TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30 maggio 2018, n. 1125

Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia-Nulla osta trasferimento in uscita-Inammissibilità

Data Documento: 2018-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge  7 agosto 1990, n. 241, “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato”.

Contenuto sentenza

N. 01125/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Pinto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Marina Genco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Ufficio di Segreteria Post Lauream, Universita’ degli Studi di Firenze non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– della nota del Responsabile Ufficio di Segreteria Post-Lauream dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro prot. n. 321/USLP del 12.04.2018; – della nota pec del 17.04.2018, con la quale il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Università di Catanzaro; -di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo, ivi compresi:il Verbale della seduta del 14 Marzo 2018 del Consiglio della Scuola di Specializzazione in ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro; – il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro
e per l’accertamento del diritto della dott.ssa Pinto al rilascio del nulla osta al trasferimento in uscita da parte dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente, specializzanda presso l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, contesta il contenuto della nota 12.04.2018n. 321/USLP, con la quale le è stato sostanzialmente sospeso il rilascio del nulla-osta al trasferimento presso l’Università degli studi di Firenze, in attesa del parere della Scuola di medicina e chirurgia “circa la prevalenza della nota del MIUR n. 28656 del 16.10.2017, rispetto al regolamento generale delle Scuole di specializzazione di questa sede”, essendo già stato concesso analogo nulla-osta al trasferimento ad altro specializzando, per il medesimo anno accademico;
Rilevato che la ricorrente ha formulato domanda, alternativamente, sia di annullamento, anche del predetto regolamento (in parte qua), sia di declaratoria dell’illegittimità del silenzio;
Ritenuto che, nella fattispecie, il procedimento di rilascio del nulla-osta al trasferimento presso l’Università degli studi di Firenze, attivato dalla ricorrente con istanza in data 26.03.2018, non si è mai concluso con un provvedimento espresso, sicché si verte in una situazione di silenzio, nella quale, in linea astratta, manca un atto da impugnare;
Rilevato tuttavia che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge n. 241/1990, “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato”;
Considerato che l’applicabilità, alla procedura, del silenzio-assenso impedisce la formazione del silenzio-inadempimento;
Ritenuto che la particolarità della decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 30/05/2018