La proposta finale non può ignorare le risultanze della valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente, come individuati dalla commissione e valutati con apposito punteggio analitico, titolo per titolo, secondo un rapporto non di automatica vincolatività, ma neppure di assoluta indifferenza e reciproca autonomia. Opinando diversamente la stessa previsione, secondo le articolate regole legislative sopra richiamate, di una procedura, peraltro particolarmente articolata, nella quale la comparazione tra i candidati costituisce elemento tutt’altro che secondario, resterebbe priva di senso logico, in patente contrasto con i principi di utilità, congruenza, coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa ed in distonia con la valorizzazione del merito che la legge di riforma ha inteso perseguire.
Se è vero, dunque, che la graduatoria predisposta dalla commissione non riveste nella procedura in esame il carattere rigido che alla stessa tradizionalmente si riconnette, tale graduatoria esprime, attraverso l’attribuzione di punteggi differenziati prescritti dalla legge, una scala valoriale, che rappresenta la base imprescindibile per la formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 161
Procedura concorsuale posto ricercatore-Proposta finale prodromica a chiamata Dipartimento
N. 00161/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Sereno, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetta Leone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Posillipo, n. 292;
contro
l’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via [#OMISSIS#] Diaz, n. 11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cavuoti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via [#OMISSIS#] Console, n. 3;
per l’annullamento
a) del Decreto del Rettore dell’Università degli studi “[#OMISSIS#] II” n. 4208 del 6 dicembre 2016 di approvazione della graduatoria e degli atti della commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di anni tre, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti – Dipartimento di Fisica, indetta con Decreto Rettorale n. 3202 del 12 ottobre 2016;
b) dei verbali n. 2 e 3 della Commissione di concorso del 29 novembre 2016;
c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale ivi compresi il Decreto Rettorale n. 3766 del 15 novembre 2016 di nomina della Commissione ed il Decreto del Direttore del Dipartimento di Fisica n. 50 del 27 ottobre 2016, con il quale sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” e di [#OMISSIS#] Cavuoti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettorale n. 3202 del 12 ottobre 2016, l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha bandito una selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento, tra gli altri, di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di anni tre, con regime di impegno a tempo pieno (art. 24, comma 3, lett. a della l. n. 240 del 2010), per il settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti – Dipartimento di Fisica.
Solo due candidati, il Dott. [#OMISSIS#] Sereno ed il Dott. [#OMISSIS#] Cavuoti, hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura, in esito alla quale il secondo è stato dichiarato vincitore, con un punteggio pari a 86, a fronte del punteggio pari ad 80 attribuito al primo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Dott. [#OMISSIS#] Sereno ha, dunque, agito per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” n. 4208 del 6 dicembre 2016, con il quale sono stati approvati la graduatoria e gli atti della commissione giudicatrice nominata per la predetta selezione, nonché degli altri atti in epigrafe indicati.
Premessa una illustrazione delle previsioni recate dalla normativa di riferimento e dalla lex specialis, la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del bando di concorso approvato con D.R. n. 3202 del 12 ottobre 2016, oltre che dei criteri stabiliti dalla commissione nel verbale n. 1 del 21 novembre 2016, nonché la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità e travisamento dei fatti. In particolare, la difesa della ricorrente ha contestato l’operato della commissione, sia in considerazione della manifesta irragionevolezza dei giudizi individuali espressi tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni dei due candidati, sia in quanto è stata omessa, successivamente, una valutazione comparativa tra i partecipanti alla selezione e, comunque, le valutazioni espresse non risultano supportate da motivazione idonea a giustificare l’esito della selezione, emergendo un trattamento ingiustificatamente deteriore riservato al ricorrente rispetto a quello di maggior favore applicato nei confronti del controinteressato. In tale quadro, parte ricorrente ha articolato puntuali e specifiche deduzioni in relazione a ciascuno dei criteri e dei parametri utilizzati per la valutazione sia dei titoli e dei curricula sia delle pubblicazioni, dettagliando, con riguardo ad ogni singolo elemento, il profilo dei due candidati e le correlate valutazioni della commissione, idonei a rilevare le illegittimità contestate.
In via di subordine, inoltre, la difesa del ricorrente ha dedotto anche l’illegittimità della nomina della commissione di concorso, in quanto, in contrasto con l’art. 10 del decreto rettorale n. 935 del 24 marzo 2016 (recante il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro”) e con l’art. 10 del bando di concorso, non risultano nella stessa rappresentati entrambi i generi, essendo stata radicalmente omessa, senza, peraltro, alcuna motivazione, la presenza del genere femminile; nello specifico, sono stati designati quali componenti della commissione esaminatrice i Professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] La Franca.
L’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Si è costituito in giudizio anche il controinteressato, Dott. [#OMISSIS#] Cavuoti, sollevando, preliminarmente, eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, tenuto conto dell’assenza nelle procedure de quibus di una graduatoria in senso tecnico, essendo sempre consentito all’Ateneo, nell’esercizio della discrezionalità del quale è attributario, procedere alla nomina del candidato ritenuto più meritevole, indipendentemente, quindi, dalle risultanze della graduatoria. La difesa del controinteressato ha insistito, inoltre, per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, nella parte in cui vengono sollevate contestazioni inerenti ad attività tecniche eminentemente discrezionali e, quindi, sottratte al sindacato giurisdizionale, e per la restante parte infondato.
Successivamente, le parti hanno prodotto memorie e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del 7 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa del controinteressato.
2. L’eccezione non merita accoglimento.
2.1. Il Collegio reputa opportuna una ricognizione, sia pure sintetica, del quadro normativo di riferimento in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, come definito dalla legge di riforma n. 240 del 2010 s.m.i..
2.2. Con la suddetta legge è stata attuata, infatti, una significativa revisione di tutti i principali aspetti dell’ordinamento delle università italiane, tra i quali, primariamente, l’organizzazione interna (organi di governo ed articolazione delle strutture didattiche e di ricerca), lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari ed relativo sistema di reclutamento.
2.3. Gli scopi perseguiti sono chiaramente esplicitati dalla legge in esame, che reca un espresso riferimento: all’implementazione della qualità e dell’efficienza dei atenei; al rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e le performance dell’ateneo, in modo da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti; all’individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori, riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso; alla razionalizzazione complessiva del sistema, secondo un impianto che, nel rispetto del principio di autonomia dei singoli Atenei, accentua la responsabilizzazione di questi ultimi quanto al rispetto, in primis, di criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.
2.4. E’ in tale cornice che si colloca la disciplina per la chiamata dei ricercatori universitari con contratti a termine, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, anche integrativa e di servizio agli studenti, contenuta nell’art. 24 del predetto testo normativo. In base a tale norma, la scelta avviene mediante procedure selettive pubbliche, disciplinate dalle Università con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e, in particolare, dei criteri di cui al comma 2, lettere da a) a d) dello stesso articolo 24, così riassumibili: a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’Ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari ( SSD); c) dettagliate informazioni, tra l’altro, sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti, sui doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; d) modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; e) requisiti di ammissione, con espressa esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
2.5. La disposizione, inoltre, definisce il procedimento selettivo vero e proprio, articolato in fasi progressive e strettamente interconnesse. Nello specifico, l’art. 24 sopra richiamato prevede:
una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN;
l’ammissione dei candidati valutati preliminarmente “comparativamente più meritevoli”, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla fase successiva della discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica; con la precisazione che i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora (come nella fattispecie oggetto del presente giudizio) il loro numero sia pari o inferiore a sei;
l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione a seguito della discussione;
la possibilità per le Università di prevedere un numero massimo delle pubblicazioni, “comunque non inferiore a dodici”;
la possibilità di una sola prova orale di lingua straniera specificata nel bando in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
2.7. Il procedimento si conclude con la formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e conseguente approvazione della stessa con delibera del Consiglio di amministrazione.
2.8. L’articolo 24 della legge n. 240 introduce, quindi, per la chiamata dei ricercatori, un complesso procedimento selettivo bifasico, in cui ad un primo esame, pur sempre basato su motivati giudizi analitici sulle tre componenti del curriculum oggetto di valutazione preliminare, succede la fase valutativa del “colloquio” sulle stesse componenti, la quale si conclude con un “punteggio”, il quale, evidentemente, esprime una scala di valori (cfr. T.A.R. Trento, n. 373 del 2013).
2.9. Al termine di questo procedimento bifasico si colloca la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, adottata a maggioranza; tale proposta, pertanto, non può prescindere dalle fasi precedenti, di cui occorre tener conto al fine di assicurare il rispetto dei principi di adeguata e convincente motivazione, oggettività, trasparenza, continuità e coerenza procedimentale, utilità ed economicità del procedimento amministrativo (ibidem).
2.10. Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la proposta finale non possa né debba ignorare le risultanze della valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente, come individuati dalla commissione e valutati con apposito punteggio analitico, titolo per titolo, secondo un rapporto non di automatica vincolatività, ma neppure di assoluta indifferenza e reciproca autonomia. Opinando diversamente la stessa previsione, secondo le articolate regole legislative sopra richiamate, di una procedura, peraltro particolarmente articolata, nella quale la comparazione tra i candidati costituisce elemento tutt’altro che secondario, resterebbe priva di senso logico, in patente contrasto con i principi di utilità, congruenza, coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa ed in distonia con la valorizzazione del merito che la legge di riforma ha inteso perseguire.
2.11. Se è vero, dunque, che, come affermato dalla difesa del controinteressato, la graduatoria predisposta dalla commissione non riveste nella procedura in esame il carattere rigido che alla stessa tradizionalmente si riconnette, tale graduatoria esprime, attraverso l’attribuzione di punteggi differenziati prescritti dalla legge, una scala valoriale, che rappresenta la base imprescindibile per la formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento.
2.12. La progressività e connessione sussistente tra tutte le fasi della procedura di reclutamento dei ricercatori universitari rende, pertanto, evidente la sussistenza di un interesse del ricorrente concreto e attuale all’impugnazione del decreto rettorale di approvazione della graduatoria e degli atti della commissione, giacché l’eventuale annullamento dello stesso, determinerebbe, stante la intensità del rapporto di consequenzialità tra procedura comparativa e provvedimento di nomina del ricercatore, il travolgimento di quest’ultimo.
2.13. Giova precisare, peraltro, che detti principi trovano conferma anche nel regolamento di Ateneo di cui al decreto rettorale del 24.3.2016 n. 935, il quale, infatti, prevede che la proposta di chiamata deve essere formulata dal Consiglio di Dipartimento “in conformità alla graduatoria”, con possibilità di prescinderne debitamente motivandone (“motivatamente”) i giustificativi “secondo il criterio della maggiore corrispondenza all’eventuale profilo del soggetto da reclutare”. Del resto, in conformità a tale previsione, secondo quanto attestato dalla stessa difesa del controinteressato, quest’ultimo ha già proceduto alla sottoscrizione del relativo contratto.
2.14. Si evidenzia, altresì, che, nella fattispecie, il controinteressato si è collocato in posizione pozione rispetto al ricorrente nella graduatoria e che la lex specialis ha dettagliato il profilo della professionalità da selezionate con la specificazione del settore scientifico disciplinare (FIS/05).
3. Nel merito il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Va ribadito, in primo luogo, il principio univocamente affermato dalla giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) secondo il quale giudizio tecnico-discrezionale della commissione di concorso è espressione di valutazione di merito, come sindacabile in sede di legittimità entro i limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Ed è entro tali limiti, quindi, che il Collegio deve procedere allo scrutinio delle censure dedotte, primariamente incentrate proprio sulla violazione dei suddetti canoni.
4. Come emerge dalla documentazione versata in atti e da quanto articolatamente esposto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, che con l’allegato 1 al verbale 1 del 21 novembre 2016, la commissione ha, tra l’altro, precisato i punteggi attribuibili ai vari elementi di valutazione.
In particolare, con riguardo ai titoli ed al curriculum vitae, è stata prevista l’attribuzione di un massimo di 52 punti su 100 (52/100), secondo la seguente articolazione:
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: (punti max 12);
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero: (punti max 2);
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti max 2);
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (punti max 12);
e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 2);
f) relatore su invito a congressi e convegni e/o scuole internazionali (punti max 4);
g) relatore a convegni, internazionali (punti max 4);
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti max 12);
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 2).
5. Analogamente, con riferimento alle pubblicazioni, è stata stabilita l’attribuzione di un massimo di 48 punti su 100 (48/100), nella misura non superiore a 4 punti per ciascuna delle 12 pubblicazioni suscettibili di valutazione (l’Ateneo, infatti, conformemente alle previsioni dell’art. 24 della l. n. 240 del 2010, ha previsto tale contingentamento, conseguentemente predisponendo le relative modalità di presentazione delle pubblicazioni con procedura informatizzata).
6. Ai fini della valutazione che, si ribadisce, è preordinata alla comparazione dei candidati, la commissione ha fissato dei punteggi ritenuti idonei ad esprimere un giudizio ragionevole e logico. La determinazione di tali punteggi, peraltro, non ha costituito oggetto di impugnazione. Il problema che si pone, però, alle luce delle deduzioni di parte ricorrente, attiene alla verifica delle modalità di attribuzione di tali punteggi, espressivi delle valutazioni della commissione.
7. Dalla documentazione versata in atti emerge una manifesta irragionevolezza ed illogicità nell’operato della commissione esaminatrice.
7.1. Anche prescindendo dalle contestazioni riferite alla valutazione del dottorato di ricerca, stante la differenza di soli due punti tra i due candidati (10 attribuiti al ricorrente a fronte dei 12 attribuiti al controinteressato), si osserva che per l’attività “didattica a livello universitario in Italia o all’estero”, la commissione ha attribuito il punteggio di 1 al Dott. Cavuoti ed il punteggio di 2 al Dott. Sereno. Se si considera che il Cavuoti ha svolto all’estero ([#OMISSIS#]) attività didattica presso il German Aerospace Center per il solo periodo 4-9 aprile 2016 (6 giorni), mentre il Sereno ha svolto attività didattica in Italia ed all’estero considerevolmente superiore, per consistenza e continuità (presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” dal 2000 al 2004; presso il Politecnico di Torino nel 2011, presso l’Alma Mater di Bologna dal 2016 ed a Zurigo dall’ottobre 2005 al novembre 2009), risulta di tutta evidenza l’irragionevolezza dei punteggi attribuiti, non esprimendo il solo punto in più assegnato al ricorrente il sensibile divario tra gli elementi di fatto risultanti dagli atti della procedura.
7.2. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, può essere affermata una residualità del predetto criterio, sia in quanto è espressamente previsto dalla normativa di riferimento sia in quanto nell’impianto della l. n. 240 del 2010 per i ricercatori a tempo determinato (a differenza dei ricercatori di ruolo) è previsto lo svolgimento anche di attività didattica curriculare e non semplicemente di quella di carattere integrativo.
8. Analoghe considerazioni devono essere articolate con riferimento alle ulteriori contestazioni di parte ricorrente, secondo quanto esposto nei successivi capi della presente pronuncia.
9. Invero, da un attento esame della documentazione in atti, inclusa la relazione a firma del Presidente della commissione, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] depositata dalla Difesa erariale in data 27 febbraio 2017, emerge una vistosa illogicità nell’espletamento dell’attività valutativa, in specie considerando che, proprio in ragione del carattere comparativo della valutazione, la commissione non avrebbe dovuto limitarsi a verificare che un qualche elemento fosse sussistente ma avrebbe dovuto esprimere un giudizio comparativo e nella comparazione nulla impediva alla commissione di attribuire, in esito al riscontro dei profili dei due candidati, un punteggio in decimali ovvero anche pari a zero in presenza di divari tra i due candidati particolarmente significativi. Ciò, in specie, alla luce dei punteggi massimi stabiliti che, applicati solo e sempre nel loro valore unitario, hanno determinato una complessiva inattendibilità della valutazione e, conseguentemente, della graduatoria approvata.
10. Anche in relazione all’attività di “formazione o di ricerca presso istituti italiani o stranieri”, infatti, il divario di solo un punto tra i due candidati non è assolutamente indicativo della preminenza del ricorrente per come emergente, si ribadisce, dalla documentazione agli atti della procedura.
11. Un apprezzamento di diverso segno non può essere sostenuto alla luce dei giustificativi contenuti nella relazione a firma del Presidente della commissione sopra richiamata, in quanto, come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, integranti una motivazione postuma, in quanto tale inammissibile.
12. Lo stesso è a dirsi con riferimento ai punteggi attribuiti al titolo “relatore su invito a congressi e convegni e/o scuole internazionali” ed al titolo “relatore a convegni internazionali”.
13. Le illogicità correlate all’attribuzione dei punteggi trovano, poi, riflesso diretto nei giudizi analitici espressi in relazione ai medesimi titoli, dai quali traspare una sproporzione parimenti ingiustificata.
14. Va da sé che, alla luce delle considerazioni che precedono, la fondatezza delle contestazioni di parte ricorrente incentrate sulle valutazioni di titoli, tenuto conto del range di punteggi attribuibili definito dalla stessa commissione, del divario tra il punteggio definitivo assegnato ai due candidati e, soprattutto, della complessiva inattendibilità delle valutazioni medesime, il ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle residue deduzioni pure articolate con il primo mezzo di gravame.
15. Esclusivamente per completezza di analisi, il Collegio ritiene di evidenziare l’infondatezza, per contro, del secondo motivo di ricorso – proposto in via di subordine – diretto a contestare l’illegittimità della composizione della commissione, in quanto nominata in violazione delle disposizioni sulla parità di genere. Come chiarito dalla giurisprudenza anche del Giudice di Appello, infatti, la mancanza della componente femminile in seno ad una commissione esaminatrice è censura che non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare la violazione della disciplina richiamata dal ricorrente, solo in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile (cfr., ex multis, Cons. St., n. 7962 del 2006; id. n. 2217 del 2012; n. 703 del 2015); nella fattispecie, hanno partecipato alla selezione solo due candidati di sesso maschile.
16. Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla il decreto rettorale n. 4208 del 6 dicembre 2016.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/01/2018