TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30 maggio 2018, n. 1121

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Bando di concorso-Clausola non immediatamente escludente-Impugnabilità

Data Documento: 2018-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Inammissibilità del ricorso, laddove manchi l’interesse al ricorso avverso una clausola del bando che, non essendo immediatamente lesiva – e non dovendo, pertanto, essere impugnata nei 60 giorni dalla sua pubblicazione –, deve impugnata unitamente all’eventuale provvedimento negativo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018 n. 4).

Contenuto sentenza

N. 01121/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] Squillaciotti, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, piazza Stocco, 5; 
[#OMISSIS#] Senatore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Senatore, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, piazza Stocco, 5; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Antonellis, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, piazza Stocco, 5; 
[#OMISSIS#] Zarfati, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Antonellis, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catanzaro, piazza Stocco, 5; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Ricciardello non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del D.R. n. 501/2017 del 3 luglio 2017 dell’Università degli Studi di Catanzaro nella parte in cui (art. 7) prevede che “i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 189/2002” e ove occorra del D.M. 477/17 che richiama il contenuto di tale disposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che i ricorrenti, classificatisi idonei alla prova di ammissione al corso di laurea in medicina, con preferenza indicata per l’Università degli Studi di Catanzaro, impugnano l’art. 7 del decreto rettorale n. 501 del 3 luglio 2017, secondo cui “i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 189/2002”, facendo presente che, presso il detto Ateneo, sono previsti 17 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero e che, in caso di mancata copertura, si verrebbe a scorrere la graduatoria in loro favore;
Registrati gli opposti orientamenti della giurisprudenza di appello (da ultimo, in senso favorevole alla tesi degli istanti, (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 maggio 2018 n. 2218; mentre, in senso contrario, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2018 n. 2268);
Osservato, tuttavia, che difetta l’interesse al ricorso avverso la detta clausola del bando che, non essendo immediatamente lesiva – e non dovendo, pertanto, essere impugnata nei 60 giorni dalla sua pubblicazione –, va impugnata unitamente all’eventuale provvedimento negativo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018 n. 4);
Ritenuta, pertanto, la manifesta inammissibilità del ricorso, come collettivamente proposto, nonché la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per decidere con sentenza in forma semplificata;
Dato atto, per altro, che la ricorrente Senatore [#OMISSIS#] ha manifestato la propria sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;
Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, stante la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 30/05/2018