La richiesta di atti e documenti già in possesso della stessa amministrazione che ha bandito il concorso – di cui la commissione esaminatrice, d’altronde, è organo straordinario – non costituisce soccorso istruttorio, ma applicazione del più generale principio di civiltà giuridica (di cui è espressione l’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) secondo cui i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando in possesso della stessa amministrazione procedente
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 settembre 2015, n. 4416
Procedure selettiva del personale–Soccorso istruttorio
N. 04416/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05157/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5157 del 2011, proposto da:
Giovannone [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Basile e [#OMISSIS#] Lemma, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Largo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 71;
contro
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, in persona del Rettore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
nei confronti di
Conte [#OMISSIS#], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zuppardi e [#OMISSIS#] Fontanarosa, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al V.le [#OMISSIS#] Granisci n. 16;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo (previa sospensione cautelare): del decreto del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 520 del 20.05.2011, comunicato con nota prot. n. 10345 del 07.06.2011 notificata il 14.06.2011, con il quale è stata accertata la regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione Esaminatrice nelle sedute del 05.04.2011 e del 20.04.2011 ivi compresa la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori del corso-concorso per titoli ed esami riservato al personale di ruolo dell’Ateneo per la copertura di n. 7 posti di funzionario amministrativo – VIII qualifica funzionale, bandito con D.D.A. n. 1718 del 20.11.1997; b) del verbale n. 2 del 20.04.2011 adottato dalla Commissione Esaminatrice, nominata con D.D.A. n. 280 del 15.03.2011, con il quale, in ottemperanza alla sentenza n. 4304/2010 della IV sezione del Consiglio di Stato ed in applicazione dei criteri indicati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. 1908/P del 16.02.2011, sono stati rivalutati i titoli dei partecipanti al corso-concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di funzionario amministrativo – VIII qualifica funzionale presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, bandito con D.D.A. n. 1718 del 20.11.1997; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi compreso il decreto del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 677 del 19.07.2011, comunicato con nota prot. n. 12851 del 20.07.2011 notificata il medesimo giorno, avente ad oggetto “Esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nell’adunanza del 24.05.2011 in ottemperanza della sentenza n. 4304/2010 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta” nonché, per quanto possa occorrere, tutti i verbali e gli altri atti adottati dalla Commissione Esaminatrice, comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente;
quanto al ricorso incidentale: 1) in parte qua, del decreto del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale n. 280 del 15/3/2011 e delle relative lettere di incarico datata 18/3/11, mai comunicate, con le quali è stata nomina la Commissione Esaminatrice relativamente al concorso di n. 7 posti di funzionario amministrativo – VII qualifica funzionale bandito con DDA n. 1718 del 20/11/97, nella parte in cui dispongono la rivalutazione anche dei titoli presentati agli atti dell’originaria procedura concorsuale dalla candidata Giovannone [#OMISSIS#] e non solo quelli della ricorrente oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 4304/10; 2) in parte qua, del verbale n. 5/2011 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, reso nell’Adunanza del 24/5/11, nella parte in cui dispone la rivalutazione dei titoli presentati agli atti dell’originaria procedura concorsuale dalla candidata Giovannone [#OMISSIS#] e non solo quelli della ricorrente oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 4304/10; 3)in parte qua, di tutti i verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice di cui sub 1, con particolare riferimento del verbale n. 2 del 20/4/11, nella parte in cui dispone la rivalutazione anche dei titoli presentati agli atti dell’originaria procedura concorsuale dalla candidata Giovannone [#OMISSIS#] e non solo quelli della ricorrente oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 4304/10; 4) per quanto possa occorre, della nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 16/2/11, mai comunicata e richiamata nei provvedimenti sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e della dott.ssa [#OMISSIS#] Conte;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] Conte;
Viste le memorie difensive;
Vista la sentenza non definitiva n. 2037 del 9 aprile 2015;
Viste le ulteriori memorie prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2015 il dott. [#OMISSIS#] Guarracino e uditi l’avv. Giovanni Basile per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Ferri per l’amministrazione intimata e l’avv. [#OMISSIS#] Russo, per delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zuppardi, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso introduttivo la dott.ssa [#OMISSIS#] Giovannone ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per contestare l’esito sfavorevole del rinnovo delle operazioni di valutazione di un concorso per funzionario amministrativo (bandito nel 1997 dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), effettuato da una nuova commissione esaminatrice nominata per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4304 del 6 luglio 2010 (con cui era stato accolto il ricorso di altra concorrente, la dott.ssa [#OMISSIS#] Conte), ultima di una serie di pronunce del giudice amministrativo susseguitesi sulla medesima vicenda nell’arco di ben oltre un decennio.
Hanno resistito in giudizio sia l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, sia la dott.ssa [#OMISSIS#] Conte, la quale ha proposto un ricorso incidentale per dedurre l’illegittimità degli stessi atti, nella parte in cui è stata consentita la riapertura delle operazioni concorsuali e la valutazione dei titoli anche della dott.ssa Giovannone.
Con sentenza non definitiva del 9 aprile 2015, n. 2037, la Sezione ha rigettato le eccezioni d’inammissibilità del ricorso sollevate dall’Ateneo resistente, respinto il ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa Conte e disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione.
Il 20 maggio è pervenuta la documentazione trasmessa dall’amministrazione per eseguire l’ordine istruttorio, il 19 giugno la ricorrente ha depositato una memoria a sostegno delle proprie ragioni ed il 2 luglio 2015 la controinteressata ha depositato una memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 23 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Richiamata nella presente decisione la sentenza non definitiva n. 2037/2015, la residua materia del contendere si concentra sulle domande proposte col ricorso introduttivo.
Ad avviso del Collegio, le stesse sono infondate.
Occorre rammentare che la ricorrente, dott.ssa Giovannone, contesta la nuova graduatoria del concorso, formulata dalla commissione esaminatrice nominata con D.D.A. n. 280, prot. 5076, del 15 marzo 2011.
Quest’ultima, infatti, mentre ha riconosciuto alla dott.ssa Conte un ulteriore punto (0,5 + 0,5) per titoli in precedenza non valutati (partecipazione alle Conferenze Nazionali dei Segretari di Rettorato e Presidenza delle Università Italiane per nuovi impulsi professionali, svolte nel mese di ottobre del 1993 a Perugia e nel mese di aprile del 1994 a Siena), viceversa ha ritenuto non valutabili tre titoli attestati dalla dott.ssa Giovannone ai sensi della stessa previsione di bando (partecipazione alla riunione sul programma COMETT tenutasi il 15 luglio 1992 presso l’Università di Perugia; partecipazione alla riunione di presentazione del Programma Tempus (TACIS) tenutasi il 22 giugno 1993 presso l’Università di Ancona; partecipazione al convegno “Memorandum sull’Istruzione Universitaria” del 22 giugno 1992 presso l’Università di Perugia), col risultato di confermare alla dott.ssa Giovannone il punteggio finale di 77,50 e di assegnare alla dott.ssa Conte il nuovo punteggio finale di 78 (in luogo dei 77 della graduatoria originaria).
La dott.ssa Giovannone, che in questo modo è stata scalzata dall’ultimo posto utile in graduatoria, censura l’operato della commissione esaminatrice con tre motivi di ricorso, sostenendo:
– di aver diritto ad ulteriori punti 1,50 per i suddetti tre titoli, siccome provati con idonea documentazione e rientranti tra i titoli valutabili di cui all’allegato C6 punto 5 del bando; per due di essi (la riunione sul programma COMETT; la riunione di presentazione del Programma Tempus – TACIS) la commissione avrebbe omesso di motivare la loro non valutabilità, mentre per l’altro (il convegno “Memorandum sull’Istruzione Universitaria”) avrebbe addotto una motivazione generica, basata su una valutazione meramente nominalistica, senza fugare eventuali dubbi attraverso una mera richiesta di integrazione della documentazione ritenuta carente;
– che ad altri concorrenti è stato attribuito punteggio per titoli del tutto analoghi, in violazione della par condicio; nel valutare i titoli ed in particolare la partecipazione al convegno “Memorandum sull’Istruzione Universitaria”, la commissione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti all’amministrazione universitaria, atteso che proprio in occasione della valutazione dei titoli della odierna controinteressata l’Ateneo, con nota prot. n. 1028 del 2 maggio 2006, aveva prodotto documentazione a supporto delle attestazioni rese dalla medesima, consentendo alla commissione di operare le sue valutazioni sulla base di tali ulteriori elementi;
– che il difetto di motivazione sulla mancata valutazione dei titoli ed il suddetto difetto di istruttoria inficiano tutti gli atti della procedura.
Tanto premesso, occorre osservare che dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che entrambe le candidate si erano limitate a produrre all’Ateneo procedente delle semplici attestazioni di partecipazione ai corsi, alle riunioni e alle conferenze che intendevano far valere come titoli valutabili ai sensi del capo 5 dell’allegato C6 del bando di concorso («frequenza a corsi di qualificazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o Enti privati relativi a gestione delle risorse umane, delle risorse finanziarie, organizzazione del lavoro nonché attività di docenza relativa alla materia del pubblico impiego o amministrazione attiva di Istituzioni universitarie o altri Enti pubblici»).
Nella sentenza n. 4304/2010 il Consiglio di Stato ha giudicato la formulazione del bando di concorso in merito ai titoli valutabili particolarmente ampia e finalizzata a consentire la più ampia valutazione dei titoli di qualificazione.
Ciò non significa che fosse valutabile la partecipazione a qualsiasi corso, riunione o conferenza, a pena di svuotare le specificazioni contenute nella clausola del bando.
Ed invero, lo stesso Giudice di appello in tanto ha ritenuto fondate le deduzioni della dott.ssa Conte, in quanto ha rilevato che per quanto la riguardava «i corsi di cui si discute si sono svolti presso strutture universitarie (le Università di Perugia e Siena) e la partecipazione della ricorrente è avvenuta su espressa autorizzazione dell’Università resistente (che ha anche riconosciuto i giorni di trasferta e il rimborso delle spese sostenute), il che rappresenta comunque un sintomo, come correttamente deduce la ricorrente, della presa d’atto da parte dell’Università Orientale della utilità e qualità dell’attività svolta».
Nella sentenza non definitiva, questa Sezione – sul tacito assunto, sopra esplicitato, che ambedue le interessate avevano prodotto in concorso solo delle attestazioni col titolo delle attività svolte – ha disposto istruttoria, poiché nella documentazione agli atti vi era indizio che la positiva valutazione dei titoli della dott.ssa Conte fosse stata supportata dall’acquisizione di ufficio di documentazione provante la natura e il contenuto delle conferenze alle quali aveva partecipato e che analogo soccorso istruttorio non fosse stato concesso alla dott.ssa Giovannone.
Si è così ordinato all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” di depositare in giudizio: a) copia della richiesta formulata all’Ufficio Personale dalla commissione esaminatrice in carica nella seduta del 28 febbraio 2006, riscontrata con la nota prot. n. 10208 del 2 maggio 2006; b) copia di eventuali analoghe richieste formulate ad altre amministrazioni che avrebbero potuto fornire informazioni utili a chiarire oggetto e contenuto delle riunioni e del convegno rivendicati tra i titoli valutabili dalla dott.ssa Giovannone (segnatamente, le Università di Ancona e di Perugia); c) copia di eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni documentali, relativamente ai titoli da valutare, formulate direttamente alla dott.ssa Giovannone e ad altri candidati.
L’Università “L’Orientale” ha fatto pervenire, relativamente al primo punto, copia del verbale della seduta del 28 febbraio 2006 della commissione esaminatrice e, con riferimento agli altri due punti, ha precisato che agli atti della procedura non risulta alcuna richiesta d’informazioni relativa ai titoli della dott.ssa Giovannone o di altri candidati.
Completato in tal modo il quadro della documentazione, ne emerge che la richiesta formulata nella seduta del 28 febbraio 2006 dalla commissione esaminatrice allora in carica e riscontrata dall’Ufficio Personale Amministrativo e Tecnico dell’Ateneo procedente con la nota prot. n. 10208 del 2 maggio 2006 (copia della quale è stata prodotta in giudizio dalla ricorrente il 27 ottobre 2011) riguardava atti e documenti già in possesso della stessa amministrazione che aveva bandito il concorso, presso la quale la dott.ssa Conte già prestava servizio, di cui la commissione esaminatrice, d’altronde, era organo straordinario: atti e documenti consistenti, come evidenziato nella citata nota di risposta, non soltanto dall’autorizzazione alla missione (cui ha fa riferimento la richiamata sentenza del Giudice di appello), ma dai programmi delle conferenze alle quali aveva partecipato la dott.ssa Conte.
Ciò non costituisce soccorso istruttorio, ma applicazione del più generale principio di civiltà giuridica (di cui è espressione l’art. 18, comma 2, della legge n. 241/90) secondo cui i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando in possesso della stessa amministrazione procedente.
Perciò, quando la nuova commissione di esame chiamata a eseguire la sentenza del Consiglio di Stato, con riferimento ai titoli della dott.ssa Conte, «rileva al riguardo che l’Amministrazione dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” ha prodotto con nota prot. n. 1028 del 2 maggio 2006 la documentazione a supporto delle attestazioni rese dalla candidata Conte [#OMISSIS#] inerenti alla partecipazione alle Conferenze nazionali dei segretari di rettorato e di presidenza delle facoltà delle Università italiane per nuovi impulsi professionali» (cfr. verbale n. 2 del 20 aprile 2011, pag. 4) per procedere quindi alla loro positiva valutazione, ha agito a ragion veduta senza commettere disparità di trattamento, disponendo legittimamente del programma dei due corsi.
Dal canto suo, la dott.ssa Giovannone, pur potendosi attivare in tal senso, non ha fornito alcun indizio concreto sull’effettiva natura delle riunioni attestate, neanche nel corso del presente giudizio, nonostante abbia sostenuto nel ricorso introduttivo (a pag 6) che la valutabilità dei titoli in contestazione sarebbe provata da idonea documentazione.
Perciò non appare né illogico, né tanto meno immotivato, il giudizio espresso dalla commissione che, basandosi sulle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Giovannone (i.e., sulla semplice attestazione di partecipazione), ha ritenuto che sia la partecipazione alla riunione sul programma COMETT, sia la partecipazione alla riunione di presentazione del programma Tempus non si configurassero come partecipazioni a corsi di qualificazione professionale e, inoltre, che l’estrema genericità (senz’altro non revocabile in dubbio) dell’oggetto del convegno “Memorandum sull’istruzione universitaria”, non consentendone un’esatta classificazione, non rendesse possibile riportarlo ai corsi di qualificazione valutabili ai sensi dell’allegato C6, punto 5, del bando.
Per tutte queste ragioni, in conclusione, le censure risultano infondate ed il ricorso introduttivo va, di conseguenza, respinto.
Sussistono i presupposti, anche in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5157/11), lo respinge. —
Spese compensate. —
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)