In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima prima dell’indizione di un nuovo concorso, che costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che deve dar conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti diverse esigenze di interesse pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14). Tuttavia, come specificato dai giudici amministrativi (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015 n. 1796 e Id., 9 agosto 2016 n.3557) la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (in termini anche, Consiglio di Stato, Sezione III, 23 febbraio 2015, n. 909). Tra gli aspetti da considerare, per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura concorsuale, assume quindi rilevanza il contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso e le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto. Ai fini di una valutazione sulla equiparabilità del posto messo a concorso occorre verificare poi anche la presenza di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, specie con riferimento alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 4 dicembre 2017, n. 1866
Concorso pubblico per esami per il reclutamento di unità di personale di categ. C-Scorrimento graduatoria
N. 01866/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Gervasi, Giovanni [#OMISSIS#] Mosca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Attinà in Catanzaro, corso Mazzini, 4;
contro
Università della Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avvocati Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Greco, domiciliata per legge presso la segreteria del T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n.76/B in Catanzaro;
per l’annullamento
– del decreto direttoriale n.931 del 16.6.2015, pubblicato il 22.6.2015, con il quale l’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C – posizione economica C1 – dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni sue, per le esigenze dell’unità strategica programmazione qualità e valutazione di ateneo;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università della Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricorrenti, si sono collocate rispettivamente al 17°, al 19 ° e al 20° posto in graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Università della Calabria, con decreto direttoriale n.972 del 20.04.2007 “per il reclutamento di una unità di personale di categoria C – Posizione Economica C1 – dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, per le esigenze della facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Università della Calabria”.
Hanno impugnato l’atto in epigrafe, con cui l’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C – posizione economica C1 – dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni due, per le esigenze dell’unità strategia programmazione qualità e valutazione di ateneo.
Avverso l’impugnato atto ha dedotto i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge – art.36 t.u. n.165/2001 così come modificato dall’art.4 d.l. n.101/2013, conv. In L.n.125/2013”: la normativa citata porrebbe un obbligo alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie vigenti riferite a concorsi banditi per assunzioni a tempo indeterminato;
II- “Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione”: comunque, ove residuasse una qualche discrezionalità in capo all’amministrazione, questa avrebbe dovuto fornire adeguata e congrua motivazione della determinazione di non utilizzare la vigente graduatoria.
2. – L’amministrazione convenuta si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 7 settembre 2015.
3. – All’esito dell’udienza camerale del 10 settembre 2015, il Collegio, con ordinanza n.1474/2015, ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione.
3.1. – In adempimento dell’ordinanza istruttoria, l’amministrazione ha prodotto documentazione in data 8 ottobre 2015.
3.2. – Alla camera di consiglio del 12 novembre 2015 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di misure cautelari.
3.3. – A seguito di istanza di prelievo del 16 settembre 2016, le ricorrenti hanno chiesto la fissazione di udienza, premettendo che, con sentenza n.3557 del 2016, il Consiglio di Stato aveva deciso analoga controversia, ribadendo l’obbligo dell’UNICAL di utilizzare la graduatoria vigente in cui sono utilmente collocate le ricorrenti.
3.4. – In data 24 novembre 2017 le ricorrenti hanno avanzato istanza di rinvio dell’udienza di discussione, in considerazione della circostanza che, in data 10 gennaio 2018, è stata fissata la discussione per ricorso analogo (n.r.g. 191/2016), chiedendo la trattazione congiunta dei due ricorsi.
4. – Alla pubblica udienza del 28 novembre 2017, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione e che possa essere decisa autonomamente, atteso che con il ricorso n.191/2016, a cui parte ricorrente fa riferimento nella istanza di trattazione congiunta, sono stati impugnati tre successivi bandi di concorso.
2. – Infondata è l’eccezione, sollevata dall’Amministrazione, di inammissibilità del ricorso collettivo proposto dalle tre ricorrenti.
La questione va regolata in base al principio, enucleato dalla [#OMISSIS#] giurisprudenza, secondo cui il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, il requisito dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – ed il requisito dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 20.5.2014 n. 2581; Cons. St., Sez. IV, 29.12.2011 n. 6990).
Nel caso, le ricorrenti sono portatrici di identici interessi, finalizzati a consentire lo scorrimento della graduatoria nella quale sono state inserite in forza della partecipazione al concorso di cui sopra e non sussiste tra di esse confliggenza di interessi.
3. – Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. – Questa Sezione, in materia di validità di graduatorie e applicabilità dell’art.36, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 alle Università, si è già espressa (sent. n. 1224 del 2015) affermando che:
– l’art. 36, n. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al penultimo periodo, prevede che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato” (in senso esplicativo circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013);
– quanto all’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, da amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, la stessa è stata prorogata prima fino al 31 dicembre 2012 (dall’art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con L. 24 febbraio 2012 n. 14) e, dopo, fino al 31 dicembre 2016 (dall’art. 4, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con L. 30 ottobre 2013 n. 125);
– argomenti contrari alla tesi dell’amministrazione resistente – secondo cui le Università non sarebbero comprese nell’elenco delle amministrazioni soggette a limitazione di assunzioni previsto dall’art.1 comma 95 della L. n.311 del 2004, per le quali si applicherebbe la normativa in tema di proroghe delle graduatorie dei concorsi pubblici – possono essere tratti da quanto dispone il comma 101 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); quest’ultimo comma, nell’individuare le disposizioni dei commi precedenti non applicabili alle Università, ha indicato solo quelle in tema di divieto di assunzioni (commi 95 e 96) e non il comma 100, che ha prorogato di tre anni le graduatorie per le assunzioni del personale presso le pubbliche amministrazioni (norma quest’ultima, secondo recente giurisprudenza – Consiglio di Stato n.2893 del 12 giugno 2015 -, non applicabile solo al settore relativo all’impiego dei professori universitari, attesa la specificità dell’impiego, dovendosi intendere relativa al solo personale amministrativo e alle idoneità conseguite al termine di ordinari concorsi pubblici, solo per le quali vale la proroga disposta dal richiamato art. 1, comma 100).
3.2. – Tanto premesso, si deve ricordare che, per principio generale, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima prima dell’indizione di un nuovo concorso, che costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che deve dar conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti diverse esigenze di interesse pubblico (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 14 del 28 luglio 2011).
3.3. – Il Consiglio di Stato ha, però, affermato (sez. VI, 9 aprile 2015 n. 1796 e 9 agosto 2016 n.3557) che la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (in termini anche, Consiglio di Stato, Sezione III, 23 febbraio 2015, n. 909).
Tra gli aspetti da considerare, per stabilire se possa essere indetta una nuova procedura concorsuale, assume quindi rilevanza il contenuto specifico del profilo professionale per il quale è indetto il concorso e le mansioni per le quali occorre procedere alla copertura del posto.
Ai fini di una valutazione sulla equiparabilità del posto messo a concorso occorre verificare poi anche la presenza di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, specie con riferimento alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione.
4. – Facendo applicazione dei principi indicati alla fattispecie, deve escludersi che per i posti messi a concorso vi sia equivalenza con il concorso per il quale le ricorrenti erano state ritenute idonee, tale da rendere necessario il previo scorrimento della precedente graduatoria concorsuale.
In particolare, deve ritenersi che l’Amministrazione resistente, nella memoria difensiva e nella documentazione prodotta a seguito di ordinanza istruttoria disposta da questo Collegio, abbia sufficientemente sottolineato e prodotto elementi che inducono il Collegio a ritenere legittimo il suo operato nel caso de quo.
4.1. – L’Università evidenzia, inoltre, la diversità sostanziale, quanto a prove d’esame e profili attitudinali tra il nuovo bando e quello relativo alla graduatoria dei ricorrenti; diversità sarebbero ravvisabili anche in ordine alla distinta organicità della struttura amministrativa richiedente il concorso (Unità strategica per la Programmazione, la Qualità e la Valutazione), deputata, nell’ambito dell’unico apparato Ateneo, al perseguimento di specifici e peculiari obiettivi strategici, ben distinti dalle esigenze istituzionali della Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute (struttura richiedente il concorso a cui hanno partecipato le ricorrenti).
Il programma d’esame del concorso impugnato, inoltre, si basa su una complessa e articolata normativa (legge n.150/2009 e le specifiche normative succedutesi) che hanno carattere sopravvenuto rispetto alla graduatoria di cui si chiede lo scorrimento (datata 20 ottobre 2008).
Ed ancora, quanto alle prove d’esame, l’Università evidenzia che:
– con riferimento al concorso a cui hanno partecipato le ricorrenti (D.D. n.972 del 20 aprile 2007), la prima prova scritta prevedeva “una descrizione di una banca dati, per una rilevazione di interesse didattico-scientifico”, la seconda prova scritta consisteva in “una simulazione in tempi reali della raccolta dei dati per il monitoraggio e la rendicontazione dell’attività didattica e della produttività scientifica in accordo con gli standards europei”;
– per il concorso de quo (D.D. n.931 del 16 giugno 2015), la prova scritta a contenuto teorico pratico verte sui seguenti argomenti: “normativa universitaria con particolare riferimento ai Nuclei di Valutazione; Valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale; Assicurazione della Qualità degli Atenei e procedure di accreditamento periodico; Valutazione interna degli Atenei e delle correlate analisi sui dati e sulle informazioni da sottoporre a valutazione”; la prova orale verte sulle materie previste dalla prova scritta a contenuto teorico-pratico e comprende, inoltre, “l’accertamento della conoscenza dell’uso degli strumenti informatici e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscenza della lingua inglese”.
4.3. – Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che deve escludersi una perfetta coincidenza tra i posti messi a concorso e quelli del concorso con riferimento a cui le ricorrenti sono risultate idonee e ciò benché siano coincidenti la categoria d’inquadramento C del vigente ordinamento professionale, il livello retributivo C1 e il titolo di studio previsto per l’ammissione alle procedura.
Tale conclusione, peraltro, si pone in linea con la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n.3557 del 2016, richiamata da parte ricorrente nell’istanza di prelievo.
4.4. – Decisiva, comunque, per la legittimità della procedura impugnata è la circostanza che, nel caso, il posto oggetto della procedura concorsuale impugnata è di nuova istituzione ossia non previsto nella dotazione organica vigente all’epoca dello svolgimento del concorso a cui hanno partecipato le ricorrenti, come esplicitato nella memoria difensiva dell’Amministrazione e nella documentazione dalla stessa prodotta.
Ne consegue che, ai sensi dell’art.91, comma 4, del t.u.e.l., è preclusa la possibilità di provvedere alla copertura di posti vacanti in organico attraverso la chiamata di idonei inseriti nella graduatorie concorsuali vigenti, disposizione da applicarsi nel caso in esame sulla base della giurisprudenza che ne ha esteso l’applicazione, come principio generale, a tutte le Amministrazioni (Consiglio di Stato sez. III, n.4361/2014; n.4438/2014; n.6004/2014).
4.5. – Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso, siccome infondato.
5. – Le spese, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, possono, in via d’eccezione, essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 04/12/2017