[X] Le commissioni esaminatrici dei concorsi, quali collegi perfetti, devono operare con la partecipazione di tutti i componenti ed il giudizio tecnico ad esse richiesto deve essere reso all’interno della procedura e non posteriormente all’avvenuta chiusura della fase procedimentale esperita. Pertanto, la negativa valutazione dell’elaborato deve risultare collegialmente motivata con la votazione espressa in forma numerica o con valutazione formulata da tutti i componenti la Commissione. La sospensione dell’esito della prima prova scritta per difetto di motivazione non lascia venir meno il potere, in capo all’amministrazione, di riesaminare la vicenda, né la vincola in ordine ai contenuti della rinnovata determinazione, derivando dal decisum giurisdizionale unicamente l’obbligo di supportare la nuova valutazione con adeguata e sufficiente esternazione delle ragioni poste a base di essa. Il principio dell’anonimato nelle procedure concorsuali è diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve effettuare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche solo potenziali, di condizionamenti esterni, rilevandosi pure che esso è principio essenziale, che ha valenza generale ed incondizionata poiché ha lo scopo di assicurare la piena trasparenza della procedura. Qualora si debba procedere, su ordine del giudice, ad una nuova correzione di una prova scritta di un pubblico concorso ormai esaurito è necessario convocare una nuova commissione che dovrà osservare adeguate garanzie di anonimato, quali l’inserimento dell’elaborato da riesaminare fra un numero congruo di elaborati (con un minimo di dieci) estratti fra quelli all’epoca redatti nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio o punteggio con applicazione delle norme e dei criteri all’epoca vigenti.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 17 marzo 2014, n. 1549
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Data Documento: 2014-03-17
Area:
Giurisprudenza
Massima