TAR Campania, Napoli, Sez. II, 23 marzo 2016, n. 1487

Riconoscimento servizio pre-ruolo titolare di assegno di ricerca-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-03-23
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01487/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04588/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4588 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] MAGLIULO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Paparella e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Manzoni n. 109/a; 
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI [#OMISSIS#] II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; 
per l’annullamento
della nota rettorale dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II prot. n. 54312 del 3 maggio 2010, con la quale è stata respinta l’istanza del ricorrente volta a conseguire il riconoscimento, ai fini economici e di carriera, del servizio pre-ruolo prestato in qualità di titolare di assegno di ricerca, e di ogni altro atto alla stessa presupposto, richiamato, connesso, collegato e conseguente, ivi compresa la nota rettorale prot. n. 10241 del 28 gennaio 2010, recante il preavviso di rigetto dell’istanza, nonché per la condanna dell’amministrazione intimata a procedere all’invocato riconoscimento di anzianità ai fini economici e di carriera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato che:
– merita accoglimento l’istanza di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa di parte ricorrente in occasione dell’odierna udienza di discussione della causa, cessazione peraltro condivisa dalla stessa difesa erariale nella memoria depositata in data 19 febbraio 2016;
– infatti, come rappresentato con tale istanza e comprovato dalle emergenze processuali, l’impugnata nota rettorale del 3 maggio 2010 è stata annullata in autotutela con successivo decreto rettorale prot. n. DR/2012/2763 del 9 agosto 2012, con il quale è stato contestualmente attribuito al ricorrente il preteso riconoscimento, ai fini economici e di carriera, del servizio pre-ruolo prestato in qualità di titolare di assegno di ricerca;
Ritenuto, pertanto, che:
– la suddetta evenienza provvedimentale determina la piena soddisfazione della pretesa azionata dal ricorrente, come prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a., con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere;
– sussistono giusti motivi, attesa l’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)