TAR Campania, Napoli, Sez. II, 15 marzo 2018, n. 1639

Personale azienda ospedaliera-Attività assistenziale-Retribuzione-Applicazione principi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 dicembre 2017, n. 12

Data Documento: 2018-03-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Applicazione dei principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 dicembre 2017, n. 12, la quale ha: a)  escluso la possibilità di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c.; b)  escluso di poter rinviare la definizione del giudizio di revocazione, posto al suo esame, ad una data successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite con la citata ordinanza n. 6891 del 2016, poiché l’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non inciderebbe sul giudicato antecedentemente formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato,  Adunanza Plenaria, 22 febbraio 2007, n. 4;  c)  dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, affermando che, “all’esito della decisione della Corte Costituzionale n. 123 del 26 maggio 2017 – che ha esplorato tutti i possibili argomenti posti a sostegno della dedotta questione ed alla cui completa esposizione nulla ritiene questa Adunanza Plenaria di dovere aggiungere – è evidente che il ricorso per revocazione (il cui petitum per la eventuale fase rescissoria, era quello postulante la reiezione degli appelli proposti dalle amministrazioni e, per l’effetto, la conferma delle sentenze di prime cure impugnate e la corresponsione agli odierni ricorrenti del pagamento della contribuzione previdenziale e dell’indennità di fine rapporto) deve essere dichiarato inammissibile, in quanto risulta essere stato proposto per una ipotesi non contemplata dall’ordinamento giuridico, ed è noto che per la costante giurisprudenza civile ed amministrativa, “attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall’art. 395 cod. proc. civ., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi”.

Contenuto sentenza

N. 01639/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06724/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6724 del 2006, proposto da [#OMISSIS#] Pagliuso, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Pietroluongo, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via dei Mille, n. 16;
contro
l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “[#OMISSIS#] II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per legge domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11;
l’Inpdap di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Ronza, con domicilio eletto presso l’avvocatura compartimentale in Napoli, via A. De Gasperi, n. 55;
per
l’accertamento: a) della natura di rapporto di pubblico impiego di fatto dell’attività medico-assistenziale svolta dalla ricorrente alle dipendenze prima della “[#OMISSIS#] II” e poi dell’A.O. Universitaria “[#OMISSIS#] II” e per il diritto alle differenze tra la retribuzione del pubblico dipendente con mansioni analoghe e quanto percepito; b) del diritto della ricorrente al conseguimento di tutte le differenze retributive calcolate nella differenza tra quanto percepito a titolo di gettone e quanto spettante secondo le retribuzioni dei pubblici dipendenti dell’Amministrazione sanitaria con mansioni analoghe, ivi compresa la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa speciale, il contributo pasto, il premio di produzione e ogni altra indennità spettante ai sensi del C.0 N L., oltre all’indennità sostitutiva di ferie non godute; c) del diritto della ricorrente al trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale, con la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti -ciascuna per i periodi di competenza-al versamento dei relativi contributi, anche in favore dell’I.N.P.D.A.P. di Napoli; d) conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria del diritto al conseguimento dell’indennità di buonuscita, rapportata al periodo di attività prestato, con la condanna delle Amministrazioni datrici di lavoro – per i periodi di competenza – al versamento dei relativi contributi presso dell’I.N.P.D.A.P. di Napoli, e di quest’ultima al suo pagamento, al momento della maturazione del relativo diritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “[#OMISSIS#] II” e dell’Inpdap di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Dott.ssa [#OMISSIS#] Pagliuso – titolare di un rapporto di collaborazione libero professionale esterna (c.d. medico “gettonato”) con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “[#OMISSIS#] II” – ha agito per l’accertamento della natura di rapporto di pubblico impiego di fatto dell’attività medico-assistenziale svolta alle dipendenze prima della “[#OMISSIS#] II” e poi dell’A.O. Universitaria “[#OMISSIS#] II” e per il diritto alle differenze tra la retribuzione del pubblico dipendente con mansioni analoghe e quanto percepito, articolando le domande in epigrafe indicate, riferite al periodo 1 agosto 1981- 31 dicembre 1997.
A fondamento dell’ammissibilità del ricorso, la difesa di parte ricorrente ha sviluppato ampie deduzioni incentrate, in particolare, sulle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo che hanno affermato la non conformità all’art. 6 della CEDU delle previsioni dell’art. 69, comma 7 del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.06.98 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. In tale quadro, la difesa della ricorrente ha esposto le ragioni alla base della pretesa azionata, ricostruendo gli orientamenti espressi anche dalla giurisprudenza nazionale sulla questione.
L’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “[#OMISSIS#] II” e l’Inpdap di Napoli si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito.
All’udienza pubblica del 20 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso si palesa irricevibile per le ragioni di seguito esposte.
1.2. Il Collegio evidenzia che della questione le parti sono state rese edotte in udienza, conformemente alle previsioni di cui all’art. 73, comma 3 c.p.a., con la specificazione anche dell’avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 in data 18 gennaio 2018, circostanza, questa, idonea a superare la richiesta di rinvio di cui all’atto depositato in data 19 gennaio 2018 dalla difesa di parte ricorrente, giustificata unicamente dalla pendenza di quel giudizio di legittimità costituzionale.
2. L’art. 45, comma 17 del d. lgs n. 80 del 1998 (poi confluito nell’attuale art. 69, comma 7 del T.U. n. 165 del 2001) ha disposto per le liti relative al pubblico impiego “privatizzato” che “le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
2.1. Da tale impianto, rimasto immutato, come sopra esposto, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 69, comma 7 del T.U. n. 165 del 2001, deriva l’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative al periodo in cui il rapporto aveva ancora carattere pubblicistico (i.e. fino al 30 giugno 1998).
2.2. Da tempo la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia del Giudice amministrativo ha chiarito che alla scadenza del termine del 15 settembre 2000 si ricollega la radicale perdita del diritto a far valere, in ogni sede, ogni tipo di contenzioso; in altri termini, la disposizione sopra richiamata non è diretta a fissare il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo bensì fissa la decadenza dall’azione (Sezioni Unite civili, 27 marzo 2001, n. 139; 4 giugno 2002, n. 8089; 30 gennaio 2003, n. 1511; 3 maggio 2005, n. 9101; 3 novembre 2005, n. 21289; 27 febbraio 2013, n. 4846; 30 settembre 2014, n. 20566). Con precipuo riferimento alla giurisprudenza amministrativa, la stessa Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 4 del 2007 ha fatto proprio e ribadito il sopra richiamato orientamento, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi originariamente proposti in primo grado dopo il 15 settembre 2000, con conseguente riforma, dunque, delle sentenze di primo grado (emesse, peraltro, proprio da questo Tribunale) e valutando, per contro, ammissibile solo il ricorso proposto anteriormente alla predetta data (con conferma anche nel merito delle statuizioni rese dal primo giudice).
2.3. Per completezza di analisi, il Collegio evidenzia anche che la sopra indicata sentenza dell’Adunanza Plenaria (n. 4 del 2007) ha costituito oggetto di ricorso per revocazione. In esito alla conclusione dell’incidente di costituzionalità in quel giudizio sollevato, definito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 26 maggio 2017, con la quale sono state dichiarate non fondate ovvero inammissibili le questioni prospettate – segnatamente incentrate alla possibilità di una “integrazione” per via giurisdizionale dei tassativi casi di impugnazione revocatoria indicati negli artt. 395 e 396 c.p.c. e richiamati dall’art. 106 del c.p.a. (questione con riguardo alla quale la Corte Costituzionale ha sottolineato che “nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo stato, l’esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo, e che la decisione di prevederla è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco”, approdando alla conclusione per cui nel “nostro ordinamento la riapertura del processo non penale, con il conseguente travolgimento del giudicato, esige una delicata ponderazione, alla luce dell’art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi, e tale ponderazione spetta in via prioritaria al legislatore) – con sentenza n. 12 del 2017, l’Adunanza Plenaria ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto fuori dai casi tassativamente previsti dall’ordinamento.
2.4. Giova precisare, altresì, che anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuove disposizioni recate dall’45, comma 17 del d. lgs n. 80 del 1998 prima e poi dall’art. 69, comma 7 del T.U. n. 165 del 2001, per come interpretate dalla giurisprudenza sopra richiamata, aveva già avallato tale orientamento, ritenuto coerente con le esigenze organizzative connesse al passaggio da una giurisdizione all’altra delle controversie in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato (Cort. Cost., ord. nn. 214/2004; 213/2005; 382/2005; 197/2006).
2.5. Da ultimo, con la sentenza n. 6 del 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, confermando la legittimità della disposizione.
2.6. Nello specifico, ai fini che in questa sede rilevano, con tale pronuncia è stato ribadito che nelle sentenze della Corte EDU (richiamate anche dalla difesa dell’odierna ricorrente) non è rinvenibile la sussistenza di un contrasto intrinseco dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 con le disposizioni cristallizzate nella CEDU, essendo stata, invece, accertata, “in primo luogo, la violazione del diritto dei ricorrenti all’equo processo, non essendo stato loro consentito, in concreto, di accedere a un tribunale, dal momento che il termine dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, prima interpretato dalla giurisprudenza come termine di proponibilità dell’azione davanti al giudice amministrativo con salvezza di azione davanti al giudice ordinario, è stato poi ritenuto termine di decadenza sostanziale”. La Corte Costituzionale ha, dunque, ulteriormente precisato che: «Secondo la Corte EDU, il mutamento di indirizzo giurisprudenziale (e non il termine previsto dalla norma, “finalizzato alla buona amministrazione della giustizia” e “in sé non eccessivamente breve”) ha impedito ai ricorrenti di ottenere tutela, nonostante avessero “adito i tribunali amministrativi in completa buona fede e sulla base di un’interpretazione plausibile delle norme sulla ripartizione delle competenze”» (cfr. anche sentenza C. Cost. n. 123 del 2017).
2.7. In tale quadro, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018 ha fornito anche un importante criterio idoneo ad orientare nell’applicazione dell’art. 69 sopra richiamato, sottolineando che: «L’assunto da cui muove la Corte EDU − e cioè l’effetto sorpresa derivante dal mutamento giurisprudenziale nell’interpretazione della norma − potrebbe condurre, semmai, sussistendone i presupposti, all’applicazione dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile, attualmente disciplinato dall’art. 37 del d.lgs. n. 104 del 2010».
2.8. Nella fattispecie, come esposto nella narrativa in fatto, vengono in rilievo pretese riferite al periodo 1 agosto 1981- 31 dicembre 1997 ed il ricorso è stato proposto solo nel 2006, quando ormai era irrimediabilmente decorso il termine di decadenza sopra indicato.
2.9. Né sussistono i presupposti nel caso che ne occupa per poter ravvisare la sussistenza di un errore scusabile idoneo a fondare il riconoscimento del beneficio della rimessione in termini, dovendosi evidenziare che – come già evidenziato nei capi che precedono– la giurisprudenza della Corte di Cassazione, quanto meno dal 2001 afferma che l’art. 69, comma 7, non pone una questione di riparto di giurisdizione ma di decadenza dall’azione.
3. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività.
4. In considerazione della particolarità delle questioni giuridiche implicate e delle problematiche interpretative evidenziate, il Collegio valuta nondimeno sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 15/03/2018