Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Rinuncia del primo classificato alla nomina a ricercatore universitario.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 24 ottobre 2014, n. 5501
Procedura di reclutamento Ricercatore-Improcedibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 05501/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Grasso, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Palma, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, viale Gramsci, n.10;
contro
l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz, n. 11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Esposito, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria di merito compilata il giorno 9.12.13 presso il Dipartimento di ingegneria industriale, nonché dei verbali nn. 1, 2 e 3 redatti dalla Commissione aventi ad oggetto i lavori relativi alla valutazione dei titoli ed il conseguente colloquio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e udito l’avv. [#OMISSIS#] Kivel Mazui per delega dell’avv. [#OMISSIS#] Palma per la parte ricorrente. Nessun difensore comparso per l’Ateneo resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio [#OMISSIS#] Grasso ha impugnato la graduatoria riferita alla selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di tre anni, indetta dall’Ateneo resistente ai sensi dell’art. 24, comma 3 della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia), da svolgere presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati.
2. Avverso la sopra indicata selezione, il ricorrente, in qualità di partecipante alla procedura, ha dedotto censure di violazione di legge, inclusa la lex specialis, nonché di eccesso di potere in relazione alle diverse figure sintomatiche.
3. L’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
4. Con ordinanza collegiale n.1412 del 6 marzo 2014, questa Sezione ha disposto, in applicazione dell’art. 55, comma 10 c.p.a., la sollecita definizione del ricorso nel merito, fissando, a tal fine, la relativa trattazione all’udienza pubblica del 9 ottobre 2014.
5. Con atto depositato in data 4 luglio 2014, la difesa dell’Ateneo ha rappresentato l’avvenuta sottoscrizione da parte del ricorrente, secondo classificato nella graduatoria, del contratto di lavoro subordinato de quo, a motivo dell’intervenuta rinuncia del primo classificato, originario vincitore della selezione; su tali basi, dunque, è stata richiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.; la pretesa del ricorrente, infatti, ha trovato soddisfazione a seguito della sopravvenienza costituita dalla rinuncia del primo classificato, [#OMISSIS#] Esposito, con conseguente incidenza sul presupposto processuale dell’interesse a ricorrere e con preclusione, dunque, di una decisione di merito.
8. In considerazione della natura della controversia il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasanisi, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)