Il termine di un anno, decorrente dalla conferma nel ruolo dei ricercatori, previsto dall’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi prestati anteriormente l’entrata in ruolo non ha natura perentoria, risultando decisiva la scelta del legislatore delegato, che non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza” contenuta nella precedente normativa, abrogata per incompatibilità. In mancanza di espressa disposizione contraria, quindi, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione dei diritti ex art. 2946 c.c.
La figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica.
Non è possibile procedere ad una assimilazione della figura professionale del collaboratore tecnico a quella del funzionario tecnico, per il quale il D.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede una diversa qualifica (la settima). Infatti, in relazione a questa diversa qualifica funzionale non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono a base della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191. In particolare, ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il D.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
Il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale, sicché ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 239
Ricostruzione carriera ricercatore confermato – Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo
N. 00239/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08163/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8163 del 2002, proposto da [#OMISSIS#] Galloro, [#OMISSIS#] De Werra, [#OMISSIS#] Musella, [#OMISSIS#] Del Forno, Angelo Cicatiello, Giovanni Gallotta, [#OMISSIS#] Rengo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sodo, [#OMISSIS#] Paternò, [#OMISSIS#] Savastano, [#OMISSIS#] Tranfa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Iaconetta, [#OMISSIS#] Salerno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Leonida Bilo, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Bianca Covelli, [#OMISSIS#] Del Puente, [#OMISSIS#] Di Salle, [#OMISSIS#] Pace, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stanziola, [#OMISSIS#] Vatrella, [#OMISSIS#] Molino, [#OMISSIS#] Soricelli, [#OMISSIS#] Cortese, [#OMISSIS#] Spadaro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pepe, , rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Conca, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Via T.[#OMISSIS#], 10;
contro
l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz n. 11;
per l’annullamento
della nota prot. n. 029496 del 23 maggio 2002, con la quale il pro Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha respinto l’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del servizio preruolo prestato dai ricorrenti in qualità di tecnici laureati, nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento del periodo prestato in qualità di tecnici laureati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, in precedenza in servizio con qualifiche tecniche, hanno agito, in esito al superamento dei concorsi interni banditi ai sensi della l. n. 4 del 1999 ed al conseguente inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati, per il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio preruolo svolto in qualità di tecnico laureato, di funzionario tecnico ovvero in qualità di collaboratore tecnico.
B. In particolare, il ricorso trae origine dal rigetto, con il provvedimento gravato, dell’istanza presentata al suddetto fine ed è incentrato su un articolato motivo di ricorso diretto a contestare la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione di legge.
C. L’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” si è costituita in giudizio, sollevando eccezioni preliminari e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
D. E’ accaduto, tuttavia, che nelle more della definizione del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.191 del 2008, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dall’art.23 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Con la citata sentenza la Consulta ha rilevato il contrasto della norma richiamata con gli articoli 3 e 97 Cost., osservando tra l’altro che “…la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole..”.
E. L’Ateneo resistente ha, dunque, proceduto in autotutela al riconoscimento del servizio preruolo prestato esclusivamente in qualità di funzionario tecnico in favore dei seguenti ricorrenti: Leonida Bilo, [#OMISSIS#] Cortese, [#OMISSIS#] Savastano, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Iaconetta, [#OMISSIS#] Del Forno, Bianca Covelli, [#OMISSIS#] Salerno, [#OMISSIS#] Tranfa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] del Punte, [#OMISSIS#] Di Salle, [#OMISSIS#] Pace, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Stanziola, [#OMISSIS#] Vatrella, [#OMISSIS#] Molino, [#OMISSIS#] Rengo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Gallotta.
F. Con decreto presidenziale n. 19988 del 2012 è stata dichiarata la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 1 dell’ allegato 3 delle norme transitorie del c.p.a. e, successivamente, con provvedimento n.07506 del 2013, sussistendo i prescritti presupposti, il prefato decreto di perenzione è stato revocato, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del giudizio.
G. Con atto depositato in data 6 ottobre 2014, la difesa di parte ricorrente ha richiesto, alla luce delle sopravvenienze sopra illustrate, la declaratoria di integrale cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni di Angelo Cicatiello, Giovanni Gallotta, [#OMISSIS#] Rengo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Savastano, [#OMISSIS#] Tranfa, [#OMISSIS#] Salerno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Leonida Bilo, [#OMISSIS#] Pace, [#OMISSIS#] Stanziola. Con riferimento, invece, alle posizioni di tutti gli altri ricorrenti è stata avanzata richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere solo parziale, a motivo dell’omesso riconoscimento, ai suddetti fini, del periodo di servizio preruolo prestato in qualità di collabori tecnici e, limitatamente al solo ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], anche del periodo di servizio preruolo svolto in qualità di funzionario tecnico. Con il medesimo atto, inoltre, è stata rappresentata la proposizione, da parte di taluni dei docenti interessati (e, segnatamente, di [#OMISSIS#] Del Forno, [#OMISSIS#] Cortese, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Paternò, [#OMISSIS#] Galloro, [#OMISSIS#] Spadaro) di ulteriori e successivi ricorsi aventi ad oggetto le medesime pretese azionate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
H. In prossimità dell’udienza fissata per la definizione del ricorso, anche la difesa erariale ha depositato memoria difensiva.
I. All’udienza pubblica del 6 novembre 2014 il ricorso è stato introitato in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda dedotta in giudizio implica l’analisi dell’effettiva portata pratica della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art.103, terzo comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività di servizio effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene di evidenziare che se è vero che il quarto comma dell’art. 103 cit. stabilisce che «il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo», per un consolidato indirizzo interpretativo, condiviso dalla Sezione (cfr. 11.6.2014, n. 3221; 4.2.2013, n.705; 20.12.2010, n. 27663) e da cui non vi è ragione per discostarsi, il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria, «essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità» (cfr. C.d.S., sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 5668; sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4494; sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328; il riferimento è all’abrogato art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
2.1. Ed invero, la giurisprudenza ha chiarito il rilievo da attribuire al termine annuale previsto dall’art. 103, quarto comma, osservando che «in ragione della eterogeneità dei servizi valutabili e delle Amministrazioni con cui i docenti hanno intrattenuto i rapporti di lavoro, in deroga ai principi generali il legislatore delegato ha previsto l’onere per il professore di curare l’esibizione all’Università della relativa documentazione.
Fin quando il professore non presenta la domanda con la relativa documentazione, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica.
A seguito della acquisizione della documentazione, l’Università deve poi rideterminare lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pre-ruolo e deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza.
Ciò comporta che, finché non adempia l’onere previsto dal quarto comma dell’art. 103, per il professore si producono le seguenti conseguenze sfavorevoli:
– comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili;
– per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi (Cfr. Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2647; Sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1224; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 756) » (così C.d.S., sez. VI, n. 328/2004 cit.; nei medesimi termini, C.d.S., sez. VI, n. 4494/2011 cit.; C.d.S., sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2412).
2.2. Quanto alla eccezione di prescrizione, poiché la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avanzata ai sensi del citato art. 103, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c. – a differenza delle azioni dirette a ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica, che si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 27663/2010 cit.) – l’istanza dei ricorrenti risulta proposta nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione, come pure la domanda giudiziale in esame.
3. Venendo al merito delle questioni, per giurisprudenza ormai consolidata, anche di questa Sezione (ex multis, nn. 3221/2014; 705/2013; 27663/2010 citt.), la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica (così C.d.S., sez. VI, n. 5668/2011 cit.; ex ceteris, cfr. anche C.d.S., sez. VI, n. 2412/2013 cit.).
4. Come esposto nella narrativa in fatto, successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale n.191 del 2008, l’Ateneo resistente ha proceduto, in autotutela, al riconoscimento del servizio preruolo prestato, esclusivamente in qualità di funzionario tecnico, dai ricorrenti e, in ragione di tale sopravvenienza, la difesa di questi ultimi ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrale con riferimento alle posizioni di Angelo Cicatiello, Giovanni Gallotta, [#OMISSIS#] Rengo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Savastano, [#OMISSIS#] Tranfa, [#OMISSIS#] Salerno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Leonida Bilo, [#OMISSIS#] Pace, [#OMISSIS#] Stanziola, mentre, in relazione alle posizioni di [#OMISSIS#] Del Puente, Bianca Covelli, [#OMISSIS#] Di Salle, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vatrella, [#OMISSIS#] Molino, [#OMISSIS#] Iaconetta, [#OMISSIS#] Del Forno, [#OMISSIS#] Cortese e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata solo parziale, cioè limitata alla parte della pretesa concernente il riconoscimento del servizio preruolo prestato nella prefata qualità di funzionario tecnico.
4.1. Non resta, dunque, al Collegio, in parte qua, che dichiarare, alla luce di quanto sopra esposto, la cessazione della materia del contendere.
5. Con riferimento alla parte residua delle pretese azionate, le stesse si appuntano sulla possibilità di procedere ad una assimilazione della figura professionale del collaboratore tecnico a quella del funzionario tecnico, ai fini del riconoscimento richiesto.
5.1. Il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni della giurisprudenza (ex multis, C.d.S., sez. VI, 6.5.2013, n.2412) che ha evidenziato come le considerazioni valide per la figura professionale del funzionario tecnico non siano estensibili con riferimento alla figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il D.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede una diversa qualifica (la settima).
5.2. Infatti, in relazione a questa diversa qualifica funzionale di collaboratore tecnico (al di là del mero dato formale dell’iscrizione nell’ambito dei cc.dd. ‘ruoli tecnici’), non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono a base della richiamata sentenza costituzionale e, poi, dell’avvio di procedure di reclutamento a carattere riservato, nell’ambito delle quali l’iscrizione nei ruoli tecnici e lo svolgimento per un certo tempo di attività di ricerca giustificava la previsione di forme agevolate di transito nei ruoli dei ricercatori universitari. In particolare ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il D.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
5.3. Così, se si ha riguardo ai profili professionali, stando a questo decreto sulle “declaratorie”, per l’VIII qualifica, al profilo di funzionario tecnico, accessibile solo mediante laurea specifica, appartengono, tra l’altro, astronomi, tecnici laureati, conservatori di musei, curatori di orti botanici, agronomi, ricercatori degli osservatori e tecnici che siano addetti a programmi di ricerca di base o finalizzata in grado di utilizzare con autonomia strumenti, tecniche e procedure, compiti di addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata, nonché compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a programmi di produzioni con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori. Invece, per la VII qualifica, è proprio del profilo di collaboratore tecnico lo svolgimento di funzioni tecniche di collaborazione, in particolare nei programmi di didattica e di ricerca; a tale diversità di attività tipiche – che specificano, per il collaboratore tecnico, il ruolo appunto di collaborazione tecnica nella ricerca proprio della VII qualifica, di contro all’autonomia che è propria per la VIII qualifica del tecnico laureato – va riferita la riconoscibilità o meno dei servizi prestati nel ruolo tecnico.
5.4. La Corte Costituzionale ha più volte affermato, infatti, che “il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale” e che “ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico” (Corte cost., 12 giugno 1991, n. 277), riconoscendo così la legittimità costituzionale di quelle scelte legislative tese a razionalizzare e uniformare situazioni ordinamentali formalmente distinte ma in realtà caratterizzate da omogeneità di funzioni (Corte cost., 17 marzo 1998, n. 63; 23 dicembre 1993, n. 455; Cons. Stato, II, parere 22 novembre 2000, n. 921).
5.5. Del resto, l’equiparazione che ha condotto la Corte costituzionale alla sentenza n. 191 del 2008 riposa sulla considerazione della sostanziale omogeneità, riconosciuta anche dalla legge n. 4 del 1999, dei compiti di ricerca affidati ai tecnici laureati (con tre anni di ricerca) rispetto a quelli propri del ricercatore: omogeneità tale da rendere costituzionalmente non giustificato il diverso trattamento che la disposizione riservava ai tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori. La medesima sentenza ha però avvertito che le funzioni dei tecnici laureati – di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori – sono diverse da quelle dei ricercatori; non solo, ha più volte affermato, anche recentemente, che “nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’essenziale differenziazione tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)”, e che “la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all’altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze”.
5.6. In definitiva, ai fini della infondatezza del ricorso, relativamente al richiesto riconoscimento dei servizi prestati in qualità di collaboratore tecnico, rileva che, se l’omogeneità delle attività tipiche inerenti i compiti di ricerca costituisce la ratio della continuità tra i servizi considerati (e la conseguente parità di trattamento economico) del funzionario tecnico e del ricercatore, rimane confermata la sostanziale non equiparabilità tra le figure del collaboratore, anche se laureato, e il funzionario: per quanto siano accomunate dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimangono pur sempre distinte le caratteristiche dei compiti propri di ciascuna di esse, con specifico riguardo al campo della ricerca. Solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato ai fini che qui interessano equivalente a quello del ricercatore, poiché in base alla declaratoria sopra riportata per questa figura è – a differenza di quanto per il collaboratore tecnico – evidente l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato.
6. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda la pretesa di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in qualità di collaboratori tecnici da quelli tra i ricorrenti in relazione ai quali è stata avanzata tale pretesa.
7. Talune considerazioni specifiche il Collegio ritiene di dover svolgere con riferimento alle posizioni di taluni ricorrenti.
7.1. In particolare, in relazione al Prof. [#OMISSIS#] Spadaro, la qualificazione in termini di mero errore materiale dell’indicazione del cognome (Spadano in luogo, appunto, di Spadaro) recata nell’atto introduttivo esclude la configurabilità di una causa di inammissibilità parziale del ricorso e, peraltro, l’Ateneo resistente ha correttamente individuato tale parte del giudizio, sviluppando, con riferimento alla medesima, specifiche e pertinenti deduzioni.
7.2. Quanto, infine, alla posizione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – l’unico tra i ricorrenti in relazione al quale, con la memoria depositata in data 6 ottobre 2014 dalla relativa difesa, è stato richiesto anche in riconoscimento del servizio preruolo svolto in qualità di funzionario tecnico, non avendo l’Ateneo provveduto in autotutela – il Collegio, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dichiara la spettanza del relativo diritto, limitatamente al servizio svolto nella prefata qualità, in sede di ricostruzione di carriera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.P.R. n. 382/80, venendo in rilievo una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che la effettiva sussistenza dei presupposti alla base della pretesa assume rilevanza dirimente sul piano sostanziale in rapporto alla data di presentazione dell’istanza denegata con il provvedimento impugnato.
8. In conclusione, il Collegio dichiara in parte cessata la materia del contendere, in parte e, cioè, limitatamente alla posizione del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto di quest’ultimo al riconoscimento, ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, degli anni di servizio prestati esclusivamente in qualità di funzionario tecnico e, in relazione a tutte le pretese aventi ad oggetto il riconoscimento del periodo di servizio preruolo prestato in qualità di collaboratori tecnici, lo rigetta.
9. Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, dichiara in parte cessata la materia del contendere, in parte e, cioè, limitatamente alla posizione del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto di quest’ultimo al riconoscimento, ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, degli anni di servizio prestati esclusivamente in qualità di funzionario tecnico e per la restante parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)