TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2013, n. 272

Dottorato di ricerca-Concorso ammissione-Gradutoria finale-Impugnazione

Data Documento: 2013-03-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo una giurisprudenza consolidata, il termine per impugnare gli atti di procedure concorsuali decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, la quale coincide con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva; detta regola generale subisce peraltro un adattamento nel caso di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario prevedano una forma di pubblicità obbligatoria (Consiglio di Stato sez. V 6 settembre 2012 n. 4726; Cons. Stato, Sez. V, 4.3.2008, n. 862; Tar Latina Lazio 7 settembre 2006 n.606).

Contenuto sentenza

N. 00272/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2012, proposto da: 
Angelo Brutto, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Scavelli, con domicilio presso segreteria TAR Catanzaro; 
contro
Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; [#OMISSIS#] Tomaselli; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Migliazza, [#OMISSIS#] Mandaradoni; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Macri’, [#OMISSIS#] Rizzello, rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Scalcione, [#OMISSIS#] Caggiula, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63; 
per l’annullamento del d.r. n.372 del 16 maggio 2012 di approvazione degli atti di nomina dei vincitori del concorso pubblico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Macri’ e di [#OMISSIS#] Rizzello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2013 il dott. Emiliano [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente che con D.R. n. 98 del 16.2.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 16 del 28.2.2012, è stato indetto, fra gli altri, un pubblico concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia e management in sanità per l’anno accademico 2011/2012.
Il ricorrente dott. Angelo Brutto, in possesso di tutti i requisiti richiesti, inoltrava domanda di partecipazione al concorso, risultando “candidato ammesso” a sostenere la prima prova concorsuale.
La prova scritta del concorso si è svolta in data 27.4.2012 presso il Campus Universitario Salvatore Venna ed è consistita nella stesura, nel tempo massimo di 2 ore, di un tema dal titolo “Gli effetti della regionalizzazione della sanità in Italia”.
Conclusa la prova scritta con la consegna degli elaborati da parte di tutti i tredici partecipanti, la Commissione giudicatrice procedeva alla correzione e all’immediata pubblicazione della lista dei candidati ammessi alle prove orali. Il dott. Angelo Brutto, risultato non idoneo alle prove orali, presentava in data 30/04/2012 ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiesta motivata di accesso agli atti.
A seguito dell’accesso agli atti si palesavano aspetti di illegittimità volti ad eludere i principi di trasparenza e meritocrazia cardini del1’operato della Pubblica Amministrazione.
Impugnava la graduatoria di merito chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 20 settembre 2012 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione.
In data 7 giugno 2013 si costituivano in giudizio i contro interessati Rizzello, [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#].
All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene in via preliminare si affrontare l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dai contro interessati.
L’eccezione è fondata.
Il bando di concorso prevedeva all’art.5 un preciso sistema di pubblicità obbligatoria e notifica (“Il punteggio riportato nella prova scritta sarà notificato dalla commissione esaminatrice, subito dopo la correzione degli elaborati, mediante affissione dei risultati presso la medesima sede in cui la prova verrà espletata e, inoltre, all’albo del Dipartimento presso cui si è svolta la prova”).
Tali formalità sono state adempiute dalla commissione, come pacificamente ammesso nel ricorso introduttivo (“Conclusa la prova scritta con la consegna degli elaborati da parte di tutti i tredici partecipanti, la Commissione giudicatrice procedeva alla correzione e all’immediata pubblicazione della lista dei candidati ammessi alle prove orali”).
Secondo una giurisprudenza consolidata, il termine per impugnare gli atti di procedure concorsuali decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, la quale coincide con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva; detta regola generale subisce peraltro un adattamento nel caso di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario prevedano una forma di pubblicità obbligatoria (Consiglio di Stato sez. V 6 settembre 2012 n. 4726; Cons. Stato, Sez. V, 4.3.2008, n. 862; Tar Latina Lazio 7 settembre 2006 n.606).
Non può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui l’onere dell’impugnazione del giudizio insufficiente sulle prove orali sarebbe sorto solo in conseguenza dell’approvazione definitiva della graduatoria del concorso, costituendo giurisprudenza consolidata che il giudizio negativo sulle prove, sia scritte che orali, implicando la definitiva esclusione del candidato dalla procedura, è atto immediatamente e autonomamente lesivo con conseguente onere di tempestiva impugnazione (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 31). Né potrebbe sostenersi che la sola conoscenza del giudizio negativo non integri la “conoscenza piena” occorrente ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, dato che nella fattispecie la decorrenza del termine consegue alla pubblicazione dell’atto nelle forme prescritte dall’ordinamento, che determina tale decorrenza a prescindere dalla conoscenza o meno degli atti del procedimento (né ciò implica diminuzione di tutela dato che per la contestazione di vizi la cui conoscenza sopravvenga rispetto all’epoca della pubblicazione nelle forme legali l’interessato ha a disposizione lo strumento dei motivi aggiunti).
In data 24 aprile 2012, immediatamente dopo l’espletamento della prova scritta, la commissione affiggeva l’elenco degli ammessi agli orali. Il ricorso è stato notificato in data 17 luglio 2012 quindi,oltre, il termine di decadenza.
Il ricorso pertanto è irricevibile.
Sussitono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Emiliano [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)