TAR Campania, Napoli, Sez. I, 9 luglio 2018, n. 4551 [Duplicato]

Data Documento: 2018-07-09
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 04551/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02415/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2415 del 2018, proposto da 
Romano Costruzioni & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, n. 11; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) della comunicazione/provvedimento datata 09.05.2018 [v. all. n. 2)] , ricevuta, a mez-zo p.e.c., in pari data, a firma del prefato Dirigente, recante “comunicazione di esclusione” dalla procedura di evidenza pubblica ivi indicata ; nonché : 2) di ogni atto antecedente, conseguente e, comunque, correlato, ancorché non conosciuto, ivi inclusa l’aggiudicazione definitiva della gara ove intervenuta e, segnatamente, : 3) del “verbale” della seduta della Commissione di gara del 04 maggio 2018, ove, all’esito dell’esame della “offerta tecnica” della ricorrente, veniva disposta l’esclusione gravata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Romano Costruzioni & C. s.r.l. ha partecipato alla procedura di appalto integrato indetta dall’Università degli Studi [#OMISSIS#] II per la progettazione per lavori di restauro dell’edificio principale sito nel complesso del Frullone per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il RUP con il chiarimento GA/2016/104 del 12/07/2016 ha precisato che: “…gli interventi edilizi che saranno proposti a cura del concorrente nel progetto definitivo devono essere conformi al permesso a costruire di cui alla disposizione dirigenziale n. 432 del 14/10/2014 – pratica edilizia n. 319/2013”.
La Romano Costruzioni presentava un’offerta tecnica migliorativa che prevedeva la “demolizione selettiva e controllata delle sole strutture interne” e invarianza della sagoma e dei prospetti.
In forza del chiarimento testé menzionato, l’Amministrazione universitaria con provvedimento del 9 maggio 2018, n. 45179 ha comunicato alla società Romano Costruzioni & C s.r.l. l’esclusione dalla gara sul presupposto che la società concorrente avrebbe “offerto aliud pro alio, avendo presentato un’offerta contrastante con la disposizione dirigenziale n. 432 del 14/10/” e non conforme al permesso di costruire;
Avverso tale determinazione la Romano Costruzioni è insorta con ricorso notificato in data 7 giugno 2018 e depositato il successivo 15 giugno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi così di seguito rubricati e sintetizzati.
I) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e degli atti ad essa correlati; eccesso di potere per carenza di istruttoria in una a sviamento; assenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà.
La proposta “demolizione selettiva e controllata delle sole strutture interne”, prevista nella formulata offerta tecnica migliorativa, sarebbe da includersi nel novero degli interventi tipizzanti il “restauro e risanamento conservativo” di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001. Inoltre l’intervento di demolizione interna selettiva prefigurato nell’offerta migliorativa sarebbe coerente con gli obiettivi di riconversione funzionale previsti dall’Amministrazione e coerente rispetto al permesso di costruire che ammette anche la demolizione e la ricostruzione con la conseguenza che tale offerta non violerebbe nemmeno il chiarimento con cui il RUP ha rammentato l’esigenza che le offerte migliorative fossero coerenti con il PdC.
Sotto questo profilo il gravato provvedimento di esclusione sarebbe anche privo di adeguata motivazione illustrando un iter logico non corrispondente ai dati di fatto.
Con atto depositato in data 20 giugno 2018 si è costituita in giudizio l’Università degli studi [#OMISSIS#] II che con memoria successivamente depositata ha rivendicato la legittimità della gravata esclusione sul presupposto che l’offerta migliorativa proposta non fosse coerente con il permesso di costruire.
In prossimità della discussione camerale parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni.
Alla camera di consiglio del 4 luglio 2018, in esito alla discussione il Presidente ha dato avviso alle parti, che non si sono opposte della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma abbreviata.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la definizione nel merito del giudizio.
Il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
In estrema sintesi, l’Università [#OMISSIS#] II ha indetto una procedura volta alla realizzazione di un Polo Integrato per <<l’erogazione delle prestazioni sanitarie di elevata complessità, la didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” attraverso la riconversione del comprensorio immobiliare denominato “Frullone”>>.
Il disciplinare di gara precisa che (punto 2.2): <<I lavori da effettuare riguardano sostanzialmente una prima fase consistente nella demolizione e rimozione di murature, pavimenti, infissi, controsoffitti, impianti, etc.. Successivamente si dovrà eseguire il ripristino ed il risanamento delle strutture in c.a. esistenti, nonché gli adeguamenti antisismici previsti dalla normativa vigente per il Comune di Napoli>>.
Le imprese concorrenti potevano presentare proposte migliorative nei limiti di quanto stabilito al punto 3.1 del disciplinare a norma del quale: <<Nell’interesse dell’Università, il Progetto di Gara è vincolante per quanto riguarda le caratteristiche inderogabili che gli Interventi devono possedere, caratteristiche che sono elencate al paragrafo 3.3 che segue>>.
In tale contesto il RUP ha chiarito che: <<Le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti>>, precisando che <<gli interventi edilizi che saranno proposti a cura del concorrente nel progetto definitivo devono essere conformi al permesso a costruire di cui alla disposizione dirigenziale n.432 del 14/10/2014 – pratica edilizia n.319/2013>>.
Sulla base di tali dati l’esclusione si appalesa ingiustificata, in quanto l’offerta migliorativa di parte ricorrente non contraddice il Permesso di costruire specificamente rilasciato, ma anzi risulta in linea con esso, in quanto nel provvedimento edilizio abilitativo, pure versato in atti, si ammette espressamente che gli interventi edilizi assentiti si concretino nello “smantellamento di tutte le partizioni interne”, secondo quanto previsto nel progetto presentato dalla stessa Amministrazione universitaria (pag. 2 del Permesso di costruire n. 432 del 14 ottobre 2014 rilasciato dal Comune di Napoli, allegato 8 della produzione di parte ricorrente), in conformità con quanto previsto per gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, tra cui rientrano quelli oggetto dell’appalto in considerazione, dall’art. 3, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 380/2001.
Né la previsione di tale abbattimento delle pareti interne costituisce uno stravolgimento del progetto dell’Amministrazione posto a base di gara, atteso che tale progetto deve presumersi corrispondente a quello richiamato nello stesso Permesso di costruire il quale, come visto, contempla espressamente la possibilità di smantellare le strutture interne (come del resto è intuitivamente imposto dalla radicale modifica della funzione della struttura in questione e dalle esigenze di adeguamento anche sismico della stessa).
Né si configurano pretese difformità rispetto alla legge di gara, non essendo stata contestata alla ricorrente alcuna violazione specifica delle caratteristiche inderogabili degli interventi elencati al punto 3.3 del Disciplinare di Gara, che costituiva il solo limite alle variazioni migliorative.
In definitiva la motivazione della disposta esclusione consistente nella pretesa difformità dell’offerta migliorativa rispetto al Permesso di costruire si appalesa insussistente e il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento della disposta esclusione.
Le spese secondo l’ordinaria regola seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’esclusione disposta con provvedimento del 9 maggio 2018.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente per il complessivo importo di euro 3.000 (Tremila/00), oltre interessi ed accessori di legge, e rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
[#OMISSIS#] Di Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] De Falco, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 9/07/2018