Nel concorso per l’accesso a numero programmato ai corsi di laurea, l’apposizione di un codice identificativo alfanumerico sulle buste e sui moduli non altera le condizioni di correttezza delle prove di ammissione, neppure nel caso in cui fosse imposto ai candidati di esibire sui banchi il proprio documento di identità, essendo predette modalità, anche in considerazione del sistema di correzione, inidonee non solo in concreto, ma anche in astratto, ad influire sulle valutazioni e sull’esito delle prove preselettive e ad intaccare le regole dell’anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali o a violare i principi di imparzialità delle relative valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 3 febbraio 2016, n. 217
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Prova d'esame
N. 00217/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02144/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Todarello, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Camera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Muscarà in Catanzaro, Via [#OMISSIS#], 49;
contro
Università Magna Graecia degli Studi di Catanzaro, Consorzio Interuniversitario Cineca; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tuzzato, [#OMISSIS#] Pomarico;
per l’annullamento
del Decreto Rettorale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro n 716/15 con il quale si e’ bandito il concorso per l’accesso a numero programmato per l’anno accademico 2015 – 2016 ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;
delle graduatorie di merito per l’ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l’anno accademico 2015/2016, nelle quali il ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso ai corsi;
dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
dei successivi scorrimenti di graduatoria;
della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA;
di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno istante;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente di essere ammesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, indicati con opzione di preferenza (fisioterapia, lab. biomedico, infermieristica) per l’anno accademico 2015/2016 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
per la condanna in forma specifica ex art.30 comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme a titolo di risarcimento, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che, giusta segnalazione alle parti all’odierna udienza camerale, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.60 del cod. proc. amm.;
2. Ritenuta l’infondatezza del primo e articolato motivo – con cui si censura la violazione dell’anonimato nel concorso per l’accesso a numero programmato per l’anno accademico 2015/2016 ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie –, essendo all’uopo sufficiente richiamare i recenti precedenti del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza 18 settembre 2015, n.4363; Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 315), da cui non v’è ragione di discostarsi, secondo cui l’apposizione di un codice identificativo alfanumerico sulle buste e sui moduli non altera le condizioni di correttezza delle prove di ammissione, neppure nel caso in cui fosse imposto ai candidati di esibire sui banchi il proprio documento di identità (il che, peraltro, non risulta nel caso in questione); infatti, le censurate modalità, anche in considerazione del sistema di correzione, sono inidonee non solo in concreto, ma anche in astratto, ad influire sulle valutazioni e sull’esito delle prove preselettive e ad intaccare le regole dell’anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali o a violare i principi di imparzialità delle relative valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati (s’intendono qui richiamate integralmente le articolate motivazioni dei citati precedenti, ai sensi degli artt. 60 e 74 Cod. proc. amm.);
Né, in senso contrario, giova il richiamo alle sentenze 20 novembre 2013 n.26, 27 e 28 dell’Adunanza Plenaria.
Infatti, l’Adunanza Plenaria, dopo avere premesso che l’esigenza dell’anonimato, portato del principio costituzionale di uguaglianza, si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, ha altresì ritenuto che allorché l’Amministrazione si scosta “in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali” si determina una illegittimità di per sè rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; su tali premesse l’Adunanza Plenaria, in quel caso, ha ritenuto che, avendo la Commissione fatto annotare sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA attribuito, l’utilizzo della metodica ivi descritta avesse comportato il superamento della cd. “soglia di criticità”, mettendo a rischio gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l’anonimato.
Orbene, nel caso, non risulta che tali comportamenti siano stati posti in essere, censurandosi che, avuto riguardo alle modalità utilizzate nell’espletamento della procedura (codice alfanumerico apposto sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica e dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici), “sia il candidato che i commissari avrebbero potuto annotare e/o memorizzare i codici apposti sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte al fine di comunicarle a terzi”, senza che, però, venga evidenziato l’utilizzo di una metodologia contra legem, né tantomeno che venga posto in evidenza alcun nesso causale preciso e concordante tra le ritenute illegittimità e l’esito negativo degli esami;
3. Rilevato che, per le esposte ragioni, di natura assorbente, s’impone il rigetto del ricorso;
4. Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della materia trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)