TAR Campania, Napoli, Sez. II, 20 luglio 2016, n. 3703

Immissione nel ruolo dei ricercatori confermati ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-07-20
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 03703/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02098/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2012, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spinazzola, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Melisurgo, n. 4; 
contro
la Seconda Università degli Studi di Napoli ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli alla Via Diaz, n. 11; 
per l’annullamento
del decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli n. 214 dell’8 marzo 2012, nella parte in cui riconosce, a far data dal 13 novembre 2011, l’immissione del ricorrente nel ruolo dei ricercatori confermati ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici;
nei limiti dell’interesse, del Decreto Dirigenziale n. 100 del 23/3/2011, con il quale è stato determinato il trattamento economico spettante a [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spinazzola;
della nota della Seconda Università degli Studi di Napoli prot. 6779 dell’8 marzo 2012 recante la comunicazione del provvedimento sub. a);
nonché per l’accertamento del diritto di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spinazzola al riconoscimento del trattamento economico di ricercatore confermato, a far data dal 13 novembre 2011, con conseguente riconoscimento allo stesso del relativo regime retributivo e contributivo e per la condanna della resistente Università al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dallo stesso maturate quale ricercatore confermato a titolo di retribuzione e contribuzione obbligatoria, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Seconda Università degli Studi di Napoli e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spinazzola, ricercatore presso la SecondaUniversità degli Studi di Napoli, ha agito per l’annullamento del decreto del Rettore n. 214 dell’8 marzo 2012, nella parte in cui ha omesso il riconoscimento anche ai fini economici dell’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati a far data dal 13 novembre 2011, nonché degli altri atti in epigrafe indicati, richiedendo, altresì, l’accertamento del proprio diritto al sopra indicato riconoscimento, con conseguente spettanza del relativo regime retributivo e contributivo e, conseguentemente, la condanna dell’Ateneo al pagamento delle somme maturate quale ricercatore confermato a titolo di retribuzione e contribuzione obbligatoria, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all’effettivo soddisfo.
Il ricorrente ha esposto sotto il profilo fattuale:
di essere stato nominato, con D.R. n. 2906 del 29 ottobre 2008, ricercatore universitario in attesa di conferma, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/18 – “Storia dell’Architettura” presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “[#OMISSIS#] Monet” della Seconda Università degli Studi di Napoli a decorrere dal 1° ottobre 2008, assumendo effettivo servizio in pari data;
di essere stato successivamente trasferito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della medesima Università;
che, avendo maturato dal 13 novembre 2011, ai sensi dell’art. 31 del DPR 382/1981, il triennio utile alla conferma in ruolo di ricercatore universitario, è stato sottoposto alla valutazione della Commissione giudicatrice all’uopo nominata che, con verbale del 29 febbraio 2012, ha espresso giudizio positivo in merito alla sua conferma nel ruolo ricercatori;
che, tuttavia, il predetto riconoscimento è stato limitato ai soli fini giuridici, con espressa esclusione del riconoscimento di ricercatore confermato ai fini economici, avendo l’Ateneo ritenuto di applicare il regime introdotto dal d.lgs. n. 78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010, con conseguente “blocco” degli scatti stipendiali fino al 2013 per il personale di cui all’art. 3 d. lgs. 165/2001 che avesse ottenuto una progressione di carriera negli anni 2011, 2012 e 2013.
Avverso i gravati provvedimenti la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la qualificazione della conferma nel ruolo dei ricercatori in termini di progressione di carriera. Nel ricostruire il regime giuslavoristico dei ricercatori universitari, come definito dal d.P.R. 382 del 11/7/1980, parte ricorrente ha sottolineato, tra l’altro, che, il “passaggio” da ricercatore non confermato a ricercatore confermato costituisce, appunto, un atto di conferma nel ruolo di ricercatore già acquisito dal soggetto all’esito dell’espletamento della procedura concorsuale pubblica, che ha consentito all’interessato di ottenere la nomina a ricercatore e la conseguente immissione in servizio nel relativo ruolo, sicché non si determina l’acquisizione di una nuova e distinta posizione lavorativa ovvero un avanzamento di carriera. A fortiori, inoltre, la inapplicabilità, al ricorrente, del blocco stipendiale previsto dal citato art. 9 co. 21 D.L. 78/2010, sarebbe ancora più evidente ove si ritenesse che solo con la conferma il soggetto consegue lo status effettivo di ricercatore universitario, con acquisizione di diritti e prerogative prima non possedute durante il periodo di prova.
Le ulteriori deduzioni si appuntano sulla disparità di trattamento rispetto alle determinazioni assunte in analoghe fattispecie da altri Atenei e, in via di subordine, sull’illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010, ove interpretato nel senso sostenuto dell’Ateneo resistente e, dunque, ritenuto applicabile anche alle ipotesi di conferma in ruolo di ricercatori universitari (all’esito del procedimento di verifica ex art. 31 d.P.R. n. 382 del 1980), per contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1, 3, 4, 36, 38 e 97 Cost. e, in particolare, con il principio del diritto del lavoratore di percepire la giusta retribuzione per l’attività lavorativa prestata.
Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e la Seconda Università degli Studi di Napoli si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
In data 11 luglio 2012 e 10 settembre 2012, la difesa dell’Ateneo resistente ha depositato la documentazione attestante l’avvenuta corresponsione al ricorrente delle somme pretese, conseguenti al riconoscimento ai fini economici della conferma e ricostruzione di carriera.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2016 la causa è stata trattenuta per le decisione.
Alla luce della sopravvenienza sopra rappresentata, costituita dall’avvenuto riconoscimento da parte dell’Ateneo, nelle more della definizione del presente giudizio, della pretesa azionata dal ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, conformemente alla richiesta formulata anche dalla difesa del ricorrente nel corso dell’udienza pubblica.
In considerazione della risalenza del contenzioso e delle incertezze interpretative sussistenti all’epoca dell’introduzione del giudizio, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/07/2016