N. 00503/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2011, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Agostino Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Brosca in Napoli, via [#OMISSIS#], n. 92;
contro
la Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz, n. 11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Annunziata, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] in Napoli, via Cilea, n. 39;
[#OMISSIS#] Lucchese, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Lucchese, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
per l’annullamento
del Decreto Rettorale n. 2732 datato 02/12/2010, con il quale, previa certificazione della loro regolarità, sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 2 posti di ricercatore universitario per il SSD med-28 (discipline odontostomatologiche), presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, bandita con Decreto rettorale n. 3008 del 18.12.2009 – avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 99 del 29/12/2009, dichiarandosi vincitori i dottori [#OMISSIS#] Annunziata e [#OMISSIS#] Lucchese, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali ed in ogni caso al medesimo correlati, tra cui: il decreto di nomina della commissione concorsuale (Decreto rettorale n. 1517 del 01/07/2010, in GU IV serie speciale n. 59 del 27.7.2010), la conseguente accettazione dell’incarico da parte del Prof. Guida, verbale n. 1 del 21.9.2010 (riunione telematica di elaborazione dei criteri di giudizio) con allegati, il verbale n. 2 del 5.11.2010 con allegati, il verbale n. 3 del 18-19-20.11.2010; la relazione riassuntiva del 20.11.2010; gli atti di nomina e di assunzione dei predetti dottori [#OMISSIS#] Annunziata (decreto di nomina 2787 del 14/12/2010) e [#OMISSIS#] Lucchese (decreto di nomina 2787 del 14/12/2010).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Seconda Università degli Studi di Napoli, di [#OMISSIS#] Annunziata e di [#OMISSIS#] Lucchese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con DR 3008 del 18.12.2009 la Seconda Università degli studi di Napoli ha bandito un concorso a due posti di ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare med-28 (discipline odontostomatologiche), per il quale hanno presentato domanda di partecipazione 19 candidati, tra cui la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed i Dottori [#OMISSIS#] Annunziata ed [#OMISSIS#] Lucchese.
Con decreto n. 1517 del 01/07/2010, pubblicato nella G.U. 59 del 27/07/2010, è stata nominata la commissione esaminatrice nelle persone dei Professori [#OMISSIS#] Guida (membro interno, designato dalla Facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università di Napoli), [#OMISSIS#] Bonanini, [#OMISSIS#] Arcuri.
In esito alla selezione sono risultati vincitori i candidati [#OMISSIS#] Annunziata e di [#OMISSIS#] Lucchese.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha agito per l’annullamento di tutti gli atti in epigrafe indicati concernenti la procedura de qua, rappresentando una serie di dati di fatto – asseritamente idonei a comprovare la sussistenza di incompatibilità dei componenti della commissione e segnatamente del Presidente, Prof. [#OMISSIS#] Guida, ed uno sviamento dell’attività svolta dall’organo collegiale – e deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge, ed in particolare dell’art. 51 c.p.c. correlato all’art. 97 Cost., stante il conflitto di interessi e la conseguente e correlata violazione dell’obbligo di astensione quanto, in particolare, al Presidente della commissione tenuto conto del rapporto sussistente tra questi ed il controinteressato [#OMISSIS#] Annunziata. Indici rivelatori della contestata violazione sarebbero da ravvisare nelle seguenti circostanze: 1) il rapporto accademico sussistente tra il Prof. Guida ed il Dott. Annunziata, essendo quest’ultimo allievo del primo, oltre che “assistente esclusivo” all’interno del medesimo Dipartimento dell’Ateneo resistente diretto proprio dal Prof. Guida e tenuto conto della circostanza che nelle pubblicazioni prodotte dal controinteressato ai fini della selezione figura il nome del proprio “maestro”; 2) la sussistenza di rapporti di amicizia ed abituali frequentazioni, comprovate dalla dedica contenuta in calce alla tesi di dottorato del controinteressato, cui si assocerebbe anche il legame del padre di quest’ultimo il quale sarebbe stato collaboratore del Presidente della commissione sino al collocamento in quiescenza nel 2010. In tale quadro parte ricorrente ha lamentato anche la distorsione che ne sarebbe scaturita, giacché il Presidente della commissione avrebbe nella sostanza espresso valutazioni in sede di selezione su opere proprie, con il rischio di una influenza sia pure indiretta sugli altri componenti dell’organo collegiale.
Il secondo mezzo di gravame si appunta sulla integrazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni quanto alla determinazione del contributo individuale nelle opere collettanee, avendo la commissione ritenuto di considerare, a tal fine, non solo il primo nome (che individua l’autore) e l’ultimo (che individua il coordinatore) ma anche il secondo nome, in assenza di elementi intrinseci alle pubblicazioni prodotte ovvero di dichiarazioni previamente rese dagli interessati quanto all’apporto individuale ed analitico fornito nello svolgimento dell’opera; l’applicazione di tale criterio avrebbe comportato una alterazione degli elementi di giudizio con penalizzazione della ricorrente, la quale si è giovata in misura molto ridotta rispetto ai controinteressati dell’opzione estensiva determinata dalla commissione.
Con il terzo motivo di ricorso è stata censurata l’integrazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, intervenuta proprio nella fase valutativa e, dunque, non “a monte” della procedura, in violazione della normativa di riferimento. Ciò in quanto: 1) al fine di individuare l’apporto individuale dei candidati nelle opere in collaborazione la commissione ha ritenuto di attribuire rilievo a dichiarazioni rese dal presidente della commissione, compartecipe delle pubblicazioni, in tal modo determinando l’effetto di favorire il controinteressato Dott. Annunziata; 2) la commissione ha ritenuto di sopperire ad una rigorosa verifica dell’apporto individuale di ciascun candidato desumendolo dalla posizione del nome, dalla attività globale e dalla continuità nella ricerca, criteri, questi, non previsti né dalle fonti normative, né dalla lex specialis, né predeterminati dalla commissione. Tale integrazione avrebbe determinato un incremento pari al 180% delle pubblicazioni valutabili e valutate del candidato Dott. Annunziata e del 150% quanto alla posizione della candidata [#OMISSIS#] Lucchese, mentre la ricorrente si sarebbe giovata di tale estensione solo nella misura del 37,5%, con una evidente penalizzazione giacché ove la commissione avesse legittimamente operato, attraverso una attenta e rigorosa verifica dell’apporto individuale, sarebbe emersa la propria posizione di preminenza rispetto agli altri candidati.
Con il quarto motivo di ricorso sono state dedotte articolate argomentazioni al fine di evidenziare l’erroneità delle valutazioni della commissione, stante l’asserita preminenza della ricorrente sia con riferimento ai titoli che con riguardo alle pubblicazioni, tenuto conto, in specie, in relazione a queste ultime, della “netta superiorità matematica” della Dott.ssa [#OMISSIS#] “di tutti gli indici bibliometrici (Impact factor medio e totale; numero di citazioni medie e totali; indice H e tutti gli altri indici calcolati con l’unico metodo accreditato ovvero il software Publish or perish che utilizza il data base Google scholar)”.
Con il quinto mezzo di gravame la ricorrente ha contestato l’inammissibilità di giudizi riferiti alla discussione sui titoli che la commissione ha ritenuto di esprimere sia nelle valutazioni individuali che in quella collettiva in contrasto con la nota MIUR prot. 29 del 6.10.2009, espressamente richiamata nel verbale n. 3. La difesa della ricorrente, inoltre, ha contestato che la separata convocazione di due gruppi di candidati per la discussione ha impedito alla ricorrente di assistere alla illustrazione dei titoli del Dr Annunziata.
Le deduzioni successive si appuntano sulla disparità di trattamento perpetrata dalla commissione nella valutazione delle pubblicazioni dei candidati con esiti svalutativi del profilo scientifico della ricorrente, sulla scarsa afferenza delle pubblicazioni presentate dalla candidata [#OMISSIS#] Lucchese e sul trattamento di maggior favore riservato ai controinteressati.
La Seconda Università degli studi di Napoli si è costituita in giudizio concludendo, con argomentazioni supportate anche dalla produzione di perizie (elaborate su incarico del Prof. Guida nell’ambito del giudizio penale pendente per fatti riferiti alla procedura concorsuale de qua), per la reiezione del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati, [#OMISSIS#] Annunziata e di [#OMISSIS#] Lucchese, i quali pure hanno sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e concluso, con articolate e pertinenti deduzioni, supportate da numerose produzioni documentali, tra cui perizie di parte, per la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 20 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della controinteressata [#OMISSIS#] Lucchese, incentrate sulla nullità della notificazione e su vizi procedurali.
Le eccezioni non meritano accoglimento.
A tal fine, in disparte le controdeduzioni articolate dalla ricorrente, si reputa sufficiente evidenziare: 1) che ai fini dell’ammissibilità del ricorso rileva la notificazione dello stesso entro i termini di decadenza alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati, ferma la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio; 2) che ai fini della verifica della tempestiva notificazione del ricorso assume rilievo per il notificante la data di consegua all’ufficiale giudiziario ovvero all’ufficio postale, conformemente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata dalla stessa difesa della controinteressata; 3) che nella fattispecie il ricorso introduttivo è stato ritualmente e tempestivamente notificato all’Università resistente ed al controinteressato [#OMISSIS#] Annunziata; 4) che la costituzione in giudizio della Dott.ssa Lucchese è idonea, comunque, a sanare eventuali vizi della notificazione eseguita nei confronti di tale controinteressata; 5) che, del pari, la costituzione in giudizio ha efficacia sanante “ex tunc” del vizio che si ascrive alla notificazione del ricorso all’amministrazione, sicché anche con riferimento all’Università (ritualmente costituita in giudizio) non meritano adesione le argomentazioni della difesa della controinteressata e ciò a prescindere dall’orientamento espresso dalla giurisprudenza del Giudice d’appello secondo il quale “il riconoscimento dell’autonomia universitaria, che non ha in alcun modo toccato la natura pubblica delle Università (L. n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica), non ha fatto venire meno la regola, già presente, della domiciliazione legale delle Università presso l’Avvocatura dello Stato” (in termini, Cons. St. Sez. VI, 10-10-2006, n. 6016); 6) che non consta, alla luce della documentazione versata in atti, che l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 12 ottobre 2012 sia stata accolta e, anzi, proprio a pag. 12 del ricorso introduttivo si rappresenta che tale istanza è stata respinta, sicché non emerge alcuna tardità quanto all’impugnazione degli atti indicati nel “quarto motivo di nullità” articolato dalla difesa della controinteressata a pag. 4 dell’atto di costituzione depositato in data 14 marzo 2011, dovendosi anche evidenziare che, in ogni caso, gli effetti lesivi della sfera giuridica della ricorrente non potevano che essere apprezzati all’esito della selezione; 7) che l’interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura concorsuale di un candidato che abbia partecipato alla selezione, così differenziando la propria posizione rispetto a quella di un qualsiasi interessato che aspiri, di fatto, a partecipare ad una futura selezione, è idoneo a radicare la legittimazione ad agire, in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento.
Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di soffermarsi sulla deduzione articolata dalla controinteressata in merito alla sussistenza di una causa di esclusione della ricorrente, ravvisata nella indicazione non veritiera da parte di quest’ultima, all’atto della presentazione della domanda, del possesso di un titolo e segnatamente della titolarità di un brevetto mai rilasciato, essendo stata presentata solo la relativa domanda (i cui estremi identificativi figurano nella stessa dichiarazione). La deduzione, ove finalizzata a sortire un effetto paralizzante dell’impugnativa, comunque non emergente dall’atto, avrebbe dovuto essere dedotta con ricorso per motivi aggiunti, sicché si palesa, a tal fine, inammissibile, stante, peraltro, l’insuscettibilità di accedere ad una diversa qualificazione dell’atto di costituzione in giudizio della controinteressata contenente tale contestazione, non notificato alle parti.
Del pari, va dichiarata l’inammissibilità delle censure articolate dalla difesa di parte ricorrente con le memorie prodotte successivamente alla scadenza del termine di impugnazione, nelle parti in cui integrano deduzioni nuove e non mere specificazioni di quelle tempestivamente proposte.
Il Collegio può, dunque, procedere all’esame del ricorso nel merito.
Il primo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 51 c.p.c. correlato all’art. 97 Cost..
In termini generali, le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa quale applicazione dell’obbligo costituzionale d’imparzialità (maxime alla materia concorsuale), rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica allo scopo di tutelare l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell’omessa astensione di chi versi in patente conflitto d’interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell’organo giudicante (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, 02-04-2014, n. 1577).
Nella fattispecie oggetto di giudizio, la difesa della ricorrente ha riferito, peraltro con formulazione dubitativa (pagg. 8 ss. nelle quali ricorre frequente il verbo “pare” nel senso di sembrare e, dunque, senza connotazioni di certezza quanto alle affermazioni pure riportate a sostegno della deduzione diretta a contestare l’asserito conflitto di interessi del presidente della commissione, Prof. [#OMISSIS#] Guida ed il conseguente obbligo di astensione) una serie di circostanze di fatto senza fornire alcun oggettivo elemento di riscontro a supporto di tale rappresentazione. Anche nell’ipotesi in cui effettivamente il controinteressato fosse figlio di un professore che in passato ha collaborato con il Prof. Guida, appartenendo alla medesima comunità scientifica, ciò non varrebbe, comunque, ad integrare una ipotesi di incompatibilità, in assenza di ulteriori elementi idonei a comprovare l’esistenza di una abitualità di frequentazioni. Per completezza di analisi, il Collegio ritiene di evidenziare che analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all’altra controinteressata, [#OMISSIS#] Lucchese, risultando ingiustificata in quanto, appunto, all’evidenza irrilevante, la circostanza che tale candidata “pare sia figlia della Prof.ssa Kanduc che vanta recenti collaborazioni anche con A. Guida, e con il Prof. [#OMISSIS#]” (pag. 13 del ricorso introduttivo).
Del pari, alcun rilievo può essere riconnesso al ruolo di Direttore del Dipartimento di Discipline Odontostomatologiche che il Prof. Guida riveste, non sussistendo alcuna preclusione per il titolare di tale incarico alla nomina quale membro interno della commissione di concorso, conformemente alla disciplina vigente applicabile alla fattispecie, dovendosi anche rimarcare che emerge per tabulas che tale nomina è avvenuta su proposta dei professori ordinari del SSD MED/28 della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il Collegio evidenzia, inoltre, che mentre in base all’orientamento della giurisprudenza amministrativa ancora prevalente all’epoca di svolgimento della selezione de qua (puntualmente e correttamene richiamato dalle difese dell’Università resistente e dei controinteressati), i rapporti di collaborazione accademica ed istituzionale non erano mai suscettibili di integrare, di per sé considerati, un conflitto di interessi, nella giurisprudenza successiva, che può ritenersi attualmente consolidata, anche tale tipologia di rapporti è suscettibile di assumere rilevanza ai fini che ne occupano in ipotesi di comunanza di interessi che trascendono la tipica dinamica dei rapporti tra docente e allievo, evidenziando la sussistenza di cointeressenze primariamente anche se non esclusivamente di carattere economico.
Orbene, dal complesso delle circostanze in atti non risulta che le forme di collaborazione aventi ricadute economiche fra il prof. Guida e il dottor Annunziata presentassero una consistenza tale da configurare un sodalizio professionale.
Il Collegio deve, tuttavia, richiamare un indirizzo interpretativo ancora più recente rispetto all’epoca di svolgimento della procedura che riguarda con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specie se caratterizzate dai connotati della sostanziale esclusività, valorizzando i generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare anche l’attività valutativa svolta dalle commissioni di concorso (cfr.: Cons. Stato, VI, 18 luglio 2014, n. 3850). A tale orientamento il Collegio aderisce.
Ciò con la conseguenza che anche la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati rappresenti ex se un indice difficilmente superabile della sussistenza di un rapporto suscettibile di ingenerare il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità.
Pur, dunque, con la precisazione – che si ritiene di ulteriormente ribadire – che all’epoca di svolgimento della procedura in contestazione, alla stregua sia della disciplina normativa di riferimento in materia di procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari sia del prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, i rapporti di collaborazione accademica e scientifica non costituivano, di per sé considerati, circostanze ritenute idonee a comprovare la sussistenza di un conflitto di interessi (con conseguente obbligo di astensione) il Collegio ritiene fondata la censura in esame.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, infatti, il controinteressato ha presentato ai fini della selezione quasi esclusivamente pubblicazioni nelle quali figurano sia il proprio nome sia quello del presidente della commissione, Prof. [#OMISSIS#] Guida, dato al quale si associano le ulteriori evidenze emergenti dal curriculum del Dott. Annunziata circa la costanza ed intensità dei rapporti scientifici ed accademici.
Tale vizio genetico è evidentemente idoneo a riverberarsi con efficacia viziante sull’intera sequenza degli atti posti in essere dalla commissione, sino alla finale individuazione del candidato vincitore, vendo in rilievo un collegio perfetto per il quale non farsi ricorso al principio della c.d. prova di resistenza.
Il secondo motivo di ricorso – con il quale è stata contestata la illegittima integrazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni quanto alla determinazione del contributo individuale nelle opere collettanee avendo la commissione ritenuto di considerare, a tal fine, non solo il primo nome (che individua l’autore) e l’ultimo (che individua il coordinatore) ma anche il secondo nome – non merita accoglimento.
L’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009, recante i “Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario” – applicabile ratione temporis alla procedura in contestazione – nel definire i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, individua, all’art. 3, comma 2, lett. d), la “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”.
L’ordine in cui compaiono i nomi degli autori nelle pubblicazioni scientifiche costituisce invero uno dei criteri generalmente riconosciuti in specie quanto alle pubblicazioni nei settori, quali quello in esame, caratterizzati dallo svolgimento di ricerche in team.
Nessuna disposizione vincolava la commissione a prendere in considerazione esclusivamente il primo e l’ultimo dei nomi emergenti dalle pubblicazioni prodotte al fine di vagliare l’apporto individuale, essendo la collocazione generalmente riportata in ordine di rilevanza del contributo fornito dagli autori, salvo quanto all’indicazione dell’ultimo nome che, di regola, individua il curatore o coordinatore dell’opera.
In tale quadro, la fissazione di un criterio predeterminato da applicare, ovviamente, alle valutazioni di tutti i candidati, che considera anche il secondo nome che figura nella pubblicazione non appare, invero, né illogico né incongruo, potendosi ascrivere tra “i criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento” di cui alla sopra indicato art. 3.
Si evidenzia, tuttavia, che la particella “anche” che figura nella disposizione, lungi dal consentire l’introduzione di criteri non oggettivi e non emergenti aliunde dalla documentazione prodotta dai candidati concorre a definire le modalità di determinazione analitica dell’apporto individuale che costituisce, comunque, un onere dei candidati attestare attraverso proprie dichiarazioni, ove non emergente dal contenuto intrinseco delle pubblicazioni.
Se, dunque, è consentito alle commissioni introdurre dei criteri predeterminati, certi ed oggettivi fondati su regole costituenti consolidate prassi nella comunità scientifica di riferimento ciò che non è consentito è il ricorso a presunzioni ovvero a integrazioni soggettive postume suscettibili, tra l’altro, di alterare la par condicio tra i candidati.
Su tali basi, dunque, illegittimamente la commissione ha ritenuto di poter risalire alla determinazione dell’apporto individuale desumendolo in via indiretta dalla attività globale e dalla continuità nella ricerca. Né soccorrono, al fine di addivenire a diverse conclusioni, i riferimenti alle previsioni del medesimo art. 3 sopra richiamato, che al comma 3, nel richiamare la “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa” individua autonomi elementi di giudizio.
Del pari, non è consentito alla commissione introdurre elementi postumi di carattere soggettivo, incentrati su dichiarazioni rese da uno dei componenti alla commissione medesima (nella specie il presidente) quanto all’individuazione dell’apporto individuale dei candidati in relazione alle pubblicazioni dal medesimo curate o del quale è stato coautore, stante l’alterazione, come sopra evidenziato, della par condicio che tali dichiarazioni sono idonee a determinare rispetto ai candidati che non hanno presentato per la selezione lavori scientifici elaborati in collaborazione con uno dei compenti della commissione.
Le dichiarazioni in argomento, sebbene concorrano ad evidenziare la trasparenza del Prof. Guida, il quale non solo non ha sottaciuto ma ha anzi espressamente esplicitato la sussistenza ed il merito delle collaborazioni con vari candidati (e non solo con il controinteressato risultato uno dei vincitori della selezione) nella redazione dei lavori scientifici, costituiscono di per sé causa di illegittimità.
Si osserva, infatti, che a nulla rileva la verifica circa l’effettiva negativa incidenza o meno dell’introduzione di tale elemento nel caso concreto né la [#OMISSIS#] eventualmente accessoria, rafforzativa o sussidiaria che la commissione avrebbe inteso riconnettergli, sia in quanto la verifica ai fini che ne occupano deve essere svolta ex ante ed in astratto sia in quanto l’effetto pratico che ne deriva è quello di ammettere ai fini della valutazione produzioni scientifiche collettanee non sottoposte ad un vaglio oggettivo e predeterminato dell’apporto individuale dei candidati, in violazione delle previsioni normative che regolamentano la materia.
Il relazione al quarto motivo di ricorso il Collegio deve rilevare – con argomentazioni estese a tutte le deduzioni contenute in ricorso con le quali la Dott.ssa [#OMISSIS#] ha sostenuto la propria preminenza in rapporto ai controinteressati – che per univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche) la procedura valutativa di una commissione giudicatrice di un concorso per ricercatore universitario, in quanto intesa a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile, riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze, solo da esso possedute, non possono essere sindacate, nel merito, dal giudice della legittimità, al quale spetta solo verificare se il procedimento, a conclusione del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è conforme al parametro normativo e che non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti non è dato riscontrare quanto al merito delle valutazioni espresse alcuna abnormità o manifesta irragionevolezza.
Per quanto concerne, infatti, il profilo di censura riguardante il cd. impact factor, va osservato che il citato metodo non è idoneo a rivelare la qualità scientifica delle pubblicazioni, perché rappresenta un criterio di giudizio sulla qualità complessiva della rivista più che sull’originalità scientifica dei singoli articoli che in essa vengono raccolti: invero, lavori pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto possono risultare non particolarmente originali e condurre ad un giudizio sulla maturità scientifica dei candidati che non è coincidente con il punteggio ottenuto in sede di impact factor. In altri termini, un lavoro, solo perché pubblicato su una rivista scientifica molto diffusa, avrà un elevato impact factor, a prescindere dalla sua qualità intrinseca.
Ne discende, come del resto la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3561; 28 gennaio 2009, n. 487; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 23 settembre 2011, n. 4476; 28 maggio 2012, n. 2502; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 6 maggio 2008, n. 3706), che <>.
La disciplina di riferimento nella procedura de qua ha previsto, invero, i seguenti quattro gruppi di criteri:
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso collegate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La commissione giudicatrice, inoltre, <> e, nei settori scientifico-disciplinari, nel valutare le pubblicazioni, si avvale < 1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) “impact factor” totale;
4) “impact factor” medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)>>.
Come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, i parametri di valutazione sono posti in ordine logico susseguente di apprezzamento, sicché il ricorso a quelli successivi si rende necessario solo allorché, non risultando decisiva l’applicazione di quelli precedenti, occorra ulteriormente affinare il giudizio, ai fini della comparazione (Cons. St., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364).
Gli indici di valutazione, dunque, costituiscono uno strumento ulteriore ed aggiuntivo da utilizzare per il giudizio (come si desume dall’utilizzo della congiunzione “anche”), ma non certamente un elemento unico ed esclusivo.
Tale configurazione, del resto, è coerente con l’essenza stessa della valutazione da compiere nei concorsi universitari, in cui la qualità del complessivo lavoro scientifico dei candidati ha necessariamente un peso specifico maggiore rispetto alle semplice quantità della produzione dai medesimi realizzata.
Quanto all’omessa valutazione del titolo contrassegnato con il numero 106 (titolo di rewier di una Rivista Internazionale con Impact factor), in disparte il peso ponderale di tale titolo nel complesso delle valutazioni espresse dalla commissione, il Collegio rileva che legittimamente ne è stata esclusa la valutazione, tenuto conto del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ricorrente che reca un rinvio, quanto alla conformità agli originali, alle produzioni allegate dalla candidata medesima in sede di presentazione della domanda, tra le quali, tuttavia, non è presente la copia dello specifico titolo sopra indicato. Conformemente alle previsioni della lex specialis, dunque, il titolo in argomento non è stato ritenuto valutabile.
In relazione al quinto motivo di ricorso – che si appunta sulla inammissibilità delle valutazioni espresse con riferimento alla discussione dei titolo e sulla circostanza che la suddivisione dei candidati in due gruppi distintamente convocati avrebbe precluso alla [#OMISSIS#] la possibilità di assistere alla discussione del Dott. Annunziata – il Collegio evidenzia che dalla documentazione versata in atti non emerge che le discussioni dei titoli abbiano costituito oggetto di valutazione comparativa assurgendo ad elemento di riferimento quanto ai giudizi espressi. La circostanza che la commissione abbia ritenuto di richiamare, con aggettivazioni di sintesi, lo svolgimento della discussione non integra l’illegittimità censurata. Con riferimento al secondo profilo contestato, il Collegio reputa sufficiente rilevare l’insussistenza di un obbligo di comunicazione ai candidati del giorno e dell’ora di svolgimento della discussione degli altri partecipanti alla selezione e che non emerge, né è in contestazione, la violazione delle regole di pubblicità ovvero che le prove siano state svolte a porte chiuse.
Quanto alle residue censure, il Collegio ribadisce la preclusione per questo Giudice di accedere ad una sostituzione delle determinazioni