Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 1 luglio 2019, n. 3578
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Discrezionalità tecnica
N. 03578/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04499/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. [#OMISSIS#] A Chiaia n. 55;
contro
Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a. del decreto del 25.9.2018, n. DR/2018/3653 del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, di approvazione dei lavori della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, per la chiamata di 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia Generale – s.s.d. MED/18 – Chirurgia Generale, per le esigenze del Dipartimento di Sanità Pubblica, cod. proc. 1_PO_2018_18C1_17 che individua il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale candidato maggiormente qualificato;
b. di tutti gli altri atti ad essa connessi, preordinati e consequenziali, mai comunicati al ricorrente, tra i quali, ove occorra:
b/1) il provvedimento di data e numero ignoti con cui il Dipartimento di Chirurgia Generale ha approvato la chiamata del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
b/2) tutti gli atti del procedimento, verbali di gara ed atti istruttori non conosciuti dal ricorrente. nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere indicato quale candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale della procedura de qua e la conseguente sua nomina.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 18122018 :
per l’annullamento, previa sospensione:
a) del provvedimento di data e numero che non si conoscono con cui il Dipartimento di Chirurgia Generale ha proceduto alla chiamata del dott. [#OMISSIS#] alla cattedra di Chirurgia Generale;
b) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II n. 3653 del 25.9.2018, pubblicato in data 1 ottobre, con il quale sono stati approvati i lavori della Commissione per la copertura del posto di professore ordinario alla cattedra di chirurgia generale;
c) della nota rettorale 23 luglio 2018 prot. 73418;
d) di tutti gli atti del procedimento, verbali di gara ed atti istruttori non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.11.2018 il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:
– Violazione e falsa applicazione della L. 30.12.2010, n. 240 (spec. art.18), del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai Decreti del Rettore dell’Università degli studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” del 17.3.2014 n. 787 e del 20.2.2015, n.456, del Bando indetto con Decreto del medesimo Rettore 21.2.2018, n. 633; Eccesso di potere per omesso esame di circostanze di dirimente rilievo, Travisamento di quelle considerate, Disparità di trattamento, Difetto e vizio [#OMISSIS#] motivazione, Difetto di istruttoria, Illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere.
Espone, in particolare, il ricorrente di avere partecipato al concorso bandito, ai sensi dell’art. 18 Legge 240/10, dall’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II per la copertura del posto di professore ordinario alla cattedra di chirurgia generale (Settore Concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale – Settore Scientifico Disciplinare Med/18), classificandosi illegittimamente secondo, alle spalle del controinteressato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], a cagione di tutta una serie di errori di valutazione commessi dalla Commissione sia sotto il profilo della valutazione dell’attività scientifica che didattica dei diversi candidati.
Con ricorso incidentale del 18122018 il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], classificatosi quarto [#OMISSIS#] predetta procedura, ha riproposto nel presente giudizio le stesse censure sollevate nel ricorso RGN 3718/2018 con ricorso per motivi aggiunti, impugnando gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
Si sono altresì costituiti in giudizio l’Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] II e l’altro controinteressato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato gravame e, all’udienza pubblica del 07.05.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio osserva che può prescindersi dalla delibazione dell’eccezione d’inammissibilità del presente ricorso sollevata dalla difesa Erariale, atteso che tanto il ricorso principale proposto dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quanto il ricorso incidentale proposto in data18122018 dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sono infondati nel merito e [#OMISSIS#] pertanto respinti.
Ed invero, occorre premettere che, secondo la condivisibile giurisprudenza, “Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso,…. costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)” (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 11 del 05.01.2017); la giurisprudenza ha ancora più di recente ribadito che “In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio [#OMISSIS#] stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo, [#OMISSIS#] che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n.1218).
Tanto premesso, e passando alle doglianze svolte dal dott. [#OMISSIS#] nei confronti delle valutazioni espresse dalla Commissione e [#OMISSIS#] scelta dalla stessa operata di individuare il controinteressato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitore della procedura, osserva il Collegio che non appaiono in primo luogo condivisibili le censure avanzate dal ricorrente in ordine alla valutazione espressa dalla Commissione sull’attività didattica svolta dal controinteressato, che risulterebbe illegittima in quanto avrebbe erroneamente considerato rilevante l’iniziale ventennio accademico, ricompreso tra gennaio del 1977 al settembre del 1998 svolto dal controinteressato quale ricercatore, sia per la sua indeterminatezza temporale, sia perché, comunque, come ricercatore il controinteressato non avrebbe potuto svolgere attività didattica.
Nel giudicare infondata la predetta doglianza, al Tribunale sembra opportuno richiamare quanto già osservato [#OMISSIS#] sentenza resa a definizione del citato giudizio iscritto al NRG 3718/2018, ove si è evidenziato che “in primo luogo, dalla lettura dell’Elenco titoli allegato alla domanda di partecipazione al concorso e al curriculum presentato dal dott. [#OMISSIS#], si evince che il controinteressato ha svolto attività di ricercatore dal 14 gennaio 1980 al 1° settembre 1998 e che inoltre, in base al disposto dell’32 del D.P.R. n. 382 del 1980, vigente ratione temporis, il controinteressato [#OMISSIS#] quel periodo ben ha potuto svolgere, in qualità di ricercatore, attività didattica oltre che le attività valutabili ex art. 10 del bando (e art. 3 del regolamento di ateneo cit.), in relazione alle tesi di laurea o di tutoraggio dei dottorandi; pertanto, non si ravvisa la denunciata illegittimità della complessiva valutazione della suddetta attività da parte della Commissione, dovendosi tenere anche conto, in ogni [#OMISSIS#], della successiva attività didattica anche a livello internazionale svolta dal medesimo controinteressato.
Analogamente, a parere del Tribunale non sono condivisibili nemmeno le doglianze espresse dal ricorrente in ordine al fatto che la Commissione, nell’ambito della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, di cui all’art. 11 del bando, abbia formulato, relativamente al sotto-criterio costituito dalla capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile del progetto, il giudizio di eccellente per il controinteressato, senza invece avere affatto considerato la notevole capacità del medesimo ricorrente di attrarre finanziamenti, tale da porlo su un piano quanto meno non deteriore rispetto al dott. [#OMISSIS#].
Al riguardo, il Collegio si limita ad evidenziare come tale sotto-criterio serva in realtà a valutare la capacità del candidato non solo e non tanto di partecipare a progetti di ricerca, e anzi di esserne il responsabile, quanto soprattutto di attrarre e gestire finanziamenti per la ricerca; in tale ottica, la capacità pure documentata da parte del ricorrente, di vincere borse di studio internazionali e raccogliere fondi per l’organizzazione di convegni ove svolgere il ruolo di relatore, se palesa un’indubbia rilevanza sulla valutazione globale espressa dalla Commissione sul dott. [#OMISSIS#], che infatti risulta oggettivamente lusinghiera, non può tuttavia considerarsi quale attività particolarmente rilevante sotto lo specifico profilo dell’attrazione e gestione di finanziamenti per la ricerca.
Peraltro, risultano inammissibili oltre che infondate nel merito anche le doglianze spiegate dal ricorrente [#OMISSIS#] quanto alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica operata dalla Commissione, considerato che la Commissione risulta già avere valutato l’attività scientifica del ricorrente – giudicata [#OMISSIS#] nel verbale del 03.09.2018 – superiore a quella del controinteressato dott. [#OMISSIS#] – giudicata solo buona nel medesimo verbale -; peraltro, la medesima Commissione, nell’esprimere le proprie valutazioni in ordine ai due candidati nel giudizio comparativo finale, ha espressamente riconosciuto la presenza di “due figure di rilievo con scores similari”, riconoscendone la “lunga militanza accademica”, ma preferendo il controinteressato in quanto “punto di riferimento nel panorama della mininvasività e delle tecnologie in chirurgia <<worldwide>> ed in considerazione del suo “patrimonio culturale e delle sue ulteriori potenzialità di sviluppo sia didattico che scientifico”, senza che, peraltro, tale giudizio assuma rilevanza ai sensi dell’art.1, co. 9, L. n. 230/05, che invece disciplina la diversa e speciale procedura di reclutamento dei professori di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, come invece sostenuto dal dott. [#OMISSIS#]; al riguardo, il Collegio osserva che il riferimento alla chiara fama pure operato dalla Commissione non è tale da integrare il presupposto della speciale e differente fattispecie del reclutamento speciale ex art. 1, c. 9, l. n. 230 del 2005, che non entra in gioco [#OMISSIS#] presente e differente procedura per cui è controversia, ma esprime solo il riconoscimento della generalizzata fama e apprezzamento di cui gode il controinteressato nel mondo scientifico ed accademico nazionale ed internazionale.
Del pari, ad avviso del Tribunale, alcuna irragionevolezza o contraddittorietà è ravvisabile nelle valutazioni e scelte della Commissione, che preferisce il controinteressato al ricorrente in relazione al “patrimonio culturale e delle sue ulteriori potenzialità di sviluppo sia didattico che scientifico”, pur essendo il primo più anziano e [#OMISSIS#] alla pensione del secondo.
Al riguardo, il Collegio si limita ad evidenziare che il riferimento alle potenzialità ulteriori di sviluppo scientifico e didattico deve ovviamente essere riferito al patrimonio scientifico e didattico complessivamente considerato e valutato del controinteressato dott. [#OMISSIS#], senza che possa assumere rilievo il mero dato della [#OMISSIS#] o minore anzianità anagrafica del singolo candidato.
Quanto alle ulteriori censure pure articolate dal dott. [#OMISSIS#] sul merito specifico delle valutazioni espresse dalla Commissione, il Tribunale nel rigettarle si limita ancora una volta a richiamare i suevidenziati limiti propri del sindacato giurisdizionale sulle predette valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, censurabili solo ove palesino consistenti [#OMISSIS#] di perplessità, contraddittorietà, erroneità o irragionevolezza, non rinvenibili [#OMISSIS#] fattispecie che occupa”.
In particolare, il Collegio evidenzia l’infondatezza delle censure con cui il ricorrente principale, al pari del ricorrente incidentale prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], lamenta che il controinteressato non sarebbe il candidato maggiormente qualificato in quanto il suo curriculum sarebbe carente di tutte quelle attività analiticamente descritte [#OMISSIS#] scheda 17, allegata al bando di concorso, in special modo nell’ambito della chirurgia dei trapianti, specie di rene.
Al riguardo, e nel richiamare ancora una volta quanto già evidenziato [#OMISSIS#] sentenza resa a definizione del citato giudizio iscritto al NRG 3718/2018, si sottolinea che “l’art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240, nel disciplinare la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia da parte delle Università, espressamente prevede la regola della previa “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”, il cui contenuto concreto, peraltro, non è più rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale (D.M. 4/10/2000). Il citato art. 18 e l’art 24 della legge n. 240/2010 prevedono altresì che le procedure di reclutamento dei professori debbano essere poi disciplinate dalle singole Università con regolamento adottato ai sensi della legge n. 168/1989 (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).
La condivisibile giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito come, in base ai principi enucleati dal predetto art. 18, “le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso” (cfr. T.A.R. [#OMISSIS#], (Toscana) sez. I, 27/10/2017, n.1284).
Orbene, nel [#OMISSIS#] di specie il bando ha definito la tipologia del profilo scientifico unicamente con riferimento al citato SSD MED/18 e la Commissione giudicatrice ha correttamente fatto assurgere a criterio principale di ammissione alla procedura, nonché di valutazione dei candidati, unicamente il predetto predefinito settore [#OMISSIS#] sua interezza considerato, e non invece una singola disciplina costituente species del medesimo settore, come auspicato dal prof. [#OMISSIS#]” o dal ricorrente dott. [#OMISSIS#]; “ciò in quanto l’art. 18 della legge n. 240/2010 articola ciascun ambito concorsuale in uno dei settori scientifico disciplinari già previsti dal D.M. 4.10.2000 e non in uno dei più specifici ambiti all’interno di essi, ed anche il decreto del Rettore n. 2005 del 2016 (artt. 2 e 5-bis che espressamente prevede che “la valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale”) sottolinea la esclusiva rilevanza, a fini partecipativi e selettivi, del settore scientifico-disciplinare della chirurgia generale 06/C1.
In tale prospettiva, la delibera dipartimentale 9/2017 e la scheda 17 allegata al bando assurgono a specificazione delle effettive funzioni che il selezionando professore andrà a svolgere, funzionali a far conoscere al candidato tali elementi anche al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, e certamente anche idonee ad orientare l’attività valutativa della Commissione [#OMISSIS#] svolgimento della selezione, senza che però le medesime possano assurgere a requisiti “ulteriori” di partecipazione dei candidati, o assumere un valore determinante nel momento valutativo finale, che deve comunque e sempre essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al settore concorsuale complessivamente predeterminato ed individuato dal bando (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5050/2018, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 830/2016).
Tale ricostruzione trova, peraltro, conferma [#OMISSIS#] stessa formulazione letterale della citata scheda 17 pure espressamente richiamata nel bando in questione, che espressamente prevede “3) Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattico-formative, di servizio [#OMISSIS#] studenti – inclusi l’orientamento ed il tutorato – nonché di verifica dell’apprendimento; attività di ricerca e di aggiornamento scientifico — di cui all’art. 6, comma 2, L. 240/2010 — nel settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti; attività assistenziali nel campo della Fisiopatologia, della Clinica, della Semeiotica medica e strumentale nel campo della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti di Rene da realizzarsi nel DAI di Nefrologia, Urologia, Chirurgia Generale e dei Trapianti di Rene. Anestesia e Rianimazione dell’AOU [#OMISSIS#] II; 4) Tipologia di impegno didattico e scientifico che il professore dovrà svolgere: Elettivamente lezioni frontali, attività didattica integrativa, prove di profitto, tesi di laurea nell’ambito del settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti nei corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico, nei corsi di laurea Magistrale, nei corsi di Laurea Triennali afferenti alla Scuola di Medicina dell’Ateneo [#OMISSIS#] II, nonchè sempre nell’ambito del settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti, lezioni frontali, attività didattica elettiva, attività didattica integrativa, prove di profitto, tesi di laurea nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Master di Area Medica afferenti alla Scuola di Medicina dell’Ateneo [#OMISSIS#] Il. Le attività scientifiche debbono essere prevalentemente rivolte al settore della trapiantologia renale con particolare riferimento all’attività chirurgica, non escludendo progetti di interesse della chirurgia generale e promuovendo ed organizzando programmi scientifici pluriennali, anche in collaborazione con istituzioni nazionale e internazionali”; orbene, ad avviso del Tribunale, la circostanza che la citata Scheda n. 17 non si limiti a prevedere solo il settore della trapiantologia renale con particolare riferimento all’attività chirurgica, ma chiarisca che le attività scientifiche e didattiche devono riguardare il più generale settore della Chirurgia Generale e della Chirurgia dei Trapianti, costituisce un ulteriore elemento di conferma che la Commissione ha correttamente operato basando le proprie valutazioni dei candidati esclusivamente in relazione al settore concorsuale complessivamente predeterminato ed individuato dal bando, anche considerato che trattasi di selezione preordinata ad individuare un professore di prima fascia per la cattedra di chirurgia generale e che le esigenze e le specifiche richieste dei Dipartimenti, con particolare riguardo all’attività medico – assistenziale da svolgere all’interno dei Policlinici universitari, possono costituire certamente l’occasione per bandire la selezione, ma giammai assurgere a scopo finale della selezione stessa.
Diversamente opinando, del resto, si correrebbe l’opposto rischio di consentire di calibrare lo skill del professore da reclutare sulle particolari caratteristiche di un [#OMISSIS#] candidato (avente un percorso accademico peculiare, ambiti di interesse scientifico particolarmente settoriali, attività specificamente legate a determinati ambiti), così restringendo oltremodo la platea dei possibili concorrenti, in aperta violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità che sempre e più in generale devono informare le procedure di reclutamento indette dall’Amministrazione pubblica”.
Peraltro, osserva il Collegio che neppure sono rinvenibili i plurimi denunciati [#OMISSIS#] di illegittimità della procedura per violazione di legge lamentati dal ricorrente incidentale prof. [#OMISSIS#] nei motivi aggiunti spiegati nel citato giudizio NRG 3718/2018 ed espressamente riproposti dal medesimo nel presente giudizio con il ricorso incidentale del 18/12/2018; al riguardo il Tribunale richiama quanto evidenziato [#OMISSIS#] menzionata sentenza resa a definizione del citato giudizio iscritto al NRG 3718/2018, rappresentando che “quanto alle censure articolate in relazione alla nota del 23.07.2018 prot. 73418, con cui il Rettore, dopo avere rilevato che “non è stata effettuata la valutazione analitica delle 12 pubblicazioni Scientifiche, presentate dai candidati (cfr. verbale n. 2)” e che “si è tenuto tonto degli «ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale non previsti dalla scheda di riferimento della procedura e non riportati nel criteri di valutazione (cfr. verbale n. 5)” ha invitato la Commissione a procedere alla regolarizzazione degli atti senza però concedere una formale proroga dei termini, il Collegio evidenzia in primo luogo che la successiva formalizzazione da parte della Commissione dei propri giudizi sulle singole pubblicazioni dei candidati, mediante l’esternalizzazione, per ognuna di esse, di un giudizio sintetico cristallizzato nel verbale del 03.09.2018, lungi dal rappresentare una illegittima ripetizione della valutazione avvenuta a punteggi già attribuiti e fuori tempo [#OMISSIS#] – come sostenuto dal ricorrente –, si configura in realtà come una mera integrazione della valutazione finale già espressa in occasione della seduta precedente, e a suo tempo confluita nel giudizio comparativo finale contenuto nel verbale n. 5 del 07.06.2018; a parere del Tribunale deve infatti ritenersi che, [#OMISSIS#] specie, la valutazione delle singole pubblicazioni non sia stata affatto omessa dalla Commissione – che ha correttamente proceduto ad acquisire i titoli scientifici ed a tenerne specificamente conto nel quadro di una valutazione globale e sintetica che, altrimenti, non sarebbe stata nemmeno in grado di effettuare -, ma solo che l’analitica valutazione delle singole pubblicazioni non sia stata esteriorizzata e sia stata, per l’appunto, esclusivamente compendiata in un giudizio sintetico.
Tale fattispecie, pertanto, è pienamente sussumibile nell’ambito applicativo di cui all’art. 18, c. 3 del bando in questione, che espressamente prevede che “Nel [#OMISSIS#] in cui il Rettore riscontri irregolarità [#OMISSIS#] svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un [#OMISSIS#] per provvedere alle eventuali modifiche”; in altre parole, [#OMISSIS#] fattispecie che occupa, la esternalizzazione della valutazione analitica delle singole pubblicazioni, confluita nel verbale del 03.09.2018, non rappresenta un’illegittima ripetizione a posteriori di un’attività giammai effettuata, ma si configura quale mera sanatoria di un’irregolarità evidenziata dal verbale n. 5 del 07.06.2018; analogamente deve ritenersi, secondo il Tribunale, quanto alla precisazione, da parte della Commissione, che la dicitura “si è tenuto tonto degli «ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale non previsti dalla scheda di riferimento della procedura e non riportati nel criteri di valutazione”, contenuta nel predetto verbale n. 5, sia ascrivibile ad un mero errore materiale.
Da quanto sin qui osservato consegue, altresì, che nel [#OMISSIS#] di specie non sia ravvisabile nemmeno la denunciata violazione dell’art. 18 del bando di concorso, laddove prevede che i lavori della Commissione debbano concludersi entro 2 mesi, [#OMISSIS#] proroga rettorale per motivi segnalati dal [#OMISSIS#] della Commissione e che, in [#OMISSIS#] di superamento del [#OMISSIS#] assegnato con la proroga, la Commissione debba essere sciolta; a tale conclusione si perviene proprio perché, in realtà, [#OMISSIS#] fattispecie che occupa non si è trattato di una [#OMISSIS#] e propria “proroga”, bensì di un mero rinvio per irregolarità (senza previsione di limiti), contemplato e disciplinato dal citato comma 3 dell’art. 18 del bando in parola.
Analogamente, il Collegio ritiene non ravvisabili nemmeno le ulteriori violazioni di legge ed illegittimità denunciate dal prof. [#OMISSIS#] …, considerato che: quanto alle eccezioni volte a contestare i criteri di valutazione determinati dalla Commissione in sede di prima riunione, il Collegio osserva che i criteri per come determinati non appaiono eccessivamente vaghi e generici, come lamentato dal ricorrente, e che in ogni [#OMISSIS#] i medesimi risultano pubblicati, unitamente al verbale n. 1 di cui costituiscono allegato, già in data 24.04.2018, senza che risultino giammai in precedenza impugnati e/o contestati; non si può ritenere che i componenti della Commissione siano privi dei necessari criteri di qualificazione, anche alla luce del fatto che non risulta [#OMISSIS#] specie necessaria alcuna competenza particolare [#OMISSIS#] specifico settore dei trapianti di rene e nemmeno, peraltro, si può fare inferire l’illegittimità dei predeterminati criteri di valutazione e, più in generale, degli atti della procedura concorsuale complessivamente considerata, dalla denunciata circostanza che la Commissione si sia sempre riunita in contemporanea non solo per determinare i criteri di massima della presente procedura concorsuale e di quelli individuati per il diverso concorso per la selezione di un professore di seconda fascia, ma più in generale per lo svolgimento di tutte le operazioni dei due procedimenti concorsuali in discorso; al riguardo, ci si limita ad osservare come i membri della Commissione si siano riuniti “telematicamente”, ovvero mediante strumenti telematici di lavoro collegiale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo (cfr. art. 1, comma 9) senza che vi sia stata mai sovrapposizione di attività tra le due procedure, come evincibile dalla lettura dei verbali relativi alle due selezioni, pubblicati su due distinti indirizzi web, e che in ogni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] osta a che una Commissione composta da membri di diversa provenienza geografica, in ossequio ai principi di concentrazione e di speditezza, svolga [#OMISSIS#] medesima data, e l’una di seguito alle altre, le operazioni relative a due distinte procedure concorsuali.
Quanto poi alle ulteriori censure formulate dal prof. [#OMISSIS#] sempre in relazione alla lamentata inesistenza di una [#OMISSIS#] attività di valutazione dei candidati, questa volta sotto il profilo dell’insufficienza del tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione dei candidati medesimi, nonchè all’analitica valutazione delle pubblicazioni dagli stessi prodotte, il Collegio osserva che dall’esame degli atti della procedura non è possibile desumere elementi che facciano ritenere (né il ricorrente ne ha altrimenti provato la sussistenza) l’inesistenza di una [#OMISSIS#] valutazione dei candidati, o che in ogni [#OMISSIS#] la denunciata contrazione dei tempi abbia condotto a esiti valutativi macroscopicamente irragionevoli; peraltro, con specifico riferimento al tempo necessario per la valutazione dei titoli, oltre che quello impiegato per la valutazione dei singoli candidati, la condivisibile giurisprudenza ha da tempo osservato che “la rapidità delle operazioni predette, quando viene dedotta, come [#OMISSIS#] specie, con riferimento all’operato in generale della Commissione e quindi ai tempi in media impiegati per ciascun concorrente, non può riflettersi, in termini di illegittimità, sulla valutazione del singolo candidato (sia essa avvenuta sulla base di elaborati scritti oppure di titoli scientifico-culturali), ignorandosi i tempi specifici nei quali quest’[#OMISSIS#] valutazione sia stata concretamente operata dalla Commissione stessa, e non potendosi dunque escludere che tali tempi siano stati adeguati, ragionevoli e sufficienti. Va poi rilevato, con più specifico riferimento ai concorsi universitari, che in questi ultimi, particolarmente per quanto attiene alla valutazione dei [#OMISSIS#] scientifici dei candidati, non sussiste alcuna esigenza di copertura o di segretezza, di modo che le pubblicazioni e i titoli dei candidati stessi sono di [#OMISSIS#] già conosciuti o facilmente conoscibili nel mondo accademico e [#OMISSIS#] ristretta comunità di studiosi di cui fanno ugualmente parte sia i candidati che i componenti della Commissione. E pertanto questi ultimi ben possono conoscere i lavori, i curricula e la personalità scientifica in genere dei candidati, maturando e formando sugli stessi un proprio personale giudizio e convincimento, anche prima e al di fuori delle riunioni collegiali della Commissione” (cfr. T.A.R Lazio, Roma, 629/2008, CdS, VI, 19.7.2001, n. 3957; n. 534/99; T.A.R Lazio, Roma, III, n. 10825 del 27.11.2002 e n. 917 del 31.1.2004)”.
Peraltro, proprio in relazione alle censure avanzate dal ricorrente [#OMISSIS#] sul merito delle valutazioni espresse dalla Commissione (ed in particolare, sulla congruenza delle pubblicazioni dei candidati e sui giudizi complessivi espressi dalla Commissione medesima) in primo luogo in relazione al contestato profilo dell’attribuzione al controinteressato dott. [#OMISSIS#] di 8 punti per le pubblicazioni, nonostante che tutte e 12 le sue pubblicazioni siano state valutate solo parzialmente congruenti dalla Commissione, laddove invece il ricorrente si è visto attribuire solo 7 punti, nonostante la Commissione abbia valutato ben 6 sue pubblicazioni totalmente congruenti, 4 parzialmente congruenti e 2 non congruenti, il Tribunale evidenzia che tale valutazione non palesa [#OMISSIS#] di manifesta irragionevolezza o sproporzionalità, considerato che il controinteressato vanta una produzione scientifica con H-index e impact factor (cioè due sistemi oggettivi di valutazione della ricerca, adottati in ambito [#OMISSIS#]) notevolmente più elevati di quelli del prof [#OMISSIS#], considerato che l’H-index del ricorrente è 13, quello del controinteressato è 20, e che l’impact factor del primo è 558, mentre quello del secondo 1376; orbene, se è indubbio come, secondo la condivisibile giurisprudenza, ai fini dell’espressione del giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa non può assumere [#OMISSIS#] vincolante il solo Impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni) (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 30/09/2015, n.4549), è altrettanto indubbio come tale indice costituisca comunque un elemento significativo di valutazione che, in uno al giudizio di “elevata qualità” della produzione scientifica del dott. [#OMISSIS#] formulato dalla Commissione, tenuto comunque conto della parziale coerenza con le tematiche del settore concorsuale, della tipologia di opere presentate, della collocazione editoriale e dell’originalità, consente di ritenere nel [#OMISSIS#] di specie il punteggio attribuito alle pubblicazioni dei due candidati [#OMISSIS#] opinabile ma non, per ciò solo, illegittimo; ed invero, ben può accadere che una pubblicazione o più pubblicazioni, pur pienamente congruenti con le tematiche del settore concorsuale, siano giudicate complessivamente subvalenti rispetto ad altre solo parzialmente congruenti e, tuttavia, migliori sotto tutti gli altri [#OMISSIS#] valutativi.
Parimenti, non risultano condivisibili nemmeno le censure avanzate nel ricorso incidentale dal prof. [#OMISSIS#] in ordine ai punteggi ed alle valutazioni espresse dalla Commissione nei confronti del ricorrente dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; al riguardo, il Tribunale si limita ad evidenziare come le pubblicazioni valutate del dott. [#OMISSIS#] presentino indici bibliometrici complessivamente inferiori a quelli delle pubblicazioni valutate del dott. [#OMISSIS#], che infatti vanta anche un Hirsch Index di 29 ed un numero di citazioni pari a 2.999 – mentre il dott. [#OMISSIS#] si attesta su un Hirsch Index di 13 e 558 citazioni -, e che espone nel curriculum una lunga ed articolata attività didattica composta di insegnamento nelle Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master (attività accademica rientrante tra quella richiesta dal bando come previsto dalla scheda n. 17), nonostante la relativamente giovane età del ricorrente principale.
Parimenti, a parere del Tribunale, appare sicuramente opinabile ma ancora una volta non illegittima nemmeno l’attribuzione, da parte della Commissione, di un punto in più all’attività didattica del dott. [#OMISSIS#] rispetto a quello attribuito al ricorrente, alla luce del contenuto del curriculum professionale ed accademico del prof. [#OMISSIS#], che documenta una lunga attività didattica, nelle varie forme dell’attività didattica in senso stretto in corsi universitari, dell’attività didattica in scuole di specializzazione e in corsi di perfezionamento universitari, dell’attività di tutoraggio per tesi di laurea e tesi di master, dell’attività di tutoraggio per medici in formazione specialistica, dell’attività di docenza internazionale, proseguita con continuità sino all’attualità presso numerose istituzioni universitarie italiane e straniere.
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, il ricorso principale proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonchè il ricorso incidentale proposto in data18122018 da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sono infondati nel merito e [#OMISSIS#] pertanto respinti.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni elementi di assoluta novità dell’oggetto del presente giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sul ricorso incidentale proposto in data 18122018 da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], li rigetta
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore