalità scientifica delle pubblicazioni, perché il criterio dell’originalità ed innovatività della produzione scientifica è individuato dall’art. 4 stesso come prioritario (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004 n. 2364), tenuto conto che l’impact factor non è, di per sé, indice di originalità scientifica (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 487; 2 marzo 2007, n. 1063).
Nel resto, la contestazione degli altri criteri appare infondata, non emergendo quei profili di macroscopica illogicità, arbitrarietà od irrazionalità denunciati dal ricorrente, con riguardo, in particolare: a) alla preferenza, in termini di punteggio, accordata a pregresse esperienze dei candidati in posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A rispetto al conseguimento di attività curriculari di assegnista o borsista post-doc; b) alla scelta di valutare l’attività didattica svolta in Italia o all’estero in funzione del numero di crediti formativi universitari (CFU) relativi al corso per cui veniva svolta la docenza; c) alla scelta, con riferimento al punteggio attribuibile alle pubblicazioni presentate, di differenziare il suddetto punteggio a seconda che il candidato, nei lavori in collaborazione, risultasse o meno corresponding author; d) alla prevista attribuzione di un punteggio notevolmente inferiore all’attività di esercitazione rispetto alla didattica.
Quanto infine alla presunta incongruenza tra il numero delle citazioni vantate dal candidato Beneduci alla data della scadenza del bando e quelle ricavate dalla banca dati SCOPUS, all’uopo consultata dalla commissione in data 8 novembre 2016 (ossia successivamente alla scadenza del bando stesso), appare congrua – ed è comunque rimasta incontestata – la giustificazione addotta dalla P.A. con la memoria di replica (cfr. pag.7), dove si afferma come detta incongruenza sia “priva di rilievi pratici, in quanto agli indicatori (numero di citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; indice di Hirsch medio per pubblicazione) non è stato assegnato alcun punteggio numerico, essendo elementi di integrazione di una valutazione complessiva dei candidati, basata su altri parametri. In ogni caso, non si ravvede alcuna disparità di trattamento, atteso che (rispetto alle sei citazioni del controinteressato) nella banca dati (alla data dell’8/11/2016) comparivano a vantaggio del ricorrente ben quattordici citazioni in più (rispetto a quelle presenti alla data di scadenza del bando)”.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti, giacché infondati, mentre le spese del giudizio possono essere compensate, stante la novità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Tallaro, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 20/11/2017