TAR Campania, Napoli, Sez. II, 17 maggio 2016, n. 2525

Permanenza in servizio sino al compimento del quarantesimo anno effettivo di servizio-Rinuncia al ricorso

Data Documento: 2016-05-17
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 02525/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04450/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4450 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
SALVATORE CONFORTI, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] Musella, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Agostino De [#OMISSIS#] n. 19 presso l’Avv. [#OMISSIS#] Cadeddu (studio legale Lauro);
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “[#OMISSIS#] II”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della nota del Rettore dell’Università degli Studi Napoli “[#OMISSIS#] II” prot. n. 0058706 del 23 maggio 2011, recante il rigetto dell’istanza del ricorrente volta alla permanenza in servizio sino al compimento del quarantesimo anno effettivo di servizio;
b) di ogni atto presupposto, collegato e conseguente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
c) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
d) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Napoli “[#OMISSIS#] II” n. 1871 del 31 maggio 2012, recante il collocamento a riposo del ricorrente per raggiunti limiti di età;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente a permanere in servizio sino al compimento del quarantesimo anno effettivo di servizio. 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso notificato il 20 aprile 2016 e depositato nella stessa data;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Rilevato che, con atto depositato il 20 aprile 2016, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, come integrato dai motivi aggiunti;
Considerato che:
– tale atto di rinuncia risulta essere stato notificato alla controparte ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., e non è stata formulata alcuna opposizione finalizzata alla prosecuzione del giudizio; la rinuncia, pertanto, si presenta regolare ed efficace e di essa va dato atto;
– sussistono giusti motivi, attesa la natura delle questioni oggetto di trattazione, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)