TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 dicembre 2018, n. 7073

Ricercatore a tempo determinato-Valutazione-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2018-12-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”.

Contenuto sentenza

N. 07073/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2018 proposto dalla Sig.ra Sacco [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Profeta e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, via [#OMISSIS#] Console n.3; 
contro
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Pinto e Rosa Persico e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Erik [#OMISSIS#] in Napoli, Via [#OMISSIS#] Console n.3; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione, del Decreto del Rettore dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II n.3988 del 9/11/2017 di approvazione della graduatoria per 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per anni 3 sett.07/E1 – (AGR 07); del provvedimento impugnato nella parte in cui decreta il mancato superamento della selezione avendo conseguito un punteggio inferiore a 75/100; di tutti i verbali; del bando di concorso relativamente agli artt.12 e 13; di ogni atto presupposto, nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di documentazione;
Vista la memoria di costituzione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con successivo deposito di documentazione;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista l’ulteriore memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e ivi uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che con Decreto rettorale n.30 dell’11/9/2017 l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II bandiva selezioni pubbliche per n.87 ricercatori per svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, di cui 1 posto per il settore concorsuale 07/E1 – settore scientifico disciplinare AGR/07. L’art.11 del bando prevedeva la valutazione sulla base dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, previa individuazione dei criteri; l’art.12 aveva riguardo alla motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, mentre l’art.13 concerneva la produzione scientifica, con ulteriore rinvio alle schede di riferimento per la Genetica Agraria. Con Decreto rettorale n.3465 del 13/10/2017 veniva costituita la Commissione e pervenivano tre domande; aveva luogo una riunione preliminare il 18/10/2017, prevedendosi per titoli e curriculum un punteggio massimo di 40/100 ed individuandosi per ciascun titolo non un punteggio secco, ma un numero massimo di punti attribuibili senza predefinire i criteri, che invece venivano indicati per la valutazione delle pubblicazioni. Gli atti della Commissione sono stati approvati con il Decreto rettorale oggetto di impugnazione.
L’Avvocatura Distrettuale ha depositato nota di stile, limitandosi a depositare successivamente una relazione dell’Ufficio; la controinteressata si è costituita replicando in maniera articolata ai singoli motivi di ricorso e deducendo, tra l’altro, circa la natura discrezionale dell’operato della Commissione, la legittimità dell’attribuzione di un differente punteggio al dottorato di ricerca, la non necessità della previsione di subcriteri e subpunteggi per addivenire alla valutazione dei titoli.
Alla udienza pubblica del 6 novembre 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.24 della Legge n.240/2010, degli artt.12 e 13 del bando, le omesse graduazione del punteggio e predefinizione dei criteri, la necessità di un punteggio “secco”, la mancata valutazione per inadeguata motivazione dei titoli, la erronea formulazione di un giudizio di pertinenza e coerenza quando invece era stato indicato un settore scientifico-disciplinare AGR/07.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso in oggetto non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.1 In via preliminare, con riguardo alla materia di cui alla presente controversia, va evidenziato che la riforma apportata ai criteri selettivi dalla Legge n. 240/2010 si è chiaramente ispirata – tra l’altro – all’implementazione della qualità e dell’efficienza degli atenei, al rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e le performance dell’ateneo sì da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, all’individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso, alla razionalizzazione complessiva del sistema.
Per quanto attiene, nello specifico, ai ricercatori a tempo determinato, l’art. 24 della Legge n.240 del 2010 stabilisce che le Università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. La determinazione delle modalità di svolgimento delle attività di didattica, del servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca e, dunque, la determinazione dell’oggetto del contratto di lavoro, è devoluta al regolamento didattico di Ateneo quale quello distinto con DR n.1177 del 5/4/2017 adottato dalla resistente Università; quanto alle modalità di reclutamento dei ricercatori a contratto, è previsto un sistema di pubblica selezione la cui regolamentazione è rimessa all’autonomia delle università, ma la legge detta specifici criteri di indirizzo ai quali le università devono uniformarsi. In particolare, oltre a richiamare i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione europea n.241 dell’11 marzo 2005, si prescrive la pubblicità dei bandi sia in Gazzetta ufficiale sia sui siti dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea con specificazione del settore disciplinare a cui è destinata la risorsa e di informazioni analitiche sul contenuto del rapporto (attività di ricerca e didattica che dovrà essere svolta, diritti e doveri, trattamento economico e previdenziale); ancora vengono previsti requisiti minimi per la partecipazione alla selezione volti ad assicurare un’astratta propensione allo svolgimento dell’attività (ammissione alla procedura dei possessori del titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione di soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di I o II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio). La valutazione preliminare e motivata dei candidati, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale, è finalizzata ad ammettere alla discussione pubblica solo i più meritevoli, mentre viene espressamente esclusa la possibilità di operare la valutazione comparativa attraverso esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguatezza della conoscenza della lingua straniera; l’Ateneo, inoltre, può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, mentre la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
Il D.M. n. 243 del 2011 ha successivamente stabilito criteri e parametri, prevedendo che ad una motivata valutazione dei titoli dei candidati debba seguire una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli, debitamente documentati, dei candidati; i titoli vengono dettagliatamente indicati (tra questi, in particolare, il dottorato di ricerca o equipollenti, per i settori interessati la specializzazione medica, attività di formazione e di ricerca, titolarità di brevetti, ecc.). Specifici criteri sono, inoltre, stabiliti per la valutazione della produzione scientifica, mentre la formulazione della proposta di chiamata del concorrente selezionato da parte del Dipartimento avviene con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
Si è anche affermato (cfr. TAR Sicilia, Catania, III, 26.1.2012, n.220) che ora viene dato risalto al progetto del candidato rispetto alle conoscenze ed esperienze pregresse, con ciò ponendo la centralità della prova selettiva nel progetto che il candidato deve poi discutere in sede di colloquio al fine di dimostrarne l’innovatività e la coerenza.
3. Ciò premesso il Collegio ritiene, con riguardo al primo motivo di ricorso, che in una procedura come quella per cui è controversia la Commissione ha il compito di valutare i candidati in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso, considerato che l’art.24 della citata Legge n.240/2010 richiede che i bandi indichino la specificazione del settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 20.7.2015, n. 1749); si tratta, infatti, di una procedura comparativo-valutativa della congruità del profilo scientifico del candidato in relazione al posto oggetto della procedura concorsuale, individuato come sopra precisato.
Ora spetta alla Commissione in via esclusiva, nella sua ampia discrezionalità, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867; Cons. Stato, IV, 30.5.2007, n.2781; T.A.R. Toscana, I, 27.6.2005, n.3103) al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua. La scelta e la formulazione delle prove concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni tecnico discrezionali di competenza della commissione giudicatrice, come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Molise, 20.3.2007, n.167; T.A.R. Marche, 23.3.2001, n.338; Consiglio Stato , sez. V, 07 novembre 1990 , n. 762). Rafforza l’indicata conclusione la circostanza che, nel caso in esame e come di seguito evidenziato, non ricorrono certamente evidenti motivi di illogicità od incongruenze che avrebbero potuto consentire il sindacato del giudice amministrativo.
3.1 Da quanto esibito agli atti del giudizio emerge non solo la legittimità della differenza di punteggio attribuito al dottorato di ricerca anche in considerazione dei criteri predeterminati nella prima seduta della Commissione, ma anche la coerenza della scelta di prevedere non un unico punteggio (“secco”), ma un punteggio massimo pari a 15, ciò per consentire un margine discrezionale in sede di comparazione dei diversi lavori. Al riguardo va in primo luogo rimarcato che l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte quelle disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta; l’osservanza delle formalità costituisce, poi, di fatto un elemento basilare per l’intero impianto garantistico della procedura concorsuale, tenuto conto dei principi – direttamente riconducibili all’art. 97 Cost. – che collegano il buon andamento della Pubblica Amministrazione al reclutamento dei dipendenti di ogni livello con selezione concorsuale.
Nello specifico la differenza di punteggio in favore della controinteressata trova giustificazione nel fatto che il tema di ricerca trattato, diversamente da quello della ricorrente come basato su argomenti già affrontati dal gruppo di lavoro presso cui ha svolto la tesi, è innovativo e la [#OMISSIS#] è stata la prima ad avviare un’attività di ricerca sulla vite; peraltro il dottorato di ricerca si caratterizza per essere conseguito successivamente a corsi post lauream di durata almeno triennale e per la finalità di avere ad oggetto ricerche in ambiti nuovi, ragion per cui la novità e l’originalità del lavoro svolto sono i criteri principalmente seguiti dalla Commissione di valutazione. Per il resto, aver previsto una graduazione del punteggio “fino ad un massimo di” è del tutto conforme con l’art. 2, comma 2, del citato D.M. n.243/2011, così come non è censurabile essersi limitati a richiamare i criteri di valutazione dello stesso D.M. senza avvalersi della facoltà di specificarli ulteriormente.
3.2 Non pare meritevole di positiva valutazione neanche la questione, pure sollevata da parte ricorrente, della rilevanza dell’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990. Al riguardo giova rammentare che della vicenda è stata investita anche la Corte Costituzionale (T.A.R. Lombardia, Milano, 8-6.4.2010, nn.217, 218, 219, 220 e 221; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, ord.ze 3 giugno e 5 maggio 2008; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, ord.za 4.1.2005, n.1; T.A.R. Puglia, Lecce, ord.ze 22.9.2004, nn.1009, 1012 e 1014); il Giudice delle leggi (8.6.2011, n.175; 30.1.2009, n.20) ha affermato che la tesi dell’insussistenza di un obbligo di motivazione dei punteggi attribuiti in sede di correzione costituisce ormai un vero e proprio “diritto vivente” e che, se è vero che la motivazione rende trasparente e controllabile l’esercizio della discrezionalità amministrativa, il criterio del punteggio numerico rivela una valutazione che, attraverso la graduazione del dato numerico, conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza e rende palese l’apprezzamento più o meno elevato che la Commissione ha attribuito al candidato, ciò dopo che in passato (ord.ze 27.1.2006, n.28; 14.11.2005, n.419; n.233 del 2001; 3.11.2000, n.466) la Corte aveva ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale per come sollevata argomentando che la questione, più che essere diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, si traduceva in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte Costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma, rimessa invece al giudice di merito tanto più in presenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati.
3.2.1 In proposito è possibile distinguere fondamentalmente due indirizzi: secondo il primo, è necessaria un’apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica. Si tratta di orientamento di frequente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, spesso propensa a rimarcare quello che è un principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione sancito dall’art.3 della Legge n.241/1990 e ancor prima dall’art.97 Cost., per cui il punteggio numerico, costituendo esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, si mostrerebbe inadeguato a porre il candidato in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo e a persuaderlo di un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 23.4.2009, n.746; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, ord.za 1.10.2010, n.1221; 10.1.2009, n.36; 14.9.2006, n.1446; T.A.R. Veneto, 4.8.2006, n.2307; T.A.R. Lazio, Latina, ord.za 9.12.2005, n.891; T.A.R. Toscana, 5.10.2006, n.4238; ord.za 29.9.2006, n.777; 4.11.2005, n.5557; I, 19.7.2004, n.2649; T.A.R. Marche, 13.10.2004, n.1648; T.A.R. Veneto, I, 4.2.2003, n.1025; 21.1.2002, n. 137). In verità tale ragionamento viene argomentato (sul punto lo stesso T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867), specie nel caso di lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza, anche con la riconosciuta ammissibilità, ad opera del giudice amministrativo, di una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, pur con onere per la parte di allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, senza trascurare l’eventuale prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte, ovvero quello al riconoscimento dell’erroneità delle valutazioni (T.A.R. Puglia, Lecce, I, ord.za 22.10.2003, n. 927). D’altra parte, nel momento in cui il Collegio giudicante coglie nei singoli casi in esame il giudizio di valore che a mezzo del “voto numerico” la Commissione aveva inteso esprimere nei confronti della singola prova scritta, il T.A.R. svolge correttamente quel compito di “giudice del fatto” che l’ordinamento gli assegna, cercando di trarre dalla fattispecie concreta sottoposta al suo esame la regola ad essa applicabile, tendenzialmente destinata ad esaurire i propri effetti nel decisum relativo (T.A.R. Puglia, Bari, I, 12.9.2006, n.3197); se dunque l’elaborato oggetto di revisione è redatto in modo incontestabilmente corretto e presenta un tessuto argomentativo ampio e documentato, l’eventuale giudizio di disvalore espresso dalla Commissione non può ragionevolmente fondarsi sulla mera indicazione di un voto numerico, che in tale situazione riesce incomprensibile non solo al candidato, ma anche al giudice chiamato a verificare la conformità a legge, a criteri logici, a regole di trasparenza e a principi di giustizia sostanziale del modus procedendi seguito dalla Sottocommissione.
Su altro fronte è, invece, l’orientamento prevalentemente seguito dal Consiglio di Stato, in forza del quale, soprattutto per non compromettere la celerità dell’azione amministrativa in procedure selettive caratterizzate da un elevato numero di candidati, l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro priva di [#OMISSIS#] schiettamente provvedi mentale, ciò perché il voto o punteggio esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori indicazioni, spiegazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, salvo il caso in cui – mancando l’unanimità – uno dei commissari solleciti specifiche determinazioni (Cons. Stato, VI, 2.4.2012, n.1939; T.A.R. Lazio, Roma, I, 31.1.2011, n.879; 1.3.2010, n.3149; 4.5.2009, n.4486; 15.1.2009, n.233; Cons. Stato, IV, 9.9.2009, n.5410; V, 7.9.2009, n.5227; IV, 19.10.2007, n.5468; 10.5.2007, n.2182; 19.12.2006, n.6710; 6.9.2006, n.5161; 26.4.2006, n.2335; V, 15.12.2005, n.7136; IV, 5.8.2005, n.4165; 17.9.2004, n.6155; 19.7.2004, n.5175; 29.10.2001, n. 5635; 1.2.2001, n. 367). Tuttavia anche i giudici di appello (a partire da Cons. Stato, VI, 30.4.2003, n.2331) non hanno mancato di condividere la tesi secondo cui l’idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolto, non già in astratto, ma in concreto, “avendo riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche”. Trattasi di un temperamento che non è rimasto isolato, atteso che in altre recenti occasioni (Cons. Stato, V, 1.9.2009, n.5145; IV, 10.1.2009, n.36; VI, 10.9.2009, n.5447; 14.9.2006, n.5325; 13.2.2004, n.558) si è ribadito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dall’estensione della formula adoperata che può essere anche estremamente sintetica, essa consente, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso. L’operazione di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio di fatto impone alle Commissioni di predeterminare correttamente, rigidamente e specificamente i dettagliati criteri di valutazione, esternando anche, attraverso apposizione di note a margine, uso di segni grafici, sottolineatura dei brani censurati, gli accertamenti effettuati nel segmento procedimentale di correzione degli elaborati in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove effettuata ai criteri stessi.
3.2.2 Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo il quale, specie quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la [#OMISSIS#] del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”. Non può essere considerata risolutiva sul punto la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.
Se si intendesse limitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico, non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. 30/10/1996, n. 693, ove si statuisce che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.
L’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto d’altra parte anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo. Il candidato deve dunque essere messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene che egli sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.
Il rispetto dei principi suddetti impone pertanto che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, la successiva apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici consentono in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.
3.2.3 Ora, nella fattispecie, pare al Collegio che le ragioni poste a base delle valutazioni della Commissione siano rinvenibili nel verbale n. 2 ove vi è traccia di una puntuale valutazione preliminare dei curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni. In particolare nei riguardi della ricorrente si prende atto che è stata documentata una continua ed intensa attività di formazione e ricerca sia in Italia che all’estero, mentre le tematiche di ricerca sono ritenute congruenti con il SSD AGR07 ma solo parzialmente con il profilo richiesto; quanto alla controinteressata viene rilevata una produzione scientifica intensa, continua e di buon livello, prodotta in un breve arco di tempo, mentre le tematiche di ricerca sono tutte congruenti con il SSD AGR07 e, in particolare, le ultime congruenti con il profilo oggetto della presente valutazione.
4. La Sezione ritiene infondate anche le ulteriori censure ove si consideri che il bando non contiene alcun riferimento a profili professionali specifici; in verità in sede ricorsuale non si contesta tanto l’illegittimità del bando, quanto le valutazioni della Commissione che avrebbero consentito alla controinteressata di sopravanzare la ricorrente per attinenza dei titoli e delle pubblicazioni al concreto profilo richiesto. Parte ricorrente pretende, in contrasto con l’alta discrezionalità tecnica che caratterizza l’operato della Commissione come già chiarito al punto 3, di veder riconosciuti 15 punti anziché 12 per il dottorato di ricerca, 5 punti anziché 2 come relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, 4 punti anziché 2 per premi e riconoscimenti nazionali dei internazionali per attività di ricerca; viceversa, come evidenziato al punto 3.1, la Commissione ha motivato adeguatamente il punteggio differente tra le due candidate sulla base del tema di ricerca trattato nella tesi, privilegiando il carattere innovativo del lavoro della [#OMISSIS#] che è stata la prima ad avviare un’attività di ricerca sulla vite, così come non ha potuto ignorare che la ricorrente ha partecipato a 2 convegni nazionali, di cui solo uno coerente con il settore messo a concorso per la ricorrente, mentre la controinteressata ha provato la frequenza di 4 convegni tutti coerenti con il settore messo a concorso, di cui due internazionali e due nazionali.
4.1 Il rigetto del ricorso giustifica la reiezione anche dell’istanza di risarcimento dei danni come formulata da parte ricorrente in sede introduttiva del giudizio.
5. In conclusione, per le ragioni sopra meglio specificate, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo quanto alla controinteressata, mentre sono compensate nei riguardi dell’Amministrazione che si è costituita con nota di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della sig.ra [#OMISSIS#], liquidate in € 2.000,00; spese compensate nei confronti dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
 Pubblicato il 10/12/2018