Per pacifica giurisprudenza, i provvedimenti di autotutela, anche in ragione della discrezionalità che li caratterizza, devono essere necessariamente preceduti da comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti contemplati dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21 settembre 2012, n. 963
Dottorato di ricerca-Non ammissione al primo anno dottorato-Annullamento in autotutela scorrimento graduatoria
N. 00963/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] Faga, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Vecchio, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Bianco in Catanzaro, via A.Turco,1;
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
Letizia D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Aloia;
per l’annullamento
-del decreto rettorale n 447 del 7 giugno 2012, non notificato, con il quale il rettore dell’università degli studi di catanzaro ha annullato, in autotutela, lo scorrimento della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso didottorato in “teoria del diritto e ordine giuridico europeo”, disposto con provvedimento del 29 maggio 2012 e in pari data comunicato al ricorrente, con nota n. di prot. 4485;
-della nota prot. n 4946 del 13 giugno 2012, con la quale il direttore amministrativo dell’ateneo e il responsabile dell’ufficio affari generali hanno comunicato al ricorrente l’annullamento in autotutela dello scorrimento della graduatoria del prefato concorso, ed, inoltre, che per effetto dell’annullamento il ricorrente veniva ammesso senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca in teoria del diritto e ordine giuridico europeo, a.a. 2011/2012;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato;
-nonché, infine, per l’accertamento del diritto del ricorrente a mantenere la borsa di studio di ateneo, con conseguente riconferma della nota prot. 4485 in data 29 maggio 2012 del direttore amministrativo dell’ateneo e del responsabile dell’ufficio affari generali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Dato atto che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa e che il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata;
Rilevato che parte ricorrente impugna il decreto Rettorale n 447 del 7 giugno 2012, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Catanzaro ha annullato in autotutela lo scorrimento della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in “Teoria del diritto e ordine giuridico europeo”, disposto con provvedimento del 29 maggio 2012, per effetto del quale il ricorrente è stato ammesso senza borsa di studio al corso in questione, oltre che la nota con la quale è stato comunicato il decreto;
Rilevato che con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per il mancato invio di comunicazione di avvio del procedimento;
Considerato che il ricorrente è un soggetto nei cui confronti il provvedimento di annullamento in autotutela è destinato a produrre effetti diretti e che, per pacifica giurisprudenza, i provvedimenti di autotutela, anche in ragione della discrezionalità che li caratterizza, devono essere necessariamente preceduti da comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti contemplati dall’art. 7 della legge n. 241/1990;
Considerato, pertanto, che la censura indicata, di natura necessariamente assorbente, è fondata con conseguente illegittimità degli atti impugnati, che devono essere annullati e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Andolfi, Referendario
Emiliano [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)