TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 marzo 2016, n. 461

Riconoscimento universitario integrale o parziale diploma di laurea conseguito presso università straniera

Data Documento: 2016-03-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Le disposizioni di cui alla l. 11 luglio 2002, n. 148 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997), pur avendo fortemente valorizzato il ruolo delle Università in sede di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, non hanno comportato l’integrale superamento del sistema fondato sulla previsione di cui all’art. 12 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269. Invero, l’art. 2 della l. n. 148/2002 non ha determinato l’abrogazione dell’ulteriore sistema di garanzia fondato sulla cosiddetta “dichiarazione di valore”, prevista dall’art. 12 del r.d. 4 giugno 1938 n. 1269.

La necessità di acquisire la “dichiarazione di valore” non comporta antinomie e duplicazioni sistematiche rispetto alla previsione di cui alla l. 11 luglio 2002, n. 148, poiché le due tipologie di valutazioni in questione rispondono a logiche e finalità diverse. Invero, mentre l’attività valutativa svolta dalle Università, ai sensi dell’art. 2 l. n. 148/2002, concerne il dato sostanziale relativo alla completezza, esaustività ed equipollenza dei cicli di studio svolti all’estero, rispetto ai parametri richiesti in sede nazionale, le valutazioni trasfuse nella cosiddetta “dichiarazione di valore”, diversamente, attengono al dato “formale ed estrinseco”, relativo all’esattezza, genuinità, veridicità ed affidabilità degli studi in concreto svolti, nell’ambito delle finalità di interesse generale perseguite dalle sedi diplomatiche italiane presso i Paesi esteri.

Il diploma di laurea di “Dottore in Stomatalogica”, conseguito dal ricorrente presso l’Università di Novi Sad in Serbia non risulta legislativamente corrispondente né con la laurea italiana in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” né con l’omonima specializzazione italiana per i laureati in medicina, per cui, in assenza di un’equiparazione legislativa dei titoli, la valutazione circa la struttura didattica, la completezza del corso di studio, l’adeguatezza della preparazione clinica connessa al conseguimento del diploma, non può che scaturire da una valutazione discrezionale, intesa ad accertare la professionalità e la qualità delle prestazioni di chi intende esercitare in Italia la libera professione, avvalendosi di titoli di studio stranieri.

L’Accordo sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, stipulato a Roma il 18 febbraio 1983 con la “Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia” ed approvato con l. 13 dicembre 1984, n. 971, non solo è stato sospeso, ma non comprendeva ab origine la laurea in Medicina con indirizzo stomatologico e, comunque, richiedeva il rilascio di specifica dichiarazione da parte delle competenti autorità accademiche, previo apposito giudizio dichiarativo dell’equipollenza.

La “dichiarazione di valore in loco”, resa dall’Ambasciata d’Italia a Belgrado, vale per dimostrare l’esistenza formale del titolo straniero, ma non può servire a comprovare i presupposti e le condizioni affinché l’equipollenza dei suoi effetti nell’ordinamento italiano possa ritenersi in concreto realizzata, trattandosi di valutazione rimessa alla sfera di apprezzamento insindacabile della p.a. competente per materia sostanziale, in relazione alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
Se è condivisibile l’assunto del ricorrente circa la irrilevanza delle indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Milano sulla medesima tipologie di lauree straniere – cui si fa cenno nel verbale impugnato – tuttavia ciò non significa che l’ateneo a cui si è domandato il riconoscimento del titolo straniero non avrebbe dovuto esigere una prova particolarmente rigorosa in relazione ad elementi di fatto rilevanti, quali attestati di conoscenza della lingua serba, contratti di affitto, certificati di frequenza, permessi di soggiorno, ecc., al fine di dimostrare l’ordinaria frequenza del ricorrente ai corsi pratici tenuti nel paese straniero.

Contenuto sentenza

N. 00461/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 846 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] Gornati, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via S. [#OMISSIS#] del Mezzogiorno, n. 3; 
contro
Università’ degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del Rettore pro-tempore, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
della Deliberazione del Senato Accademico n. 175 del 27.3 2013, notificata il 12.4.2013, di rigetto delle istanze del ricorrente (del 17.5.2011 e dell’ottobre del 2012), intese ad ottenere il riconoscimento del diploma di laurea di “Dottore in Stomatalogica“, conseguito nel 1999, presso l’Università di Novi Sad in Serbia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2016, il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 10.6.2013 e depositato il 26.6.2013, il ricorrente premetteva che, con istanza del 17.5.2011, aveva chiesto all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il riconoscimento del proprio diploma di laurea in Odontostomatotogia, conseguito il 25.8.1999, presso l’Università di Novi Sad in Serbia, allegando la necessaria documentazione, comprensiva della certificazione dell’Università straniera, attestante l’effettiva immatricolazione al prima anno di corso nonchè la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami in loco, da parte del ricorrente.
Esponeva che, ad un primo informale riscontro, i funzionari addetti alla Segreteria-studenti dell’Ateneo evidenziavano al ricorrente la omessa produzione della cosiddetta “dichiarazione di valore”, da rilasciarsi a cura di un’Ambasciata o Rappresentanza Diplomatica italiana, che, ai sensi dell’art. 12 del R.D. 4.6.1938 n. 1269, deve contenere “esatte informazioni circa la natura ed il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all’estero.
Precisava che reiterava la propria domanda con istanza del 26.3.2012 e che, alla successiva data del 17.7.2012, permanendo il silenzio della P.A., provvedeva, sua sponte, ad integrare la documentazione a suo tempo presentata, mediante la produzione della cosiddetta “dichiarazione di valore”.
Esponeva che, in data 25.10.2012, la P.A. trasmetteva al ricorrente il verbale della seduta del Senato accademico del 20.10.2012, l’estratto di delibera del Senato Accademico del 23.5.2012, inerente l’approvazione del Regolamento dei titoli di studio stranieri, il Decreto del Rettore del 18.6.2012, inerente il “Regolamento di riconoscimento dei titoli accademici”, il Verbale della seduta del Senato Accademico del 20.7.2012, dal quale emergevano alcuni dubbi, ed un primo verbale delta seduta del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 26.10.2011, ove si dava atto che la Commissione Didattica del Corso di Laurea Magistrate in Odontoiatria e Protesi Dentaria aveva reso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio de quo, a condizione di iscrivere il ricorrente ai corsi, per sostenere alcuni esami integrativi.
Evidenziava che, non avendo ottenuto alcun riscontro concreto, nell’ottobre del 2012, diffidava formalmente l’Università a definire il procedimento e, successivamente, notificava ricorso avverso l’illegittimità del silenzio formatosi.
Lamentava che l’intimata Università, nella seduta del Senato Accademico del 27.3.2013, si determinava negativamente sull’istanza del ricorrente con il verbale oggetto della presente impugnativa.
Avverso l’operato della P.A., deduceva:
1) violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990. Illegittimità del provvedimento;
La P.A. non avrebbe previamente comunicato all’istante la sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento della sua istanza.
2) travisamento ed erronea valutazione dei Eccesso di potere.. Difetto di istruttoria. Illegittimità del provvedimento;
Illegittimamente la P.A. non avrebbe accolto l’istanza del ricorrente, sebbene corredata di tutta la documentazione prodotta, ivi compresa la cosiddetta “dichiarazione di valore”, contenente esatte informazioni circa la natura ed il valore degli studi compiuti e del titoli conseguiti all’estero, ai sensi dell’art 12 , comma 1, lettera b, del Regio Decreto n..1269 del 1938, che, comunque, non sarebbe necessaria, in virtù dell’art. 2 della L. n. 148 del 2002 .
Sarebbero scarsamente rilevanti gli assunti dell’Università in relazione alle indagini avviate dalla Procura delta Repubblica per individuare ipotesi di reità circa le lauree in Stomatologia, dal momento che dette indagini, avviate nel 2007, non avrebbero avuto ulteriore seguito e, comunque, non avrebbero mai interessato la posizione del ricorrente.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l’intimata Università, per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2016, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Può essere esaminato prioritariamente il secondo mezzo, di carattere sostanziale, rientrando nel potere del giudice amministrativo la decisione circa l’ordine di trattazione delle censure, sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra di loro esistente sul piano logico-giuridico, dal cui eventuale accoglimento potrebbe derivare un effetto pienamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio. (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 10.2.2015 n. 713; Cons. Stato, Ad, . Plen.: 25.2.2014 n.9; 3.6. 2011, n.10; 7.4. 2011 n. 4).
Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce che, illegittimamente, la P.A. non avrebbe accolto le sue istanze, intese ad ottenere il riconoscimento del proprio diploma di laurea di “Dottore in Stomatalogica“, conseguite il 25.8.1999, presso l’Università di Novi Sad in Serbia, corredate della necessaria documentazione, poi integrata con la cosiddetta “dichiarazione di valore”, contenente esatte informazioni circa la natura ed il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all’estero, ai sensi dell’art 12, comma 1°, lettera b), del Regio Decreto n..1269 del 1938, sebbene, a suo avviso, non necessaria, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 148 del 2002 . Inoltre, evidenzia che sarebbero privi di pregio gli assunti circa le indagini avviate dalla Procura delta Repubblica di Milano, per individuare eventuali ipotesi di reità, circa le lauree in Stomatologia, conseguite in Serbia, dal momento che dette indagini, avviate nel 2007, non avrebbero avuto ulteriore seguito e, comunque, non avrebbero mai interessato la posizione del ricorrente.
1.1. Le disposizioni di cui alla Legge 11 luglio 2002, n. 148 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”), pur avendo fortemente valorizzato il ruolo delle Università in sede di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, non hanno comportato l’integrale superamento del sistema fondato sulla previsione di cui all’articolo 12 del R.D. 4.6 1938, n. 1269 (conf.: Cons. Stato Sez. VI 16.2.2011 n. 969 e Cons. Stato Sez. V 17 .10.2008 n. 5068, che ha confermato T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 18.12.2006, n. 14790)
Invero, l’art. 2 della Legge n. 148 del 2002 ( “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”) non ha determinato l’abrogazione (né implicita, né per incompatibilità) dell’ulteriore sistema di garanzia fondato sulla cosiddetta “dichiarazione di valore”, prevista dall’art. 12 del R.D. 4.6.1938 n. 1269. .
La necessità di acquisire la “dichiarazione di valore” non comporta antinomie e duplicazioni sistematiche rispetto alla previsione di cui alla l. 148 del 2002, poiché le due tipologie di valutazioni in questione rispondono a logiche e finalità diverse.
Invero, mentre l’attività valutativa svolta dalle Università, ai sensi dell’art. 2 della legge n 148 del 2002, concerne il dato sostanziale relativo alla completezza, esaustività ed equipollenza dei cicli di studio svolti all’estero, rispetto ai parametri richiesti in sede nazionale, le valutazioni trasfuse nella cosiddetta “dichiarazione di valore”, diversamente, attengono al dato “formale ed estrinseco”, relativo all’esattezza, genuinità, veridicità ed affidabilità degli studi in concreto svolti, nell’ambito delle finalità di interesse generale perseguite dalle sedi diplomatiche italiane presso i Paesi esteri.
Né i principi comunitari in tema di libera circolazione, rivenienti dalla raccomandazione del Consiglio dei Ministri CE n. 89/49/CE nonché dalla Direttiva 93/16/CEE in tema di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e certificati, possono essere richiamati nelle ipotesi in cui il titolo sia stato rilasciato dall’istituzione universitaria di un Paese non appartenente all’Unione europea (come la Repubblica di Serbia).
1.1.1. Nella specie, il diploma di laurea di “Dottore in Stomatalogica“, conseguito dal ricorrente presso l’Università di Novi Sad in Serbia non risulta legislativamente corrispondente né con la laurea italiana in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” né con l’omonima specializzazione italiana per i laureati in medicina, per cui, in assenza di un’equiparazione legislativa dei titoli, la valutazione circa la struttura didattica, la completezza del corso di studio, l’adeguatezza della preparazione clinica connessa al conseguimento del diploma, non può che scaturire da una valutazione discrezionale, intesa ad accertare la professionalità e la qualità delle prestazioni di chi intende esercitare in Italia la libera professione, avvalendosi di titoli di studio stranieri, ai fini della tutela degli interessi generali, intesi ad evitare percorsi elusivi dell’indispensabile serietà e capacità formativa degli studi effettuati e, quindi, intesi a garantire la qualità dell’esercizio dell’attività medica in incertam personam, considerato che il titolo di studio è prodromico a quello professionale ( in coerenza con i principi rivenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia della CE, del 14 settembre 2000, c-238/89, che, in estrema sintesi, ha evidenziato che le esigenze di tutela dell’integrità e della salute, impongono il controllo in concreto della preparazione, mediante esame comparativo dei diplomi e della esperienza professionale).
Conseguentemente, nella specie, non possono trovare applicazione il D. Lgs. 27.1.1992 n.115 (“Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”) ed il D. Lgs. 2.5. 1994 n. 319 (“Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE”), circa il riconoscimento dei titoli di maturità tecnica e professionale.
Sotto altro aspetto, nella specie, non rilevano la Convenzione di Nizza del 17.12.1976 (ratificata con l. n. 956 del 1980) e la Convenzione di Parigi del 21.12. 1979 (ratificata con L. n. 376 del 1982) sul riconoscimento dei titoli, sia perché la Convenzione di Nizza ha solo carattere programmatico circa le linee fondamentali per il riconoscimento dei titoli, sia perché dette convenzioni, stipulate con la “Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia” non sono più in vigore dal 3.6.1985, in quanto superate dall’Accordo sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati dauniversità e da istituti di istruzione superiore, stipulato a Roma il 18 febbraio 1983 con la suddetta “Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia” ed approvato con Legge. 13.12.1984, n. 971, che, però, come risulta dalla Tabella ad esso allegata, non comprende la laurea in Medicina con indirizzo stomatologico, ma la sola laurea in Medicina e, comunque, richiede il rilascio di specifica dichiarazione da parte delle competenti autorità accademiche, previo apposito giudizio dichiarativo dell’equipollenza (conf.: TA.R. Lazio-Roma, Sez. III, 6.6.2013 n. 5672; Cons. Stato, Sez. VI, 7.11.2005 n. 6164).
Assume, comunque, rilievo tranchant la circostanza che, per quanto concerne l’applicazione al successore della “Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia” (Serbia e Montenegro), detto accordo è stato sospeso con Comunicazione del Ministero degli Esteri del 9.1.1996, pubblicata in G.U. n. 26 del 1.2.1996.
1.2. L’impugnato verbale del 17.3.2013, premette che il Miur ha precisato che la certificazione del corso di laurea e degli studi compiuti deve “essere accompagnata da una attestazione, proveniente dalla locale Rappresentanza Diplomatica, dalla quale risulti, sulla base dei visti e dei timbri apposti sul passaporto o di quanto da questa ritenuto più opportuno, l’effettivo soggiorno dello studente nel Paese prescelto per i propri studi, per tutto il periodo corrispondente alla durata degli stessi”.
Poi precisa che: “Nel caso di specie, non sono forniti elementi di fatto (attestati di lingua, contratti locativi, certificati di frequenza, permessi di soggiorno, etc..) in grado di provare, in sintonia con direttive, che l’interessato abbia realmente frequentato un corso ordinario di studio interamente gestito dall’Università di Novi Sad. Che si tratti di percorso “atipico” è comprovato dall’affermazione contenuta nella dichiarazione di valore che qualifica l’interessato come “studente pagante” . Si tenga canto, altresì che le certificazioni di svolgimento delle attività formative (misurabili in CFU ) non supportate dalla provata e contestuale documentazione d’appoggio per quanta riguarda l’effettiva presenza nel paese, non corrispondono all’ammontare annuo dei CFU previsti in ItaliaIl diploma serbo di laurea in Stomatologia in possesso del richiedente non ha alcuna corrispondenza né con la laurea italiana in Odontoiatria e Protesi Dentaria né con l’omonima specializzazione prevista in Italia per i laureati in Medicina. Com’è noto, infatti, il percorso formativo di Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’ordinamento universitario italiano è di 6 anni (si precisa che, al momento della presentazione dell’istanza da parte del Dott. Gornati era ancora attivo il Corsa di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria vecchio ordinamento della durata di 5 anni ed il Ministero della Salute, competente per il riconoscimento dei titoli Professionali ha, a tutt’oggi, espresso parere negativo sui titoli rilasciati dalle Università di Nis e Novi Sad.
– per completezza di informazione si evidenzia che il Ministero della Salute nella risposta scritta all’interrogazione a 4-6795 pubblicata giovedì 10- marzo 2011 nell’allegato B della seduta n. 447, ha reso noto che il Ministero, condividendo la linea prudenziale del MIUR ha investito del problema il Commando dei Carabinieri NAS di Milano e che a tale iniziativa è seguita, nel marzo 2007, l’apertura di un procedimento penale contra ignoti da parte della procura della Repubblica di Milano, diretto ad accertare elementi di reità circa la regolarità delle lauree in Stomatologia, conseguite da cittadini italiani presso 1e Università di Nis e Novi Sad anche attraverso l’utilizzo di strutture ubicate a Milano“.
L’Atto Camera di Risposta scritta, pubblicata giovedì 10.3.2011, nell’allegato B della seduta n. 447 all’Interrogazione 4-06795, presentata il 14.4.2010 – espressamente richiamata dal verbale impugnato- con riferimento ai Titoli di odontoiatra, conseguiti in Serbia, presso le università di Nis e di Novi Sad, precisa che “a seguito delle segnalazioni da parte dell’ambasciata d’Italia a Belgrado e delle certificazioni da essa rilasciate (dichiarazioni di valore), nonché del cospicuo carteggio intervenuto tra la citata rappresentanza diplomatica e questo Ministero, nel corso del tempo si è potuto rilevare un comune atipico percorso formativo dei cittadini italiani in questione.
Infatti, è apparso evidente che i tali cittadini non erano stati immatricolati a corsi ordinari di studio, previsti per la generalità degli studenti serbi, ma a corsi straordinari per studenti stranieri, ancorché mai effettuati, ossia corsi « ad hoc», peraltro mai interamente svolti in Serbia presso le sedi di dette università, in virtù di una convenzione stipulata tra gli atenei citati ed il sedicente «Centro studi di Lugano» (alias «Centro studi universitari internazionali», alias «Centro universitario ticinese», alias «Unigest» e altro), avente non meglio definiti e mai identificati locali a Lugano e Milano.
Solo per completezza d’informazione, si fa presente che il citato centro era già noto nel 1993 al (MIUR) che, con nota del 16 giugno 1993, invitava i Rettori degli atenei italiani alla massima attenzione nei confronti di alcuni titoli conseguiti da cittadini italiani tramite l’intermediazione di istituzioni private, prive di riconoscimento nell’ordinamento italiano.
Dell’intera vicenda questo Ministero ha ritenuto, quindi, di informare il Comando dei carabinieri Nas di Milano che, in un primo tempo, ha provveduto ad acquisire copia di tutti gli atti e dei fascicoli relativi alle istanze di riconoscimento dei titoli di laurea in stomatologia avanzate da cittadini italiani. A tale iniziativa è seguita, nel marzo 2007, l’apertura di un procedimento penale contro ignoti da parte della procura della Repubblica di Milano, diretto ad accertare eventuali elementi di reità circa la regolarità delle lauree in stomatologia, conseguite da cittadini italiani presso le università di Nis e di Novi Sad anche attraverso l’utilizzo di strutture ubicate a Milano. In seguito, tale procura ha disposto il sequestro, presso questo Ministero, di tutta la documentazione all’epoca agli atti. Le indagini sono attualmente in corso”.
1.3. Il ricorrente ha prodotto il certificato del 23.6.2011 a firma del Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Novi Sad, attestante, fra l’altro, che il medesimo “ha terminato gli studi ordinari la cui durata è di 5 (cinque) anni o 10 (dieci) semestri in qualità di studente in regime di autofinanziamento”.
La “dichiarazione di valore in loco”, resa dall’Ambasciata d’Italia a Belgrado il 12.3.2008, precisa: “Su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla Legge, si dichiara che i1 titolo DIPLOMA 0 STECENOM VISOKOM OBRAZOVANJU OBRAZOVANJU qui allegato in copia conforme con timbri contestuali unitamente alla relativa traduzione ufficiale, è stato rilasciato in data 26.10.1999 al Sig. [#OMISSIS#] GORNATI, nato a Inveruno (Mil) it 02.04.1962, dall’ Universita’ di Novi Sad — Facolta’ di Medicina e Chirurgia, Via Hajduk Veljkova 3 —Novi Sad, che ne ha data conferma.
La predetta Istituzione è Istituzione Statale e fa parte del sistema universitario dello Stato della Repubblica di Serbia e il corso si a svolto in collaborazione tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Novi Sad ed il “Centro Studi Universitari Internazionali ” con sede a Lugano (Svizzera) con i1 quale l’Università ha stabilito a tal fine una convenzione in data 07.04.1994. I1 ruolo di suddetto Centro e’ quello di sostenere la promozione e il marketing della Facolta’ di Medicina e Chirurgia di Novi Sad, formare i gruppi di studenti all’estero e garantire le condizioni necessarie alto svolgimento dei corsi. Tale accordo e’ tuttora vigente conformemente alla legislazione di questo paese. In base a tale accordo la parte teorica delle lezioni si svolge presso le sedi di Milano e di Lugano messe a disposizione dal “Centro Studi Internazionali”, mentre le lezioni pratiche si svolgono nelle cliniche e negli istituti della Facolta’ di Medicina e Chirurgia di Novi Sad. Le lezioni e gli esami sono tenute in Serbia da professori e assistenti della Facolta’ di Medicina e Chirurgia di Novi Sad.
11 titolo predetto a stato conseguito a seguito di un corso di Studi ordinario previsto per la generalità degli studenti con durata legate di 5 anni.
11 titolo prevede il superamento di tutti gli esami del corso e la difesa di una tesi finale.
Il voto con il quale è stato rilasciato fa riferimento alla seguente scala di valori, il cui valore minimo sufficiente e 6/10.
Il titolo è Diploma Universitario di prima livello, e per l’accesso al relativo corso è obbligatorio il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore the in Serbia si consegue al termine di 12 anni di scolarità complessiva.
Il titolo cosi conseguito dal Sig. [#OMISSIS#] GORNATI ha validità in tutto il territorio di Serbia e Montenegro.
Si dichiarano l’autenticità e la legittimità degli allegati certificati, rilasciati dalla Dott.ssa Radmila Marinkovic Neducin in qualità di Rettore dell’Università di Novi Sad, attestanti il rapporto tra l’Università stessa ed il Centro Studi Convenzionato, le modalità di controllo didattico esercitate nei suoi confronti ed il valore del titolo rilasciato attraverso il Centro Studi Convenzionato”.
Invero, la precitata “dichiarazione di valore in loco”, resa dall’Ambasciata d’Italia a Belgrado il 12.3.2008, vale per dimostrare l’esistenza formale del titolo straniero, ma non può servire a comprovare i presupposti e le condizioni affinchè l’equipollenza dei suoi effetti nell’ordinamento italiano possa ritenersi in concreto realizzata, trattandosi di valutazione rimessa alla sfera di apprezzamento insindacabile della P.A competente per materia sostanziale, in relazione alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
Inoltre, se, in linea di principio è condivisibile l’assunto del ricorrente circa la irrilevanza nell’odierna fattispecie, delle indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Milano sulla medesima tipologie di lauree straniere – cui si fa cenno nel verbale impugnato- tuttavia ciò non significa che l’Università non avrebbe dovuto esigere una prova particolarmente rigorosa in relazione ad elementi di fatto rilevanti, quali attestati di conoscenza della lingua serba, contratti di affitto, certificati di frequenza, permessi di soggiorno, ecc. ecc., al fine di dimostrare l’ordinaria frequenza del ricorrente ai corsi pratici tenuti in Serbia (elementi di fatto già indicati da Cons. Stato Sez. V 17.10.2008 n. 5068, resa su fattispecie analoga).
Ma di tale documentazione non vi è traccia in atti, così come non emerge adeguatamente il tenore della convenzione del 7.4.1994, stipulata tra l’Università di Novi Sad ed il centro di Lugano, con riferimento alla quale la “dichiarazione di valore” dell’Ambasciata italiana di Belgrado, laconicamente afferma: “I1 ruolo di suddetto Centro e’ quello di sostenere la promozione e il marketing della Facolta’ di Medicina e Chirurgia di Novi Sad, formare i gruppi di studenti all’estero e garantire le condizioni necessarie alto svolgimento dei corsi”, con espressione che non appare idonea a comprovare in modo esaustivo la partecipazione del ricorrente all’ordinaria frequenza ai corsi pratici tenuti dall’Università in Serbia e non solo ai corsi teorici tenuti in Lugano.
Ne consegue che già tale sola parte di motivazione – peraltro non oggetto di specifica contestazione- appare ex se sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato, in coerente applicazione del “principio di conservazione degli atti amministrativi” , in caso di più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, qualora anche una sola di esse risulti fondata.
Pertanto, non si ravvisano nell’operato dell’Università i macroscopici profili di illegittimità denunziati.
2. Quanto ai vizi formali evidenziati con il primo mezzo, ritiene il Collegio di poter fare applicazione del “principio della strumentalità delle forme” di cui agli artt. 21 octies e 21 nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, che consente di escludere il carattere invalidante dei vizi formali allorché il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso rispetto a quello in concreto adottato (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V 17.3. 2015 n. 1374).
Conseguentemente, anche il primo mezzo va rigettato.
Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.
3. Nondimeno, le incertezze interpretative oggettivamente palesabili e le oscillazioni giurisprudenziali consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)