TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 novembre 2018, n. 1882

Procedure conferimento assegni di ricerca-modalità espletamento valutazione pubblicazioni scientifiche - Opere collettanee

Data Documento: 2018-11-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di valutazione per l’assegnazione di assegni di ricerca, in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche collettanee, di norma, “il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento” (Cons. Stato, sez. VI, 21.03.2011, n. 1699).

Contenuto sentenza

N. 01882/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2018 REG.RIC. 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2018, proposto dalla sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Lo Presti, con domicilio in Catanzaro via [#OMISSIS#] de Gasperi n. 48 presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]; 
contro
L’Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del Rettore p.t., il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; 
nei confronti
Sig.ra [#OMISSIS#] Barone, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Catanzaro, alla via Melito Porto Salvo n.120, presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. del decreto n. 634 del 13 Luglio 2018, con cui il Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ha approvato la graduatoria finale della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca denominato “la fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti micrognatici; analisi clinica e strumentale di mandibola e vie aeree“, riformulata a seguito della sentenza n. 1072 del 17 Maggio 2018 del TAR Catanzaro;
2. della graduatoria finale delle detta selezione, nella parte in cui la ricorrente si è collocata al secondo posto con punti 63/100 e la controinteressata è stata nuovamente collocata al primo posto con punti 66.5/100;
3. del verbale n. 3 del 25 Giugno 2018, con il quale la commissione ha valutato i titoli posseduti dai candidati, assegnando alla dott.ssa Barone il punteggio complessivo di 18,5 punti per le pubblicazioni scientifiche;
4. del decreto n. 538 del 30 Maggio 2018, con cui il Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ha preso atto della sentenza n. 1072 del 17 Maggio 2018 del TAR Catanzaro ed ha annullato –anche in autotutela- il verbale n. 1 del 6 Dicembre 2017; il verbale n. 2 del 20 Dicembre 2017 –parzialmente- entrambi della commissione di cui alla detta selezione ed il decreto rettorale n. 197 del 21 Febbraio 2018, di approvazione della graduatoria finale della citata selezione;
nonché in via gradata
per l’esatta esecuzione e/o per l’ottemperanza
della sentenza n. 1072 del 17 Maggio 2018, passata in giudicato, emessa sul ricorso n. 482/2018 R.G.
e, di conseguenza,
per la declaratoria di nullità o inefficacia ex art. 114, comma 4, c.p.a. degli atti e provvedimenti successivi emessi in violazione o elusione della sentenza n. 1072/2018, e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti con determinazione delle modalità esecutive e/o per la nomina di una Commissione o di un commissario ad acta estraneo all’Università;
in ogni caso
per la condanna
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del Rettore p.t., al risarcimento del danno subito dalla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
 
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della sig.ra [#OMISSIS#] Barone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha censurato, in termini tanto di nullità quanto di annullabilità, l’attività provvedimentale posta in essere dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro a seguito della sentenza n. 1072, pubblicata in data 17 maggio 2018, con cui questo Tribunale ha accolto il gravame proposto dall’odierna ricorrente avverso gli atti della selezione per titoli e colloquio, bandito dalla medesima Università per il conferimento di un assegno di ricerca denominato “la fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti micrognatici; analisi clinica e strumentale di mandibola e vie aeree”, annullando: la graduatoria finale, nella parte in cui era stata nominata vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] Barone; il verbale del 6.12.2017 nella parte in cui la Commissione aveva assegnato una quota dei complessivi 18,5 punti all’opera collettanea in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine” prodotta dalla dott.ssa Barone; il verbale del 20.12.2017, nella parte in cui era stata approvata la graduatoria di merito, con l’attribuzione alla controinteressata di complessivi 66,5 punti (a fronte dei 61 punti attribuiti alla dott.ssa [#OMISSIS#]).
1.1 Per quanto qui di interesse, con la sentenza n. 1072/2018, il Tribunale ha disposto l’annullamento degli atti, nei termini sopra indicati, tenuto conto dell’illegittima valutazione operata dalla commissione esaminatrice dell’opera collettanea (dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study”) ascrivibile alla dott.ssa Barone unitamente ai Prof.ri [#OMISSIS#] Giudice, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferruzzi e [#OMISSIS#] Fortunato, quest’ultimo anche componente della Commissione. Per come correttamente eccepito dalla dott.ssa [#OMISSIS#], infatti, “in presenza di opere collettanee valgono, come osservato dalla condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, “… i principi generali che impongono che venga individuato in modo puntuale quale sia stato l’apporto recato dal singolo candidato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3199)” (così sentenza TAR Calabria, Catanzaro, n. 1072/2018)
Il TAR ha, dunque, chiarito che, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del bando di concorso, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto garantire “la individuazione e la valutazione dell’apporto fornito alle opere collettanee dal singolo concorrente, diversamente da come accaduto per la pubblicazione scientifica prodotta dalla D.ssa Barone”.
2. Poiché quanto statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 1072/2018, in merito alla necessaria individuazione del singolo apporto reso dal coautore di opere collettanee, era stato disatteso in sede di esame delle pubblicazioni allegate da tutti i candidati, il Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, con decreto n. 538 del 30 Maggio 2018, disponeva l’annullamento –anche- in autotutela del verbale n. 1 del 6 Dicembre 2017, del verbale n. 2 del 20 Dicembre 2017 nonché del decreto di approvazione della graduatoria finale della citata selezione. Ciò al fine di consentire alla Commissione, previa fissazione di idonei criteri, una completa rinnovazione, nel rispetto dei principi di competizione e, quindi, non soltanto di quelli allegati dalla dott.ssa Barone, rispetto alla quale veniva, contestualmente, disposta la risoluzione del contratto medio tempore stipulato.
3. Facendo seguito al decreto rettorale n. 538/2018, la commissione esaminatrice, in occasione della seduta del 25 giugno 2018, definiva ex ante i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabilendo quanto appresso: “La Commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, terrà, altresì, in considerazione l’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione con terzi e/o con i membri della commissione, determinato anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica (ad es. posizione del nome nella lista degli autori), valutando anche la collocazione del lavoro nel quadro generale della produzione scientifica di ogni singolo candidato: l’apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente enucleabile, o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta degli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, viene considerato paritetico tra i vari autori”.
3.1 Espletate le attività valutative, sempre in occasione della seduta del 25 giugno 2018, la Commissione attribuiva alle pubblicazioni scientifiche della dott.ssa Barone il medesimo punteggio complessivo assegnato in epoca antecedente alla rinnovazione della procedura, ossia 18,50 punti, così distinti: punti 12,5 per il lavoro in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine” Q2; punti 3,00 per n. 2 poster MED/28 non attinenti all’art. 2 del bando (1,5 ciascuno); punti 3 per n. 1 poster MED/28 attinente all’art. 2 del bando.
4. All’esito della procedura, con decreto rettorale n. 634 del 13 luglio 2018, veniva approvata la graduatoria finale della selezione, nella quale la ricorrente si collocava al secondo posto, con punti 63/100, e la controinteressata veniva nuovamente collocata al primo posto con punti 66.5/100, con il medesimo punteggio in precedenza assegnato.
5. Avverso gli atti in epigrafe indicate, la dott.ssa [#OMISSIS#] ha, dunque, proposto l’odierno gravame affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
-“Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DPR n. 117 del 23 Marzo 2000 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca dell’Università approvato con decreto rettorale n. 686 del 13 Luglio 2011 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 6 del bando di selezione – Elusione del giudicato formatosi tra le parti con la sentenza n. 1072/2018 del TAR Catanzaro – Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta”.
5.1 Più precisamente, con un primo gruppo di censure (sub 1.), la ricorrente ha contestato la valutazione dell’opera collettanea in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine” dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study” per la quale, nel bando, era stata prevista l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 12,5.
Ad avviso della dott.ssa [#OMISSIS#], la commissione, pur avendo predeterminato, nei termini sopra trascritti, i parametri per la individuazione dell’apporto di ciascun coautore in caso di opere collettanee, non avrebbe, di fatto, utilizzato nessuno dei criteri riconosciuti dalla comunità scientifica.
Ciò nella misura in cui, per un verso, si sarebbe limitata esclusivamente a fidarsi della dichiarazione all’uopo resa da uno dei suoi componenti, il prof. [#OMISSIS#] Fortunato, ossia un soggetto che, in considerazione dei consolidati rapporti con la dott.ssa Barone -derivanti dal fatto di aver collaborato alla stesura della tesi di laurea di quest’ultima nonché di tutte le pubblicazioni da questa allegate in sede di selezione- non avrebbe dovuto essere considerato attendibile e che, di fatto, avrebbe condizionato l’intera valutazione collegiale.
Per altro verso, assegnando alla pubblicazione della dott.ssa Barone il massimo punteggio attribuibile previsto dal bando, la commissione avrebbe violato gli stessi criteri stabiliti ex ante. Il punteggio pieno, infatti, si sarebbe giustificato soltanto a fronte di pubblicazioni individuali e non anche di opere collettanee, quali quelle redatte dalla controinteressata, in relazione alle quali la necessaria considerazione del singolo –ed invero riduttivo- apporto dalla stessa fornito non avrebbe potuto non riflettersi nella graduazione del punteggio da assegnare, ritenuto di gran lunga inferiore a quello massimo.
Tale apporto, per come evincibile dalle stesse dichiarazioni rese dal Prof. Fortunato, non avrebbe riguardato la stesura del testo della pubblicazione, essendosi piuttosto limitato ad una attività di collaborazione nell’ideazione del disegno dell’opera nonché ad un’attività statistica e di raccolta dati, tant’è che il nome della dott.ssa Barone figura al terzo posto della pubblicazione, dopo l’autore principale (prof. Giudice) e dopo un altro autore (prof. [#OMISSIS#]).
Tale modus operandi disvelerebbe la nullità degli atti in epigrafe indicati per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1072/2018, laddove il Tribunale aveva stigmatizzato la precedente attività valutativa della commissione, ritenendola illegittima, proprio per il fatto di non aver provveduto, nell’esame della pubblicazione scientifica in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine” allegata dalla dott.ssa Barone, all’individuazione e valutazionedello specifico apporto da quest’ultima fornito.
La commissione, quindi, pur avendo predeterminato i criteri di identificazione dell’apporto di ciascun coautore, così apparentemente dimostrando di voler ottemperare alle statuizioni della sentenza, ne avrebbe, di fatto, eluso il portato precettivo, in considerazione dell’abnormità del punteggio massimo attribuito all’opera collettanea sopra indicata, non corrispondente all’applicazione di alcuno dei parametri fissati ex ante, ma anzi in totale antitesi agli stessi.
5.2 Con il secondo gruppo di censure, la ricorrente ha contestato la validità, sia in termini di nullità per elusione di giudicato che di annullabilità della valutazione operata dalla commissione in ordine alla pubblicazione “Three-dimensional morphometric analysis of the mandible and airways in Pierre Robin sequence” alla quale è stato assegnato il valore massimo di tre punti, in quanto poster MED/28 attinente all’art. 2 del bando.
Ed invero, in totale assenza di elementi utili all’individuazione del singolo apporto reso dalla controinteressata alla stesura di tale opera (alla quale risulta estraneo il prof. Fortunato), la commissione non avrebbe potuto, così invece ha fatto, completamente disattendendo i criteri predeterminati ex ante, assegnare, senza all’uopo fornire alcuna motivazione, il punteggio massimo pari a 3, ritenuto compatibile con un apporto esclusivo e, quindi, con un’opera individuale e non certo collettanea, quale quella oggetto di valutazione.
Ove fossero stati realmente applicati i criteri predeterminati ex ante –di fatto completamente pretermessi- la commissione, in carenza di elementi utili, avrebbe dovuto presumere un contributo paritetico della dott.ssa Barone alla stesura dell’opera, così suddividendo il punteggio massimo (3 punti), in parti eguali, tra i 5 coautori.
5.3 Con un terzo gruppo di censure, la ricorrente ha sostenuto che la commissione si sarebbe appiattita sulle inattendibili valutazioni rese, per la maggior parte di esse, dal commissario-coautore prof. Fortunato, così violando l’art. 4 comma 2, lett. b) del DPR n. 117/2000, non avendo esplicitato alcuna motivazione in ordine all’individuazione prima ed alla valutazione poi del concreto apporto della candidata Barone in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico.
5.4 Con un quarto gruppo di censure, la ricorrente ha sostenuto che, pur volendole considerare attendibili, la commissione non avrebbe, comunque, fatto buon uso, delle dichiarazioni rese dal prof. Fortunato in merito al contributo reso dalla dott.ssa Barone riguardo alla pubblicazione in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine”, a cui è stato attribuito il punteggio massimo di 12,5.
Ed invero, la dott.ssa Barone, secondo quanto dichiarato dal commissario/coautore, avrebbe svolto soltanto una mera attività di supporto, contribuendo al disegno dello studio, alla raccolta ed all’analisi statistica dei dati ed all’interpretazione dei risultati, senza, dunque, fornire alcun apporto –per come invece dichiarato in ordine alla pubblicazione n. 2- all’effettiva stesura del testo.
Ad avviso dell’istante, quindi, il punteggio massimo assegnato, senza alcuna motivazione, a tale pubblicazione scientifica, risulterebbe, incoerente tanto con le dichiarazione rese del prof. Fortunato, quanto con la collocazione del nominativo della Barone al terzo posto tra i vari coautori.
5.5 La ricorrente ha, inoltre, avanzato istanza risarcitoria conseguente all’illegittima attività provvedimentale della p.a.
6. Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro e sig.ra [#OMISSIS#] Barone, contestando la fondatezza del gravame.
7. All’udienza camerale del 31 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, con l’avvertenza di una possibile definizione ex art. 60 c.p.a.
DIRITTO
1. Il presente giudizio consegue alle statuizioni annullatorie di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1072 del 17.05.2018, la cui efficacia di giudicato non è in contestazione tra le parti e trova conferma nell’effettiva portata della conseguente attività provvedimentale posta in essere dalla p.a., censurata dall’odierna ricorrente in termini tanto di nullità, per elusione, quanto di annullabilità.
2. A fronte della duplicità di tale domanda ed attesa la necessità di esaminare, con priorità, l’azione di nullità rispetto a quella di annullamento -in considerazione della gravità del vizio contestato e tenuto conto dei poteri cognitori di merito in tale ipotesi devoluti al g.a.- occorre individuare con precisione l’estensione e la portata conformativa del giudicato annullatorio di cui alla sentenza n. 1072/2018.
Ciò al fine di verificare se, per come asserito dalla ricorrente, il successivo agere pubblico possa innanzitutto dirsi elusivo di tale giudicato ovvero, in caso negativo, se sia comunque illegittimo, nei termini indicati dall’interessata.
3. Innanzitutto, con la sentenza di cui sopra, questo Tribunale ha annullato soltanto uno dei segmenti dell’attività valutativa dei titoli allegati dalla candidata [#OMISSIS#] Barone, all’esito della quale la commissione esaminatrice, esaminati tutti gli altri elementi, le aveva attribuito l’assegno di ricerca denominato “la fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti micrognatici; analisi clinica e strumentale di mandibola e vie aeree”.
3.1 Ed infatti, il TAR ha caducato, tra gli altri atti, anche il verbale del 6.12.2017 ma ciò esclusivamente “nella parte in cui la Commissione valuta e assegna una quota dei complessivi 18,5 punti all’opera collettanea in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Mecicine” Q2 prodotta dalla D.ssa Barone” (cfr. capo 8 della sentenza).
Tale valutazione è stata reputata, dal Tribunale, illegittima in quanto effettuata senza procedere all’individuazione e valutazione dell’apporto in concreto fornito dalla concorrente e, pertanto, violando principi all’uopo sanciti dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3199/2017 (cfr. relativo capo 7, ultimo cv).
3.1 L’efficacia annullatoria -e conformativa- del giudicato in questione si appunta, dunque, esclusivamente su quel segmento valutativo afferente l’opera collettanea intitolata “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study” e non anche tutte le altre pubblicazioni parimenti prese in considerazione nell’ambito del complessivo punteggio assegnato alla controinteressata per la produzione scientifica (18,5).
La legittimità dello scrutinio di tali ultime pubblicazioni, pur sfuggendo al cono d’ombra del giudicato, è comunque sindacabile dal Collegio, nei termini appresso indicati, avendo la ricorrente esperito anche l’azione di annullamento, affidata ai motivi di gravame sopra sintetizzati (cfr. capoverso 5.2).
3.2 Quanto sopra consente, innanzitutto, di rigettare la domanda di nullità proposta dalla dott.ssa [#OMISSIS#] avuto riguardo alla disamina, compendiata nel verbale del 25 maggio 2018, della specifica opera collettanea intitolata “Three-dimensional morphometric analysis of the mandible and airways in Pierre Robin sequence” (alla quale è stato assegnato il massimo punteggio utile, in quanto poster MED/28 attinente all’art. 2 del bando), in quanto tale operazione valutativa non è coperta dal giudicato, così come sopra ricostruito, non risultandone conformata.
4. Parimenti infondata è la domanda di nullità, per elusione del giudicato, del verbale del 25 maggio 2018, e dei conseguenti provvedimenti adottati dalla p.a., parimenti oggetto di gravame, nella parte relativa alla valutazione dell’opera collettanea in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine” dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study”.
4.1 La verifica di tale vizio radicale passa attraverso l’apprezzamento dell’effetto conformativo del giudicato sul futuro agere della p.a., così come risultante dall’iter logico-giuridico che ha indotto il Tribunale, con la sentenza n. 1072/2018, ad accogliere il gravame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3.10.2017, n. 4590).
4.2 A tale proposito, il Collegio, in accoglimento della censura sub 2 del ricorso, ha annullato l’attività valutativa dell’opera collettanea da ultimo indicata in quanto la commissione non aveva preliminarmente individuato e soppesato lo specifico apporto fornito dalla dott.ssa Barone alla stesura della stessa.
4.3 In ottemperanza a tale giudicato, la commissione avrebbe dovuto rieditare il potere valutativo dell’opera collettanea in questione, previa individuazione del contributo offerto dalla controinteressata.
4.4 Orbene, diversamente da quanto sostenuto dalla dott.ssa [#OMISSIS#], la commissione esaminatrice, nel fissare i criteri di massima per l’individuazione e l’apprezzamento del contributo dei candidati, coautori di opere collettanee –ivi inclusa la dott.ssa Barone- e nel procedere alla conseguente valutazione, ha ottemperato al giudicato, rientrando il quomodo di tale attività nella sfera di discrezionalità della p.a. non coperta dal giudicato.
5. E’, invece, fondata la domanda di annullamento, nei termini e con gli effetti appresso indicati.
6. Colgono, innanzitutto, nel segno i motivi di gravame tendenti a contestare la legittimità della valutazione operata dalla commissione rispetto all’opera collettanea in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine” dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study”, alla quale è stato attribuito il massimo punteggio utile pari a 12,5.
Ed invero, ai sensi dell’art. 4 del DPR 117 del 23 marzo 2000, nel valutare le pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo del candidato, la commissione deve tenere in considerazione:
“a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione”.
Nel caso di specie, proprio allo scopo di determinare l’apporto individuale dei candidati in opere collettanee redatte in collaborazione con terzi, ivi inclusi i membri della commissione, l’organo esaminatore, in occasione della seduta del 25.06.2018, ha predeterminato criteri valutativi che, giova evidenziarlo, non sono oggetto di impugnazione.
6.1 Orbene, per come correttamente rilevato dalla dott.ssa [#OMISSIS#], nel valutare la pubblicazione scientifica dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study”, attribuendole addirittura il massimo punteggio utile (12,5), la commissione esaminatrice ha violato tanto l’art. 4 citato DPR quanto i criteri dalla stessa fissati ex ante.
6.2 Ciò nella misura in cui, innanzitutto, ha totalmente omesso di prendere in considerazione la posizione assunta (terzo posto) dalla dott.ssa Barone nella lista degli autori dell’opera collettanea in questione, composta, in totale, da ben sei nominativi.
Ed invero, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in tema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche collettanee, di norma, “il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento” (Cons. Stato, sez. VI, 21.03.2011, n. 1699).
Rebus sic stantibus, l’attribuzione alla dott.ssa Barone del massimo punteggio utile, pari a 12,5, è del tutto distonica rispetto alla considerazione che maggiore è il numero dei collaboratori alla pubblicazione –e qui ce ne sono addirittura sei- minore è la pregnanza dell’apporto individuale reso da ciascuno.
Tale punteggio è, infatti, compatibile con un apporto esclusivo del candidato e, quindi, con un’opera individuale e non anche –per come preteso dalla commissione- con la collaborazione alla realizzazione di un’opera collettanea (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 21.03.2012, n. 729).
6.3 Coglie, inoltre, nel segno l’ulteriore rilievo di parte ricorrente, intimamente connesso ai profili di illegittimità sopra rilevati, secondo cui la commissione non avrebbe fatto buon governo della dichiarazione resa dal prof. Fortunato in ordine all’apporto fornito dalla dott.ssa Barone, da cui si evince che quest’ultima “ha contribuito al disegno dello studio, ha provveduto alla raccolta ed all’analisi statistica dei dati ed all’interpretazione dei risultati”.
Ed invero, tale dichiarazione –sulla cui attendibilità il Collegio non ha motivo di dubitare anche tenuto conto della mancata contestazione della composizione dell’organo esaminatore (se è vero che il prof. Fortunato può, a monte, comporre la commissione potrà, a valle, certamente rendere la dichiarazione di che trattasi)- disvela, innanzitutto, con certezza, la mancata partecipazione della Barone all’attività di “stesura del lavoro”, a differenza di quanto riconosciuto dallo stesso professore in relazione alle altre due pubblicazioni da quest’ultimo parimenti coordinate (“Cutaneous vasculitis mimicking odontogenic fistula treated with platelet rich fibrin. A case study” e “Effects of culture system on long-term expansion and differentiation of mesenchymal stem cells derived from periodontal ligament“).
Tale ultima circostanza, in uno allo scarso rilievo del contributo reso dalla controinteressata -concretizzatosi in una mera attività statistica di raccolta dati ed interpretazione dei risultati- rende ancor più irragionevole ed erronea la valutazione operata dalla commissione esaminatrice, in chiara antitesi rispetto ai criteri dalla stessa predeterminati ex ante.
6.4 La necessaria considerazione dell’invero riduttivo apporto fornito dalla dott.ssa Barone, per come evincibile dalla dichiarazione del prof. Fortunato –del resto compatibile con la collocazione al terzo posto della lista degli autori- non avrebbe potuto non riflettersi nel punteggio da assegnare, di certo non equivalente quello massimo.
6.5 La commissione, inoltre, per come rilevato dal ricorrente, è incorsa in un evidente deficit istruttorio e motivazionale, non avendo correttamente individuato prima ed esaminato poi il concreto contributo offerto dalla dott.ssa Barone, esplicitandone il rilievo in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico (art. 4, comma 2, lett. a DPR 117/2000).
7. Parimenti fondata è censura relativa all’illegittima valutazione della pubblicazione (n. 4) “Three-dimensional morphometric analysis of the mandible and airways in Pierre Robin sequence” alla quale è stato assegnato il valore massimo di tre punti, in quanto poster MED/28 attinente all’art. 2 del bando.
7.1 La commissione è, infatti, giunta ad assegnare il massimo punteggio utile (punti 3), compatibile con un’opera individuale e non certo con una collettanea quale quella in questione, senza tuttavia in alcun modo esplicitare quale sia stato, in concreto, l’apporto reso dalla dott.ssa Barone -collocatasi al terzo posto tra i cinque che compongono la lista degli autori- oltre a non chiarire sulla scorta di quale, tra i criteri predeterminati ex ante, sia giunta a tale esorbitante valutazione.
7.2 In realtà, per come rilevato dalla dott.ssa [#OMISSIS#], ove fossero stati correttamente applicati i suddetti criteri, la commissione, in carenza di elementi utili (nella specie non è stata allegata alcuna dichiarazione da parte dei altri coautori), avrebbe, al più, dovuto presumere un contributo paritetico della dott.ssa Barone alla stesura dell’opera, così suddividendo il punteggio massimo (3 punti), in parti eguali, tra i 5 coautori.
8. In conclusione, il ricorso è infondato quanto all’azione di nullità per elusione del giudicato.
9. E’ inammissibile la domanda di annullamento del decreto n. 538 del 30 Maggio 2018, in quanto, avverso tale provvedimento non è stato articolato alcun motivo di gravame.
10. Il ricorso è, invece, nel resto, fondato, con conseguente annullamento:
– del decreto n. 634 del 13 Luglio 2018, con cui il Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ha approvato la graduatoria finale della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca denominato “la fisiopatologia della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) in pazienti micrognatici; analisi clinica e strumentale di mandibola e vie aeree“, nella parte in cui la dott.ssa [#OMISSIS#] Barone è stata dichiarata vincitrice, in quanto prima graduata, con punti 66,50;
– della graduatoria finale della selezione, nella parte in cui la dott.ssa [#OMISSIS#] Barone è stata collocata al primo posto, con punti 66,50;
– del verbale n. 3 del 25 Giugno 2018, nella parte in cui la commissione esaminatrice:
a. ha attribuito il punteggio pari a 12,5 all’opera collettanea in extenso in rivista impattata categoria “Dentistry, Oral Surgery and Medicine” dal titolo “Can autoflorescence guide surgeoons in the treatment of mronj? A prospective feasibility study”;
b. ha attribuito il punteggio pari a 3 alla pubblicazione intitolata “Three-dimensional morphometric analysis of the mandible and airways in Pierre Robin sequence”.
10.1 In conseguenza di ciò, la commissione esaminatrice, fermi restando tutti gli altri esiti della selezione fin qui effettuata, dovrà, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione a cura della segreteria ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, rinnovare l’attività valutativa delle suddette pubblicazioni allegate dalla dott.ssa Barone, conformandosi a quanto rilevato dal Tribunale in accoglimento dei vizi di legittimità sopra indicati. La domanda risarcitoria deve essere rigettata in considerazione della disposta rinnovazione del procedimento valutativo.
11. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei termini e per gli effetti di cui in parte motiva.
Condanna l’Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del Rettore p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di giudizio, pari alla complessiva somma di €. 2.500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
[#OMISSIS#] Mazzulla, Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Pubblicato il 05/11/2018