In sede di valutazione dei singoli candidati, spetta alla Commissione in via esclusiva, nella sua ampia discrezionalità, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 20 febbraio 2008, n. 867; Cons. Stato,Sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2005, n. 3103) al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua. La scelta e la formulazione delle prove concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni tecnico discrezionali di competenza della commissione giudicatrice, come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 19 aprile 2016, n. 1922
Procedura di reclutamento Ricercatore-Valutazione-Discrezionalità tecnica
N. 01922/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2013, proposto dalla Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Bocchetti e [#OMISSIS#] Landolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Lauritano in Napoli alla Via S. [#OMISSIS#] d’Aquino n.67;
contro
Ministero dell’Istruzione e Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11;
nei confronti di
La Rocca Rosa [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via [#OMISSIS#] Console n.3;
per l’annullamento
previa sospensione, del Decreto rettorale n.3527/2012 del 9/11/2012 di regolarità degli atti della procedura per il reclutamento di 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato per tre anni ex art.24 della Legge n.240/2010, nonché dei verbali relativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria della sig.ra La Rocca;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di documentazione;
Visti i motivi aggiunti avverso il verbale del Consiglio di Dipartimento di Pianificazione e scienze del territorio del 22/11/2012, del verbale n.905 del 13/12/2012 e della Delibera n.26 del 28/12/2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame la sig.ra [#OMISSIS#] espone di essere architetto già dottore di ricerca in Ingegneria delle reti civili e dei sistemi territoriali e di aver partecipato alla selezione pubblica per il reclutamento di 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di anni 3 per il settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università “[#OMISSIS#] II”. Al termine della selezione alla ricorrente venivano assegnati p.83,0/100 risultando seconda graduata dopo la controinteressata La Rocca con p.86,0/100.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita depositando documentazione; la controinteressata ha dedotto l’infondatezza della domanda cautelare, l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito, replicandosi ai singoli motivi di ricorso.
Con motivi aggiunti sono stati poi impugnati il verbale del Consiglio di Dipartimento di Pianificazione e scienze del territorio del 22/11/2012, del verbale n.905 del 13/12/2012 e della Delibera n.26 del 28/12/2012.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente deduce la violazione degli artt.2 e 3 del DM n.243/2011 e degli artt.13 e 14 del D.R. n.3752 del 30/12/2011, nonché l’eccesso di potere e la disparità di trattamento, formulandosi in sede di motivi aggiunti richiesta di risarcimento dei danni.
2. In via preliminare la Sezione osserva che, in sede di valutazione dei singoli candidati, spetta alla Commissione in via esclusiva, nella sua ampia discrezionalità, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867; Cons. Stato, IV, 30.5.2007, n.2781; T.A.R. Toscana, I, 27.6.2005, n.3103) al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua. La scelta e la formulazione delle prove concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni tecnico discrezionali di competenza della commissione giudicatrice, come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Molise, 20.3.2007, n.167; T.A.R. Marche, 23.3.2001, n.338; Consiglio Stato , sez. V, 07 novembre 1990 , n. 762).
2.1 Nello specifico rileva poi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la peculiarità che la procedura selettiva in questione – per come rivolta al conferimento di un posto di ricercatore a tempo determinato e non a tempo indeterminato – era finalizzata all’approvazione di una graduatoria degli idonei e che all’Amministrazione si è consentito di procedere alla chiamata senza attenersi alla graduatoria finale del concorso, non trattandosi di scelta vincolante bensì di una nomina volta a premiare il candidato più meritevole. Dunque, se anche dovesse propendersi per la fondatezza delle censure come inerenti l’attribuzione del punteggio, all’Amministrazione sarebbe comunque consentito optare per la scelta di altro candidato idoneo.
3. A prescindere dal profilo di inammissibilità del ricorso, a parere del Collegio appaiono destituiti di fondamento i rilievi che vengono mossi in sede ricorsuale circa la documentazione esibita dalla La Rocca: quest’ultima vantava 5 contratti di docenza in luogo dei 4 esibiti dalla ricorrente, a 4 dei 5 contratti andavano riconosciuti 9 crediti formativi ed anche per il contratto del quale si è opinata la mancata conclusione, il medesimo era terminato al 22/1/2012 e legittimamente è stato ritenuto oggetto di valutazione. Parimenti la controinteressata ha documentalmente dimostrato di essere stata membro di Commissioni di esame e di aver svolto attività di supporto alla didattica del corso universitario di Tecnica Urbanistica, ragion per cui non possono certamente ritenersi integrati gli estremi del macroscopico errore logico che – si è detto – costituisce l’unica ipotesi in cui il giudice della legittimità può sovrapporre il proprio sindacato alle determinazioni dell’Amministrazione.
3.1 Anche quanto ad attività di formazione e ricerca è stata acquisita agli atti del giudizio prova che le borse di studio conseguite dalla La Rocca erano due: una biennale ed una annuale; a tali tre anni di ricerca – e non di mera collaborazione scientifica – vanno poi aggiunti i cinque anni di assegno di ricerca ed i contratti di collaborazione scientifica. Similmente, in termini di realizzazione di attività progettuale, la controinteressata ha provato documentalmente le attribuzioni del carico di lavoro conferite in ciascun gruppo di lavoro, così come ha fornito dimostrazione della partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e dell’attività di coordinamento quando è stata prestata, nonché degli interventi a convegni anche in qualità di relatore.
4. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato per come infondato.
Sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla segreteria di darne comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)