La previsione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve ritenersi applicabile ai rapporti di coniugio, dovendosi a tale riguardo considerare che se l’affinità presuppone il coniugio, allora la ragione di incompatibilità riferita all’affinità vale, a maggior ragione, per il coniugio.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 19 aprile 2017, n. 2145
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Incompatibilità-Rapporto di coniugio
N. 02145/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Lofoco, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;
contro
l’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria per legge alla via A. Diaz, 11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Forte, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spasiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 110;
per l’annullamento
del verbale della seduta del Senato Accademico del 27 giugno 2016 – Delibera n. 059, nel quale è stato espresso parere favorevole in merito alla chiamata di professore di seconda fascia in settore scientifico – disciplinare diverso da quello di afferenza di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
della determinazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, oggi denominata Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, di convocazione – prot. n. 8784/II/8 del 23/01/2017 – del Consiglio di Dipartimento, per lunedì 30 gennaio 2017, alle ore 12.00, con il seguente ordine del giorno: Programmazione punti-organico 2017. Richiesta copertura di seconda fascia;
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque collegato;
nonché per l’accertamento del diritto di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ad essere valutata immediatamente, e comunque a non essere pretermessa rispetto ad altri docenti di altri settori, in ottemperanza alle regole autodeterminate dall’Università;
nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 marzo 2017:
del verbale n. 2 del Consiglio di Dipartimento dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” del 30 gennaio 2017, inerente alla Programmazione punti-organico 2017 – Richiesta di copertura posti di seconda fascia;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque collegato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] Forte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che con il ricorso introduttivo del presente giudizio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati e per l’accertamento del proprio diritto ad essere valutata immediatamente, e, comunque, a non essere pretermessa rispetto ad altri docenti di altri settori, ai fini delle procedure di chiamata per il reclutamento dei professori di seconda fascia indette dall’ Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” – Napoli.
Ritenuto che la ricorrente ha rappresentato, sotto il profilo fattuale:
di essere ricercatore universitario, SSD Scienza e Tecnologia dei Materiali ING-IND 22, presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore di propria afferenza relativamente alla seconda fascia;
di aver presentato sin dal mese di marzo 2016 richieste di accesso ad atti e documenti per comprendere lo stato della propria posizione in vista della programmazione per l’assegnazione di posti di professore di I e di II fascia riferiti al settore scientifico di afferenza, ottenendo risposte parziali dall’Ateneo resistente;
che, con nota del 3 giugno 2016, l’Arch. [#OMISSIS#] ha sollecitato l’Ateneo a determinarsi secondo il “Piano idoneità professori associati” di cui al decreto n. 7 del 21 marzo 2014, come ratificato dal Consiglio di Dipartimento nel verbale n. 03 dell’8 aprile 2014 ed in conformità al principio espresso nel verbale del Consiglio di Dipartimento n. 7 del 28 luglio 2015. In particolare – in vista della convocazione per il 10 giugno 2016 del Consiglio di Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, il quale avrebbe dovuto approvare (punti 10 e 11 dell’ODG) le chiamate di docenti idonei in procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 di n. 1 posto di professore di II fascia per il SSD ICAR/22 e di n. 1 posto di professore di I fascia per il SSD ICAR 18 – l’interessata ha sottolineato l’ordine cronologico previsto nel decreto n. 7 del 21 marzo 2014, ratificato con il verbale dell’8 aprile 2014 (nel quale, al n. 2 della c.d. “programmazione futura” è stato indicato il settore SC 09/D1, SSD ING-IND/22, di propria afferenza) e rimarcato l’operatività del principio dell’alternanza dei settori scientifico disciplinari, stabilito dall’Ateneo nelle precedenti determinazioni quale criterio orientatore da seguire nell’attività di programmazione;
che, in data 15 marzo 2016, il Consiglio di Dipartimento ha individuato quale candidato da sottoporre a valutazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 per il posto di n. 1 professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare ICAR/22 ESTIMO la dott.ssa [#OMISSIS#] Forte ed ha designato la relativa commissione;
che, tuttavia, tale settore scientifico di afferenza della Dott.ssa Forte rientrava nella c.d. “Programmazione futura” al numero 3, successivo, dunque, sia al settore SC 08/C1, SSD ICAR/12 “Tecnologia dell’architettura” sia al settore SC 09/D1, SSD ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei materiali”, per i quali la procedura valutativa ex art. 24, comma 6 della l. n. 240 del 2010 avrebbe dovuto, pertanto, essere svolta prioritariamente;
che, successivamente, l’Arch. [#OMISSIS#] ha proposto distinto ricorso innanzi a questo Tribunale, iscritto al numero di r.g. 4399/2016, avverso il diniego di accesso e per l’accertamento del diritto a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e, nell’ambito del relativo giudizio, l’amministrazione ha depositato una nota della Seconda Università degli Studi di Napoli -prot. n. 139621 del 15 novembre u.s.- ed un estratto del verbale del Senato Accademico del 27 giugno 2016, comunque asseritamente inidonei a consentire una conoscenza piena delle determinazioni di interesse;
che, peraltro, il 23 gennaio 2017, l’Arch. [#OMISSIS#] ha avuto conoscenza della convocazione del Consiglio di Dipartimento per lunedì 30 gennaio 2017, ore 12.00, avente ad oggetto la “Programmazione punti-organico 2017. Richiesta copertura di seconda fascia (punto riservato ai professori di I e II fascia)”;
che gli sviluppi procedimentali sopra descritti determinerebbero un pregiudizio diretto sulle proprie aspettative ad una progressione di carriera in applicazione dell’art. 24, comma 6 sopra richiamato che consente a coloro che, come la ricorrente, versano di determinate condizioni di partecipare, entro l’arco temporale legislativamente previsto, ad una procedura semplificata per l’accesso al ruolo dei professori universitari.
Considerato:
che avverso gli atti gravati la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in particolare, il contrasto delle determinazioni adottate con i principi ai quali deve conformarsi l’attività di programmazione per il reclutamento dei professori di seconda fascia, tra i quali, in primis, quello incentrato sull’ordine cronologico di individuazione dei settori concorsuali e scientifico disciplinari e quello di alternanza tra i settori scientifico disciplinari, ai quali l’amministrazione si è autovincolata;
che, successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 marzo 2017, l’Arch. [#OMISSIS#] ha impugnato anche il verbale n. 2 del Consiglio di Dipartimento dell’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto la “Programmazione punti-organico 2017”, nella quale il settore di propria afferenza (ING-IND 22) non è stato considerato;
che avverso tale determinazione la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alle diverse figure sintomatiche, rappresentando il pregiudizio diretto conseguente a tali scelte, stante la preclusione della possibilità di accedere alla valutazione di cui all’art. 24, comma 6 della l. n. 240 del 2010 per la nomina a professore di seconda fascia;
che l’Ateneo intimato si è costituito in giudizio, concludendo per la reiezione del ricorso anche tenuto conto della circostanza che la ricorrente è moglie del Prof. [#OMISSIS#] Apicella, docente del Dipartimento nello stesso SSD ING-IND 22, e con conseguente operatività della preclusione ad essere destinataria di una procedura di chiamata;
che si è costituita in giudizio anche la controinteressata, Dott.ssa [#OMISSIS#] Forte, sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse – tenuto conto della circostanza che, in applicazione dell’art. 18 della l. n. 240 del 2010, l’Arch. [#OMISSIS#] non può essere destinataria di alcuna procedura di chiamata indetta dall’Ateneo resistente – nonché di irricevibilità per tardività e di inammissibilità sotto ulteriori profili, concludendo per la reiezione del gravame, in quanto, comunque, infondato. Con riferimento, inoltre, al ricorso per motivi aggiunti, la controinteressata ha richiesto la propria estromissione dal giudizio, non venendo in rilievo l’impugnazione di atti correlati alla propria posizione giuridica soggettiva;
che alla camera di consiglio del 4 aprile 2017, fissata per la trattazione della domanda interinale avanzata dalla ricorrente, il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, provvedendo agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.;
che sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti si palesano inammissibili;
che merita accoglimento l’eccezione formulata dalla difesa della controinteressata, incentrata sulla carenza di interesse della ricorrente;
che, infatti, come inequivocabilmente emerge dalla documentazione in atti, la pretesa sostanziale azionata è incentrata sull’asserito diritto della ricorrente ad accedere ad una procedura di chiamata indetta dall’Ateneo resistente ai sensi dell’art. 24, comma 6 della l. n. 240 del 2010, versando nelle condizioni previste da tale disposizione;
che, tuttavia, come correttamente rilevato sia dall’Ateneo resistente sia dalla controinteressata, sussiste nella fattispecie una preclusione “a monte” al soddisfacimento di tale pretesa, trovando applicazione anche per le procedure di chiamata ex art. 24, comma 6 sopra richiamato le cause di incompatibilità declinate dall’art. 18 del medesimo testo normativo;
che, infatti, non è in contestazione che la ricorrente sia legata da rapporto di coniugio con un professore (Prof. [#OMISSIS#] Apicella), ordinario in servizio presso il medesimo Dipartimento, peraltro nello stesso settore scientifico disciplinare ING-IND 22;
che l’art. 18, comma 1, lett. b) della l. n. 240 del 2010 dispone: “in ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata (…)”;
che le disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia di chiamata dei professori di prima e seconda fascia precludono la possibilità di partecipazione alle procedure di chiamata di coloro che “abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata”;
che, come chiarito dall’univoca giurisprudenza, la previsione dell’art. 18 sopra richiamata deve ritenersi applicabile ai rapporti di coniugio, dovendosi a tale riguardo considerare che se l’affinità presuppone il coniugio, allora la ragione di incompatibilità riferita all’affinità vale, a maggior ragione, per il coniugio (cfr., Cons. St., sez. VI, n. 1270 del 2013; T.A.R. Abruzzo, n. 703 del 2012; cfr. anche la sentenza di questa Sezione n. 2748 del 2013);
che, come chiarito dal Giudice d’appello, le incompatibilità individuate nell’art. 18 sopra richiamato trovano applicazione, inoltre, anche con riferimento alle chiamate disciplinate dall’art. 24, comma 6 del medesimo testo normativo, tenuto conto della ratio sottesa alla previsione (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 4704 del 2016);
che non conferente risulta il riferimento di parte ricorrente alla sentenza di questa Sezione n. 5234 del 2016, stante la diversità della fattispecie oggetto di quel giudizio rispetto a quella che ne occupa, tenuto conto sia della circostanza che, per le ragioni rappresentate nella parte motiva della prefata pronuncia, la scelta operata “a monte” dall’Ateneo resistente in quel giudizio (Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) escludeva in radice la configurabilità di un vulnus alle garanzie di imparzialità e di non alterazione della par condicio tra i candidati (stante la determinazione di procedere alle chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6 di tutti i candidati versanti nelle condizioni normativamente previste), sia delle disposizioni regolamentari approvate da quell’Ateneo;
che, peraltro, anche in quella pronuncia questa Sezione ha espressamente avallato l’opzione interpretativa favorevole all’applicazione delle cause di incompatibilità de quibus in tutte le ipotesi in cui sussista, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una limitatezza delle risorse rispetto al numero dei candidati “interni” all’ateneo che versano nelle condizioni previste dall’art. 24, comma 6;
che, pertanto, la preclusione della possibilità di accedere alle procedure di chiamata indette dall’Ateneo resistente ai sensi dell’art. 24, comma 6 auspicata dalla ricorrente è a quest’ultima in radice preclusa dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, con la conseguenza che sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti si palesano inammissibili per carenza di interesse;
che il Collegio valuta nondimeno sussistenti, in considerazione delle difficoltà interpretative poste dalla normativa di riferimento, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, dichiara inammissibili per carenza di interesse sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 19/04/2017