N. 00324/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2011, proposto da Rosa Fresa, rappresentata e difesa dagli avvocati Orazio [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, viale Gramsci, n. 16;
contro
l’Università degli Studi Parthenope di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz, n. 11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Roviello, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Iaccarino e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iaccarino, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via S. [#OMISSIS#] a Chiaia, n. 55;
per l’annullamento
con del decreto del Rettore dell’Università Parthenope n° 789 del 9 dicembre 2010 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di concorso per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare CHIM/07, del successivo decreto con il quale è stata dichiarata vincitrice della selezione [#OMISSIS#] Roviello e di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Parthenope di Napoli e di [#OMISSIS#] Roviello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rosa Fresa ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario S.S.D. CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie), bandito con Decreto Rettorale n. 773 del 13.11.2009, pubblicato sulla Guri n. 90 del 20.11.2009, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
Con DR. n. 453 del 30.06.2010, pubblicato sulla Guri n. 58 del 23/7/2010, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura de qua nelle persone del prof. [#OMISSIS#] Carfagna, del prof. Franco Vecchiocattivi e del prof. Massimo Tolazzi; tutti professori ordinari afferenti al settore scientifico disciplinare del bando in argomento.
Alla procedura hanno partecipato solo la ricorrente Dott.ssa Fresa Rosa e la controinteressata Dott.ssa Roviello [#OMISSIS#], avendo gli altri candidati rinunciato alla selezione che si è conclusa con la nomina a vincitrice della Roviello.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Dott.ssa Fresa ha agito per l’annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione e degli altri atti in epigrafe indicati, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. La difesa della ricorrente ha contestato, anche attraverso la produzione di perizia di parte, in particolare: 1) la mancata considerazione, da parte della commissione, tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei parametri del “numero totale delle citazioni”, del “numero medio di citazioni per pubblicazione” e di ulteriori indici consistenti nella “combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”, giacché l’utilizzo di tali ulteriori criteri, accanto a quelli che fanno riferimento all’impact factor delle riviste su cui sono pubblicati i lavori presentati, all’impact factor medio e al numero totale di pubblicazioni, avrebbe comportato la prevalenza della ricorrente nella comparazione con la controinteressata; 2) la carenza di motivazione circa le ragioni della valutazione positiva o negativa di ciascun lavoro presentato dalla candidata e del giudizio collegiale, i quali si presenterebbero come delle “mere asserzioni compiute attraverso l’utilizzazione apodittica di aggettivazioni e senza alcun confronto con il materiale scientifico sottoposto a giudizio”; 33) la violazione dell’art. 3, comma 2, DM 28.07.2009 n. 89, stante la mancata considerazione del parametro di valutazione relativo alla congruenza dei titoli presentati con il settore scientifico a concorso.
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” si è costituita in giudizio per resistere al gravame concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata [#OMISSIS#] Roviello che pure ha concluso, con articolate argomentazioni supportate da perizia di parte, per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
All’udienza pubblica del 22 novembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio reputa opportuno premettere che la procedura concorsuale de qua è stata bandita in applicazione della disciplina dettata dal D.L. 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge n. 1 del 2009 e delle previsioni recate dal DM 28.7.2009 in ordine alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
Dalla documentazione versata in atti emerge che nella prima seduta la commissione ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei candidati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 7, del DL. 180/2008 ed al sopra citato DM 28.7.2009.
In relazione al primo motivo di ricorso – incentrato sulla omessa considerazione tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei parametri del “numero totale delle citazioni”, del “numero medio di citazioni per pubblicazione” e di ulteriori indici consistenti nella “combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)” – il Collegio rileva, in primo luogo, che emerge dalla documentazione in atti che la commissione ha utilizzato gli indici contemplati e ammessi dalla normativa di riferimento. Per contro, le deduzioni di parte ricorrente e la perizia prodotta a supporto, non risultano basate su dati verificabili ed estrapolati da fonti di riferimento per la comunità scientifica. E’ significativo rilevare, a tale riguardo, che l’evoluzione della disciplina di riferimento ha non a caso specificato le fonti ufficiali di estrapolazione di tali dati (Web of Science e Scopus), limitandole a quelle pacificamente ammesse e connotate da una consolidata prassi di utilizzazione.
Per quanto concerne, peraltro, il profilo di censura riguardante il cd. impact factor, va osservato che il citato metodo non è idoneo a rivelare la qualità scientifica delle pubblicazioni, perché rappresenta un criterio di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più che sull’originalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono raccolti: invero, lavori pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto possono risultare non particolarmente originali e condurre ad un giudizio sulla maturità scientifica dei candidati che non è coincidente con il punteggio ottenuto in sede di impact factor. In altri termini, un lavoro, solo perché pubblicato su una rivista scientifica molto diffusa, avrà un elevato impact factor, a prescindere dalla sua qualità intrinseca.
Ne discende, come del resto la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3561; 28 gennaio 2009, n. 487; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 23 settembre 2011, n. 4476; 28 maggio 2012, n. 2502; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 6 maggio 2008, n. 3706), che <>.
Tali considerazione risultano dirimenti ai fini del rigetto della deduzione, giacché deve escludersi che l’utilizzazione di parametri differenti avrebbe potuto fondare la valutazione di preminenza della ricorrente.
La disciplina di riferimento nella procedura de qua ha previsto, invero, i seguenti quattro gruppi di criteri:
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso collegate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La commissione giudicatrice, inoltre, <> e, nei settori scientifico-disciplinari, nel valutare le pubblicazioni, si avvale < 1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) “impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)>>.
Come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, i parametri di valutazione sono posti in ordine logico susseguente di apprezzamento, sicché il ricorso a quelli successivi si rende necessario solo allorché, non risultando decisiva l’applicazione di quelli precedenti, occorra ulteriormente affinare il giudizio, ai fini della comparazione (Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364).
Gli indici di valutazione, dunque, costituiscono uno strumento ulteriore ed aggiuntivo da utilizzare per il giudizio (come si desume dall’utilizzo della congiunzione “anche”), ma non certamente un elemento unico ed esclusivo.
Tale configurazione, del resto, è coerente con l’essenza stessa della valutazione da compiere nei concorsi universitari, in cui la qualità del complessivo lavoro scientifico dei candidati ha necessariamente un peso specifico maggiore rispetto alle semplice quantità della produzione dai medesimi realizzata.
Deve pertanto ribadirsi anche nella presente fattispecie il principio già unanimemente affermato dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 699; Sez. VI, 8 marzo 2010, n. 1318; T.A.R. Campania, Sez. II, 9 settembre 2011, n. 4374), secondo cui nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non è configurabile un obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli didattici e scientifici presentati dai candidati, occorrendo piuttosto un accertamento complessivo finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati.
Infatti, a differenza di quanto accade per gli ordinari concorsi per il pubblico impiego (per i quali vige la regola che tutti i titoli presentati dai candidati devono essere distintamente esaminati e valutati, generalmente mediante l’attribuzione di un punteggio), nei concorsi per posti di docente universitario e di ricercatore si segue la regola per cui i giudizi sono sempre riferiti all’insieme delle pubblicazioni e degli altri titoli, salva la facoltà, per ciascuno dei commissari, che si esprimono individualmente, di citare espressamente questo o quello dei titoli prodotti, ritenendolo significativo; pertanto, il fatto che taluno dei commissari abbia menzionato solo qualche titolo ovvero l’oggetto di qualche pubblicazione non significa che abbia omesso di valutare gli altri (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 maggio 2012, n. 1984; T.A.R. Umbria, 16 aprile 2010, n. 241); il confronto numerico tra le pubblicazioni riveste, infatti, una rilevanza estremamente modesta giacché le pubblicazioni devono costituire oggetto di un giudizio di qualità e non di una conta matematica (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802).
Per univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), inoltre, la procedura valutativa di una commissione giudicatrice di un concorso per ricercatore universitario, in quanto intesa a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile, riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze, solo da esso possedute, non possono essere sindacate, nel merito, dal giudice della legittimità, al quale spetta solo verificare se il procedimento, a conclusione del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è conforme al parametro normativo e che non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Nel caso che ne occupa non emerge alcuna incongruenza o illogicità nell’operato della Commissione, dovendosi sottolineare che la declaratoria del settore a concorso CHIM/07 (ora rinominato 03/B2) non è “tecnologia dei materiali” ma “fondamenti chimici delle tecnologie” (DM 4/10/00) e che, dunque, correttamente la commissione ha espresso il proprio giudizio sulla produzione della controinteressata considerandone la congruenza con il settore scientifico disciplinare e con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate.
Le valutazioni alla base dell’esito della selezione emergono, inoltre, inequivocabilmente dai giudizi espressi; mentre, infatti, in relazione alla ricorrente la commissione ha attestato una produttività scientifica di “buon livello”, la qualificazione delle riviste scientifiche cui si riferiscono le pubblicazioni, come pure attitudine allo studio dei problemi applicativi e competenza, il giudizio espresso con riferimento alla controinteressata è di diverso tenore, oggettivamente maggiormente positivo, evidenziandosi che la dott.ssa Roviello ha “buona continuità temporale nell’attività di ricerca” con una produzione scientifica “eccellente”, riviste con IF medio di 3.045, “notevole propensione per la ricerca”, “complessa versatilità”, nonché che è “estremamente” matura e “molto” competente, collocandosi in posizione di preminenza. Le aggettivazioni utilizzate, dunque, esprimono senza alcun margine di dubbio le ragioni della preferenza espressa nei confronti della Roviello senza alcuna mortificazione dei meriti pure riconosciuti alla ricorrente ma non ritenuti, in una valutazione discrezionale ed immune dai vizi dedotti, di pari livello.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.
In considerazione della natura della controversia e della risalenza della vicenda alla base del presente contenzioso, il Collegio valuta nondimeno sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/01/2017