TAR Campania, Napoli, Sez. II, 19 luglio 2016, n. 3866

Equiparazione tecnico laureato e funzionario tecnico/collaboratore tecnico-Riconoscimento anzianità di servizio-Termini

Data Documento: 2016-07-19
Area: Giurisprudenza
Massima

La Corte costituzionale ha più volte chiarito che “il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale” e che “ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico” (Corte Cost., 12 giugno 1991, n. 277), riconoscendo cosi la legittimità costituzionale di quelle scelte legislative tese a razionalizzare e uniformare situazioni ordinamentali formalmente distinte ma in realtà caratterizzate da omogeneità di funzioni (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63; 23 dicembre 1993, n. 455); Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2000, n. 921).
La figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3655 del 2012 proposto dalla Dott.ssa Pedullà [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via Cuma n.28; 
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11; 
per l’annullamento
della nota n.18639/12 di rinvio alla precedente nota n.33669/08 di rigetto dell’istanza ex art.103 del DPR n.382/1980.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la costituzione con deposito di documentazione della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Vista la memoria della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO
Espone parte ricorrente di essere ricercatore confermato a tempo pieno dal 13/10/2003 in servizio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e di aver con istanza del 25/6/2008 richiesto il riconoscimento del servizio prestato dall’1/2/1990 al 30/6/1994 quale collaboratore tecnico, dall’1/7/1994 all’8/8/2000 quale funzionario tecnico, dal 9/8/2000 al 30/12/2000 quale funzionario tecnico livello economico D 2 e dal 31/12/2000 al 16/10/2003 quale funzionario tecnico livello economico D 3 – il tutto per complessivi anni 13 e mesi 8 – ciò anche ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.191 del 2008. Dopo il preavviso di rigetto di cui alla nota n.33669/08 motivato con il mancato rispetto del termine di cui all’art.103, comma 4 del DPR n.382/80, solo a seguito di sollecito di parte ricorrente è stata adottata la nota oggetto di impugnazione.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso depositando documentazione e successivamente deducendo circa l’acquiescenza al provvedimento amministrativo, l’errata interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n.191/2008 e la prescrizione del diritto.
All’udienza pubblica del 19 luglio 2016 il ricorso è stato introitato in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.103 del DPR n.382/1980, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Il Collegio premette che l’esposizione in fatto trova conferma nelle emergenze processuali (cfr. in particolare certificati di servizio allegati al ricorso) e che la vicenda dedotta in giudizio riguarda l’effettiva portata pratica della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art.103, terzo comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività di servizio effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. In proposito si ritiene ormai da parte della giurisprudenza (cfr. TAR Abruzzo, Aquila, 13.2.2014, n.135; TAR Friuli Venezia [#OMISSIS#], 17.10.2013, n.511), peraltro condivisa anche dalla Sezione (20.11.2014, nn.6021, 6025, 6026, 6027 e 6028; 4.2.2013, n.705; nn.27662/2010, 27663/2010 e 27666/2010), che la figura del funzionario tecnico abbia in via generale sostituito quella del tecnico laureato, prevista nell’ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980, e che, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica derivi dallo stesso diritto attribuito ai tecnici laureati dal citato art.103 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale.
3. Va innanzitutto sgombrato il campo dall’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa erariale, che ripercorre la tesi sposata dall’amministrazione nell’atto di diniego e che non trova alcun convincente fondamento nella legge.
3.1 Se è vero che il quarto comma dell’art. 103 cit. stabilisce che “il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo”, per un consolidato indirizzo interpretativo, condiviso dalla Sezione (cfr. 11.6.2014, n.3221; 4.2.2013, n.705; 20.12.2010, n.27663) e da cui non vi è ragione per discostarsi, il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria “essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità” (cfr. Cons. Stato, VI, 21.10.2011, n.5668; 27.7.2011, n. 4494; 3.2.2004, n.328; il riferimento è all’abrogato art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
Invero, la giurisprudenza ha chiarito il rilievo da attribuire al termine annuale previsto dall’art. 103, quarto comma, precisando quanto segue: “in ragione della eterogeneità dei servizi valutabili e delle Amministrazioni con cui i docenti hanno intrattenuto i rapporti di lavoro, in deroga ai principi generali il legislatore delegato ha previsto l’onere per il professore di curare l’esibizione all’Università della relativa documentazione. Fin quando il professore non presenta la domanda con la relativa documentazione, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica. A seguito della acquisizione della documentazione, l’Università deve poi rideterminare lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pre-ruolo e deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza. Ciò comporta che, finché non adempia l’onere previsto dal quarto comma dell’art. 103, per il professore si producono le seguenti conseguenze sfavorevoli: – comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili; – per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi (Cfr. Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2647; Sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1224; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 756)” (così Cons. Stato, VI, n.328/2004 cit.; nei medesimi termini, Cons. Stato, VI, n. 4494/2011 cit. e 6.5.2013, n. 2412).
4. In secondo luogo, deve essere parimenti disattesa l’eccezione di prescrizione opposta dalla difesa erariale, in via subordinata, in relazione sia all’anzianità pregressa sia agli emolumenti arretrati. Infatti, poiché la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avanzata ai sensi del citato art. 103, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., e poiché le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 27663/2010 cit.), l’istanza (interruttiva) del ricorrente presentata il 25 giugno 2008, come pure la domanda giudiziale in esame, risultano ampiamente proposte nel rispetto di entrambi i termini di prescrizione, non potendo evidentemente la prescrizione decorrere prima dell’immissione in ruolo quale ricercatore confermato, avvenuta in data 13 ottobre 2003, ossia prima che il diritto alla ricostruzione di carriera e quello connesso alle relative differenze retributive possano essere fatti valere (cfr. art. 2935 c.c.).
5. Venendo al caso specifico di cui al presente ricorso, ove parte ricorrente formula le proprie pretese con riguardo al periodo di mansioni svolte quale collaboratore tecnico dall’1/2/1990 al 30/6/1994 e funzionario tecnico dall’1/7/1994 al 16/10/2003, questo Organo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni della giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, VI, 6.5.2013, n.2412) che ha evidenziato come, in relazione alla qualifica funzionale di collaboratore tecnico (al di là del mero dato formale dell’iscrizione nell’ambito dei cc.dd. ‘ruoli tecnici’), non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono a base della richiamata sentenza costituzionale e, poi, dell’avvio di procedure di reclutamento a carattere riservato, nell’ambito delle quali l’iscrizione nei ruoli tecnici e lo svolgimento per un certo tempo di attività di ricerca giustificava la previsione di forme agevolate di transito nei ruoli dei ricercatori universitari. In particolare ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il D.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
5.1 Così, se si ha riguardo ai profili professionali stando a questo decreto sulle “declaratorie”, per l’VIII qualifica, al profilo di funzionario tecnico, accessibile solo mediante laurea specifica, appartengono, tra l’altro, astronomi, tecnici laureati, conservatori di musei, curatori di orti botanici, agronomi, ricercatori degli osservatori e tecnici che siano addetti a programmi di ricerca di base o finalizzata in grado di utilizzare con autonomia strumenti, tecniche e procedure, compiti di addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata, nonché compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a programmi di produzioni con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori. Invece, per la VII qualifica, è proprio del profilo di collaboratore tecnico lo svolgimento di funzioni tecniche di collaborazione, in particolare nei programmi di didattica e di ricerca; a tale diversità di attività tipiche – che specificano, per il collaboratore tecnico, il ruolo appunto di collaborazione tecnica nella ricerca proprio dell’VII qualifica, di contro all’autonomia che è propria per la VIII qualifica del tecnico laureato – va riferita la riconoscibilità o meno dei servizi prestati nel ruolo tecnico.
La Corte costituzionale ha più volte affermato, infatti, che “il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale” e che “ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico” (Corte cost., 12 giugno 1991, n. 277), riconoscendo così la legittimità costituzionale di quelle scelte legislative tese a razionalizzare e uniformare situazioni ordinamentali formalmente distinte ma in realtà caratterizzate da omogeneità di funzioni (Corte cost., 17 marzo 1998, n. 63; 23 dicembre 1993, n. 455; Cons. Stato, II, parere 22 novembre 2000, n. 921).
5.2 Del resto, l’equiparazione che ha condotto la Corte costituzionale alla sentenza n. 191 del 2008 riposa sulla considerazione della sostanziale omogeneità, riconosciuta anche dalla legge n. 4 del 1999, dei compiti di ricerca affidati ai tecnici laureati (con tre anni di ricerca) rispetto a quelli propri del ricercatore: omogeneità tale da rendere costituzionalmente non giustificato il diverso trattamento che la disposizione riservava ai tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori. La medesima sentenza ha però avvertito che le funzioni dei tecnici laureati – di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori – sono diverse da quelle dei ricercatori; non solo, ha più volte affermato, anche recentemente, che “nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’essenziale differenziazione tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)”, e che “la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all’altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze”.
5.3 Viceversa, per giurisprudenza ormai consolidata anche di questa Sezione (cfr. ex multis, nn. 971/2016, 3221/2014, 705/2013 e 27663/2010), la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5668/2011 e n.2412/2013).
6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla pretesa concernente il servizio pre-ruolo prestato in qualità di funzionario tecnico, mentre non merita accoglimento per quanto riguarda la pretesa di riconoscimento del servizio prestato in qualità di collaboratore tecnico.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, precisamente del periodo dal 1° luglio 1994 al 16 ottobre 2003.
L’amministrazione resistente va anche condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla data della nomina del ricorrente quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (25 giugno 2008) sino al soddisfo.
Sussistono motivi in ragione della peculiarità della vicenda per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/80, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, e precisamente del periodo dal 1° luglio 1994 al 16 ottobre 2003, e condanna la Seconda Università degli Studi di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovutegli a far data dalla nomina quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 25 giugno 2008 sino al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario
IL SEGRETARIO