TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 gennaio 2019, n. 23

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Test di ingresso-Trasferimento corso di studi

Data Documento: 2019-01-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi), con la conseguenza che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento.

Contenuto sentenza

N. 00023/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Ruggiu, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Universita’ degli Studi Magna Græcia di Catanzaro – Scuola di Medicina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
per l’annullamento
del provvedimento del 23.07.2018 n. 1064, con cui la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ha rigettato l’istanza della ricorrente, volta all’iscrizione al II anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e di Universita’ degli Studi Magna Græcia di Catanzaro – Scuola di Medicina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Espone la ricorrente – iscritta al II anno del Corso di laurea in biologia dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro per l’a.a. 2017-18 – impugna il decreto 23.07.2018 n. 1064, con cui la Scuola di Medicina e chirurgia dello stesso Ateneo ha respinto la sua domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia, sul rilievo che l’istante non ha superato la prova di ammissione al corso di laurea in parola per l’anno accademico in corso, né è attualmente iscritta al corso di laurea in medicina e chirurgia presso altra sede universitaria italiana, comunitaria od extracomunitaria.
Detta motivazione si fonda sul disposto del D.M. n. 477/2017, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, pure impugnato dal ricorrente che, al comma 12 dell’allegato n. 2, prevede che “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento di sede richiesto da studenti già iscritti al medesimo corso di laurea in Medicina e chirurgia, presso altra sede universitaria italiana ovvero extracomunitaria”.
A tal riguardo, la parte ricorrente allega: a) i numerosi precedenti specifici, assunti in sede cautelare dal T.A.R. Lazio (tra gli altri, cfr. Sez. III, ord. 13 aprile 2018 n. 2242, 8 marzo 2018 n. 1367 e 22 febbraio 2018 n. 1015), in applicazione dei principi desumibili dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1, secondo cui la locuzione “ammissione”, si riferisce esclusivamente al primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario, ferma restando la facoltà dell’Università di utilmente accertare la capacità del candidato interessato al trasferimento; b) l’esistenza di posti vacanti nel corso di laurea in Medicina e chirurgia, tra quelli riservati ai cittadini extra-UE e quelli destinati ai cittadini comunitari.
Tanto premesso, occorre preliminarmente affermare la competenza a territoriale di questo Tribunale a conoscere del detto D.M., attesoché è in questa circoscrizione che si verificano gli effetti diretti dell’atto impugnato, i quali sono rappresentati dal diniego dell’iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2018 n. 2453 e 25 maggio 2018 n. 3150).
Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata.
Ed invero, la richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2015 muove dall’interpretazione corretta dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, giungendo alla conclusione che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2) al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Ora, sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale.
Pertanto, «il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso».
Sulla base di tali premesse, vanno disapplicate le istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 che, nell’esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pone in contrasto con la norma primaria, per come definitivamente interpretata dalla giurisprudenza.
Donde, l’illegittimità del provvedimento di diniego, impugnato in via principale, salvi restando i successivi provvedimenti della P.A.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto di diniego di iscrizione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Mazzulla, Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 08/01/2019