TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 giugno 2016, n. 1201

Trasferimento corso di laurea-Equivalenza istanza di immatricolazione e istanza di trasferimento

Data Documento: 2016-06-07
Area: Giurisprudenza
Massima

L’istanza di immatricolazione a un corso di laurea, tempestivamente presentata da uno studente già immatricolato a un altro corso, è in tutto e per tutto assimilabile a una domanda di trasferimento da altro corso di laurea, cosicché, rispetto ad essa, la successiva istanza di trasferimento presentata oltre il termine ultimo previsto per tali domande viene ad assumere un mero valore di conferma e di sollecito.

Contenuto sentenza

N. 01201/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da [#OMISSIS#], 34; Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 
per l’annullamento
del provvedimento emesso dall’Universita’ degli studi Magna Graecia di Catanzaro con il quale viene respinta la richiesta di trasferimento al corso di laurea in scienze motorie e sportive dal corso di laurea in sociologia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 giugno 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che l’istanza di immatricolazione al corso di laurea in Scienze motorie e sportive, tempestivamente presentata dal ricorrente il 30 dicembre 2015, provenendo da uno studente già immatricolato, è in tutto e per tutto assimilabile ad una domanda di trasferimento da altro corso di laurea della stessa Università degli studi di Catanzaro ([#OMISSIS#] specie, dal corso di laurea di Sociologia), cosicché, rispetto ad essa, la successiva istanza di trasferimento presentata il 12.1.2016 (prot. n. 296), viene ad assumere un mero valore di conferma e di sollecito;
Ritenuta, pertanto, la manifesta illegittimità dell’impugnata nota dell’Università degli studi di Catanzaro 16 febbraio 2016 n. 281, là dove la domanda di trasferimento del ricorrente è stata dichiarata non valutabile, perché “pervenuta successivamente al [#OMISSIS#] del 31 dicembre ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per regolarizzare il passaggio di corso)”;
Ritenuto sussistere, in ragione di quanto sopra, i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso;
Ritenuto di poter compensare le spese del processo, attesa la natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota dell’Università degli studi di Catanzaro 16 febbraio 2016 n. 281, avente per oggetto “richiesta di trasferimento al corso di laurea in Scienze motorie e sportive”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)