TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25 settembre 2018, n. 1621

Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Test d'ingresso-Trasferimento da altra università

Data Documento: 2018-09-25
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illlegittimo il diniego di scrizione ad anni successivi al primo nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia basati sul presupposto del non superamento del test di ammissione. L’Adunanza Plenaria n. 1/2015, muovendo dall’interpretazione corretta dell’art. 4, L. n. 264/1999, ha statuito che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale, art. 1, o dalle singole università, art. 2, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale. Pertanto, “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.”

Contenuto sentenza

N. 01621/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2018, proposto da 
Sara Faraone, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Colacione in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Campanella 55; contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Scuola di Medicina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento prot. n. 685 datato 25 maggio 2018, notificato a mezzo pec il successivo 29 maggio 2018, con il quale l’Ateneo ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, senza preventiva valutazione del curriculum studiorum della ricorrente;
– del Regolamento Didattico di Ateneo adottato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro D.R. 609 del 28 luglio 2017 s.m.i.;
– del Regolamento Didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, adottato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro;
– della Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre Università e sul riconoscimento di titoli accademici adottato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro;
– ove occorra e per quanto di ragione dei Bando trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2017/2018 e della relativa graduatoria delle domande ammesse, nonché e del bando trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio a.a. 2018/2019;
– ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
– del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;
– del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;
– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria per l’anno 2017/2018 dell’Università in epigrafe;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
nonché per la condanna dell’amministrazione intimata, ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente ordinando l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e di Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Scuola di Medicina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, ha conseguito il tiolo di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, con votazione 102/110, presso l’Università degli Studi di Messina, in data 22 luglio 2015, impugna il decreto 25 maggio 2018 n. 685, col quale il Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha respinto l’istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia, pur avendo ella maturato numerosi CFU, conseguiti in materie afferenti il secondo percorso di laurea.
Il decreto è motivato sul rilievo che “la richiesta non può essere accolta in quanto l’istante non ha superato la prova di ammissione al corso di laurea in parola per l’anno accademico in corso, né è attualmente iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia presso altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”.
Detta motivazione si fonda sul disposto del D.M. n. 477/2017, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, pure impugnato dal ricorrente che, al comma 12 dell’allegato n. 2, prevede che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento di sede richiesto da studenti già iscritti al medesimo corso di laurea in Medicina e chirurgia, presso altra sede universitaria italiana ovvero extracomunitaria”.
A tal riguardo, la parte ricorrente allega: a) i numerosi precedenti specifici, assunti in sede cautelare dal T.A.R. Lazio (tra gli altri, cfr. Sez. III, ord. 13 aprile 2018 n. 2242, 8 marzo 2018 n. 1367 e 22 febbraio 2018 n. 1015), in applicazione dei principi desumibili dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1, secondo cui la locuzione “ammissione”, si riferisce esclusivamente al primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario, ferma restando la facoltà dell’Università di utilmente accertare la capacità del candidato interessato al trasferimento; b) l’esistenza di posti vacanti nel corso di laurea in Medicina e chirurgia, tra quelli riservati ai cittadini extra-UE e quelli destinati ai cittadini comunitari.
Tanto premesso, occorre preliminarmente affermare la competenza a territoriale di questo Tribunale a conoscere del detto D.M., attesoché è in questa circoscrizione che si verificano gli effetti diretti dell’atto impugnato, i quali sono rappresentati dal diniego dell’iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2018 n. 2453 e 25 maggio 2018 n. 3150).
Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, salvi restando i successivi provvedimenti della P.A.
Ed invero, la richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2015 muove dall’interpretazione corretta dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, giungendo alla conclusione che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2) al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Ora, sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale.
Pertanto, «il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso».
Sulla base di tali premesse, va dichiarata l’illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 che, nell’esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pone in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza. Stesso dicasi per la norma regolamentare interna, che va disapplicata.
Donde, l’illegittimità del provvedimento di diniego, impugnato in via principale.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto di diniego di iscrizione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Pubblicato il 25/09/2018