TAR Calabria, Reggio Calabria, 19 maggio 2016, n. 517

Principio di imparzialità-Elezione direttore Accademia delle Belle Arti

Data Documento: 2016-05-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Il principio di imparzialità presenta innumerevoli declinazioni, dal dovere di ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei pubblici servizi, al divieto di qualsiasi forma di favoritismo. Per quel che è qui di più particolare interesse, ricadono in tale principio l’obbligo per i funzionari di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui essi abbiano, direttamente o per interposta persona, un qualche interesse, e l’esatta individuazione dei criteri tecnici e imparziali di composizione delle commissioni giudicatrici di concorso e delle gare pubbliche (nel caso di specie, il soggetto vincitore della procedura concorsuale aveva partecipato ed espresso il proprio voto alle sedute del  Consiglio Accademico in cui era stato deliberato il bando ed approvata la nomina della commissione elettorale).

Le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., sono estensibili, proprio in rispetto al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, in quanto presunzioni di doverosa declinatoria eccepibile dalla parte interessata.

Contenuto sentenza

N. 00517/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Meduri e [#OMISSIS#] Novella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Meduri in Reggio Calabria, Via G. De Nava 78; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15 ; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
– del bando per l’elezione del Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria per il triennio 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, della nomina della commissione e del seggio elettorale di cui al verbale n. 156 del 12 giugno 2013;
– del provvedimento di nomina della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Malsano, quale Direttore dell’Accademia della Belle Arti di Reggio Calabria, di cui al decreto del MIUR del 12 agosto 2013, prot. 716;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente o successivo.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. La prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con ricorso notificato il 23 ottobre 2013 e depositato il 22 novembre 2013, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del bando per l’elezione del Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria per il triennio 2013/2016, della nomina della commissione elettorale e del seggio elettorale, nonché del provvedimento di nomina della prof. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Malsano a Direttore dell’Accademia, come in epigrafe specificati.
2. Esponeva in fatto che nella riunione del 12 giugno 2013 il Consiglio Accademico dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, come da verbale n. 156, esposto all’albo dell’Istituto in data 19 luglio 2013, in atti:
– approvava all’unanimità il Bando e indiceva le relative elezioni per la nomina del Direttore per il triennio 2013/2014 – 2015/2016 (punto 3);
– deliberava la composizione della commissione elettorale per l’elezione del Direttore nelle persone della prof.ssa A. Scordo, in qualità di Presidente e dei proff. P. Sacchetti e L. Amato (punto 4);
– nominava i componenti del relativo seggio elettorale (punto 5).
Nei termini previsti dal bando, presentavano la propria candidatura l’odierna ricorrente e la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la quale ultima rivestiva la qualità di vice Direttore della medesima Accademia nonché di componente del Consiglio Accademico, come tale presente nella medesima seduta del 12 giugno 2013 nel corso della quale sono stati approvati tutti i gravati atti.
3. La ricorrente contesta la legittimità del procedimento elettorale e della nomina a Direttore della prof.ssa [#OMISSIS#] deducendo la violazione dell’art. 97 Cost. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, nonché l’eccesso di potere.
4. All’esito della pubblica udienza del 21 ottobre 2015, con ordinanza collegiale n. 1265/2015 è stata ordinata all’amministrazione la produzione in giudizio del gravato provvedimento di nomina.
5. Constatato l’avvenuto adempimento istruttorio e costituitasi in giudizio la resistente amministrazione alla pubblica udienza del 23 marzo 2016 la causa è stata discussa per passare, infine, in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Risulta documentalmente provato che la prof.ssa [#OMISSIS#] ha partecipato in qualità di docente componente del Consiglio Accademico, esprimendo il proprio voto favorevole, alla riunione del 12 giugno 2013 dove il Consiglio Accademico ha approvato all’unanimità il bando per l’elezione del Direttore, ha nominato i membri della commissione e del seggio elettorale, deliberando, infine, che il Direttore in carica procedesse all’indizione delle relative elezioni.
All’esito della procedura elettorale, che ha visto partecipare unicamente l’odierna ricorrente e la prof.ssa [#OMISSIS#], la medesima prof.ssa [#OMISSIS#] è stata nominata Direttore dell’Accademia delle belle arti di Reggio Calabria per il triennio 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2016, come da decreto del MIUR del 12 agosto 2013, prot. n. 716.
Appare, dunque, chiara, a questo collegio giudicante, la violazione del principio costituzionale di imparzialità che, ai sensi dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 1, l. n. 241/90 (come da ultimo modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) deve inderogabilmente permeare l’attività amministrativa in ogni suo svolgimento.
Come insegna la più accorta dottrina, molteplici sono, infatti, le declinazioni del principio in parola, dal dovere di ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei pubblici servizi, al divieto di qualsiasi forma di favoritismo; e, per quel che è qui di più particolare interesse, dall’obbligo per i funzionari di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui essi abbiano, direttamente o per interposta persona, un qualche interesse, alla esatta individuazione dei criteri tecnici e imparziali di composizione delle commissioni giudicatrici di concorso e delle gare pubbliche.
Nella fattispecie de qua risulta in particolar modo violato, da parte della prof.ssa [#OMISSIS#], l’obbligo di astensione dall’approvazione del bando e dalla nomina della commissione elettorale, stante la sua potenziale veste di concorrente nella medesima procedura, posizione divenuta poi attuale con l’effettiva presentazione della propria candidatura.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, a tale riguardo, è [#OMISSIS#] nel ritenere che le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., siano estensibili, proprio in rispetto al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, in quanto presunzioni di doverosa declinatoria eccepibile dalla parte interessata (ex plurimis, Cons. St., VI, 30 luglio 2013, n. 4015; 27 aprile 2015, n. 2119).
Ebbene la prima causa d’incompatibilità contemplata dal codice di procedura civile, con conseguente obbligo di astensione del funzionario che versi in tale ipotesi, è esattamente l’avere interesse proprio nella causa (id est nel procedimento amministrativo) o in altra vertente su identica questione di diritto (art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c.).
L’obbligo di astensione, giova ancora rammentare, figura altresì tra i doveri che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, configura tra i doveri d’ufficio la cui violazione è fonte, ferme restando le ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativa, di responsabilità disciplinare (art. 16, d.p.r. n. 62 cit.).
Statuisce, in particolare, l’art. 7, d.p.r. n. 62 cit., che “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.
Infine, è lo stesso Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico, emanato con d.d. n. 365 del 18 ottobre 2010, a rimarcare che “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nessuno può partecipare alla discussione, né deliberare su questioni che riguardino personalmente la sua persona ovvero parenti ed affini entro il quarto grado” (art. 14, comma 2, reg. cit.).
La partecipazione della prof.ssa [#OMISSIS#] alla seduta del Consiglio Accademico del 12 giugno 2013 in cui è stato deliberato il bando per l’elezione del Direttore ed approvata la nomina della commissione elettorale, con il suo voto favorevole, è lesiva del principio di imparzialità che avrebbe dovuto improntare la procedura elettiva di cui in causa e del conseguente obbligo di astensione che su di essa gravava, quale soggetto personalmente interessato alla partecipazione al procedimento elettivo, conclusosi, infine, con la sua nomina a Direttore dell’Accademia.
8. Per le ragioni sopra esposte il ricorso merita, quindi, accoglimento con conseguente annullamento di tutti i gravati atti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla tutti gli atti di cui in epigrafe.
Condanna le resistente amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Romano, Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Fontana, Referendario 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)