TAR Campania, Napoli, 5 ottobre 2017, n. 4680

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Criteri valutazione-Improcedibilità

Data Documento: 2017-10-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso.

Contenuto sentenza

N. 04680/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Basile, rappresentato e difeso dall’avvocato Orazio [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16; 
contro
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro –tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, e domiciliata ope legis presso gli uffici dell’Avvocatura medesima in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Massimo Minale non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
a) del provvedimento 28.11.2016 prot. n°01100654 a firma del Rettore dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II con il quale si è comunicata al ricorrente «l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della l. 240/2010»;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ateneo intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. Umberto [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
– il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale ex art. 24, comma 3° lett. b) l. 240/2010, indetta dal Rettore dell’Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II con decreto 2063 del 21 giugno 2016, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 12/H1, Diritto romano e diritti dell’antichità;
– è stato regolarmente ammesso a partecipare alla procedura concorsuale, risultando primo con pp. 87, sui tre candidati presentatisi;
– l’Amministrazione, con i provvedimenti qui gravati, ha successivamente ritenuto, in sede di verifica dei requisiti di ammissione, che al ricorrente dovessero essere riconosciuti unicamente due anni e tre mesi di assegno, essendo a tale fine valutabili solo il biennio di post-dottorato svolto presso l’Università di Salerno ed i primi tre mesi di assegno di ricerca presso la [#OMISSIS#] II;
– ai fini qui in rilievo non è stato ammesso a valutazione il rapporto contratto con la pontificia Università Lateranense e tanto a cagione del fatto che, rispetto al D M 263/2011– che definisce le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere – non risulterebbe per lo Stato Pontificio Città del Vaticano alcuna posizione accademica equivalente a quella di ricercatore a tempo determinato di tipo a)»;
Rilevato che:
– in sede cautelare questo Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda spiegata dal ricorrente evidenziando come il provvedimento espulsivo oggetto di gravame esaurisse riduttivamente l’ambito della svolta attività di verifica comparando il rapporto contratto dal ricorrente con la pontificia Università solo con il profilo di ricercatore a tempo determinato di tipo a) senza estenderla anche alle ulteriori posizioni di contrattista, assegnista o borsista, cui viceversa l’articolo 24 comma 3 lettera b) riconnette pari dignità di legittimazione;
– le ragioni attoree sono state recepite dall’Ateneo intimato che, previa acquisizione del parere favorevole del CUN, ha valorizzato le pregresse esperienze dichiarate dal ricorrente e stipulato il contratto di lavoro con durata dall’1.6.2017 al 31.5.2010, di talchè, in ragione delle suddette sopravvenienze che evidenziano il conseguimento del cd. bene della vita, non residua più alcun interesse all’ulteriore coltivazione del gravame, che pertanto va dichiarato improcedibile;
– in tal senso ha concluso lo stesso patrono del ricorrente chiedendo una declaratoria di improcedibilità del ricorso;
– le spese processuali, in applicazione del principio cd della soccombenza virtuale, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo altresì conto dell’atteggiamento collaborativo manifestato in sede processuale dall’Ateneo intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– lo dichiara improcedibile;
– condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 05/10/2017