N. 01081/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 679 del 2013, proposto dalla [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Meduri e [#OMISSIS#] Novella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Meduri in Reggio Calabria, Via G. De Nava 78,
contro
– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliato in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
– Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del bando per l’elezione di n. 1 professore componente il Consiglio Accademico 2012/2013 e 2013/2014 dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per la sostituzione di un componente del Consiglio Accademico;
– della nomina del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale componente del Consiglio Accademico 2012/2013 e 2013/2014 dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente o successivo.
– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 7 novembre 2013 e depositato il 6 dicembre 2013, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del bando per l’elezione di un professore componente il Consiglio Accademico 2012/2013 e 2013/2014 dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria per la sostituzione di un componente del Consiglio Accademico, nonché della nomina del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale componente del Consiglio Accademico.
Esponeva, in fatto, che, nel mese di ottobre 2012, la Prof.ssa [#OMISSIS#] Invento, componente del Consiglio Accademico, era stata posta in quiescenza senza che il Consiglio provvedesse alla sua surroga e che l’organo consiliare continuava a riunirsi e a deliberare in composizione precaria.
Rappresentava, inoltre, che in data 5 luglio 2013 si riuniva il Consiglio Accademico: il quale, fra l’altro, approvava il bando per la nomina di un componente del Consiglio Accademico e nominava componenti del Seggio elettorale i proff. A. Scordo e A. Leuzzo.
Il bando prevedeva che le elezioni avrebbero avuto luogo presso la sede dell’Accademia il giorno 25 luglio 2013 dalle ore 9:30 alle 17:00; e che i professori interessati avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta di candidatura, redatta secondo lo schema allegato, a pena di decadenza entro le ore 12:00 del 18 luglio 2013.
Altresì prevedeva che, nel caso in cui per la presentazione della domanda ci si fosse avvalsi del mezzo postale, il candidato sarebbe stato tenuto a trasmettere tale istanza entro lo stesso termine e ad anticipare gli atti spediti trasmettendo copia via fax al n. 0965/499414 o per email a [#OMISSIS#].maggio@accademiabelleartirc.it entro le ore 12:00 dello stesso giorno.
Lo stesso bando indicava i requisiti che i professori di prima e seconda fascia avrebbero dovuto avere per proporre la loro candidatura, i soggetti a cui competeva l’elettorato attivo e passivo ed il giorno in cui l’elenco dei candidati sarebbe stato affisso all’albo dell’Accademia.
Disponeva, da ultimo, quale forma di pubblicità non solo l’affissione all’albo dell’Accademia ma anche la pubblicazione sito dell’istituto.
La stessa ricorrente ha evidenziato rappresentava come la pubblicazione del bando online sia avvenuta in un momento diverso e successivo rispetto a quello dell’affissione all’albo (precisamente, in data 16 luglio 2013) ed ha precisato che nei termini previsti dal bando presentavano la propria candidatura soltanto due persone, tra cui il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], coniuge della Prof.ssa [#OMISSIS#].
Pertanto, la ricorrente contesta la legittimità del bando per l’elezione del componente del Consiglio Accademico e la nomina del prof. [#OMISSIS#], deducendo la violazione dell’art. 97 Cost. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, nonché l’eccesso di potere e la disparità di trattamento.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2016.
DIRITTO
Va rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire nonché di legittimazione attiva.
Come ribadito dal Consiglio di Stato, “in base ai principi generalmente affermati in materia, l’azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal quisque de populo in rapporto all’esercizio dell’azione amministrativa; b) l’interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 Cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo” (giurisprudenza consolidata: cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2014 n. 474 e 28 febbraio 2013 n. 1221; sez. V, 23 ottobre 2013 n. 5131, 22 maggio 2012 n. 2947, 4 maggio 2012 n. 2578, 27 ottobre 2011 n. 5740 e 17 settembre 2008 n. 4409; sez. IV, 30 settembre 2013 n. 4844; sez. VI, 12 dicembre 2014 n. 6115).
Orbene, dal ricorso introduttivo del giudizio e dalla documentazione allegata emerge l’estraneità della ricorrente dalla procedura elettorale: non risulta infatti che la Prof.ssa [#OMISSIS#] sia stata candidata, né tantomeno che abbia inviato la propria richiesta di candidatura.
Non è possibile ravvisare pertanto in capo alla stessa né l’astratta legittimazione ad causam, da intendere come titolarità della situazione soggettiva protetta, nell’ambito dello specifico rapporto, posto a base del giudizio, né la legitimatio ad processum, intesa come presupposto per poter esercitare, in modo valido, i propri diritti o interessi protetti sul piano processuale, in base al principio generale di cui al citato art. 100 c.p.c., presupposti indispensabili per la corretta instaurazione del ricorso giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2016 n. 1156).
D’altra parte non si rinviene alcuna utilità, anche solo strumentale, che la ricorrente stessa potrebbe trarre dall’accoglimento del proprio ricorso, nel caso di specie non potendosi conseguire né il bene della vita finale né tantomeno la riedizione del potere amministrativo.
Pertanto, ravvisata la manifesta inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire nonché di legittimazione attiva, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Amministrazione, per complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tropiano, Referendario
[#OMISSIS#] Fontana, Referendario
Pubblicato il 03/11/2016