Il collegio dei docenti del dottorato ha natura di collegio perfetto.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 28 maggio 2012, n. 2486
Dottorato di ricerca-Natura giuridico collegio docenti-Collegio perfetto
N. 02486/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05291/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5291 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Merone, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Sasso, con domicilio eletto presso in Napoli, Via Toledo, n. 156;
contro
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope, ed il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica in persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, Via Diaz, n. 11;
per l’annullamento
del decreto n. 365 del 24 giugno 2011 di esclusione dal corso di dottorato di ricerca in diritto Internazionale e Comunitario dello sviluppo socio – economico, XXIV ciclo;
degli atti preordinati, connessi e conseguenti ed, in particolare, dei verbali delle riunioni del collegio dei docenti deldottorato in diritto internazionale prot. n. 153 del 25 marzo 2011 e prot. n. 11 del 4 14 gennaio 2011 e della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3150 del 22 febbraio 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è iscritta al corso di dottorato di ricerca in diritto Internazionale e Comunitario dello sviluppo socio – economico, XXIV ciclo.
La stessa è stata ammessa a frequentare il suddetto corso, senza borsa di studio, per il primo e secondo anno.
Tuttavia con nota del 22.2.2011 n. 3150 l’Università ha comunicato l’avvio del procedimento ri- volto alla esclusione dell’interessata dal terzo anno del dottorato, sul presupposto della omessa frequentazione del corso e della mancata partecipazione alle attività organizzate e programmate dall’Ateneo.
La dott.ssa Merone con nota dell’11.3.2011 ha contestato la mancata ammissione al terzo anno del dottorato, ma il collegio dei docenti del dottorato ha confermato le ragioni della mancata ammissione proponendo l’esclusione dell’interessata ai sensi dell’art. 18 del regolamento di Ateneo sui dottorati.
Con nota del 29.4.2011 l’istante ha fatto pervenire ulteriori osservazioni, ma il collegio dei docenti in data 17 maggio 2011 ha ribadito in via definitiva l’esclusione dal corso di dottorato della dott.ssa Merone, disposta con successivo decreto rettorale n. 365 del 24.6.2011.
Avverso tale atto e quelli indicati in epigrafe ha proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del decreto rettorale n. 447 del 20 giugno 2007, regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca; eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; arbitrarietà.
Il Collegio dei docenti non avrebbe stabilito le modalità di espletamento del corso, le attività di frequenza, di studio e di ricerca.
L’istante avrebbe svolto un’intensa attività di pubblicazione su accreditate riviste giuridiche, che avrebbero consentito una valutazione favorevole della attività di studio e di ricerca svolte.
L’interessata, quale dottoranda priva di borsa di studio, non sarebbe soggetta agli stessi obblighi di frequenza come gli altri dottorandi con borsa di studio e ciò alla stregua di quanto previsto dai commi 7 ed 8 dell’art. 18 del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del decreto rettorale n. 447 del 20 giugno 2007 regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca; erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; erronea composizione del collegio giudicante. Sviamento.
Il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo a causa dell’erronea composizione del collegio dei docenti deldottorato di ricerca, poiché nelle due riunioni del 13 gennaio e 25 marzo 2011 i docenti riuniti erano in numero inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 8 del decreto rettorale n. 447 del 20 giugno 2007.
In particolare alla prima riunione avrebbero partecipato sei docenti in luogo dei nove previsti, mentre nella seconda sarebbero stati presenti sette docenti tra cui la coordinatrice del corso, che non poteva essere considerata tra i componenti.
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo con memoria depositata il 15.10.2011 la legittimità dei provvedimenti impugnati.
La ricorrente in data 3.3.2012 ha depositato memoria in cui ribadisce le censure sviluppate nel ricorso insistendo per il suo accoglimento.
All’udienza del 5 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
L’oggetto del ricorso è costituito dal provvedimento con il quale l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha escluso l’interessata dal terzo anno del corso di dottorato di ricerca in diritto Internazionale e Comunitario dello sviluppo socio – economico, XXIV ciclo, sul presupposto della mancata partecipazione della dott.ssa Merone alle attività organizzate e programmate dall’Ateneo riguardanti il corso in esame.
Con il primo motivo si contesta che l’interessata abbia omesso di partecipare al corso di dottorato di ricerca, avendo la dott. ssa Merone pubblicato numerosi articoli di diritto su affermate riviste giuridiche, che dimostrerebbe la prosecuzione dell’attività di ricerca e studio oggetto del dottorato.
Il motivo deve essere disatteso.
Come evidenziato dall’Università Parthenope nella memoria depositata il 15.10.2011, l’art. 18, comma 1, del Regolamento di Ateneo prevede che “i dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti”; il successivo comma 8 stabilisce che “nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporrà con propria delibera l’esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando è obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all’anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse”. Ancora il comma 10 prevede che “il dottorando deve presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta al Collegio dei Docenti ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso.
Il Collegio dei Docenti, sentito il Tutore, con motivata delibera procede all’ammissione all’anno successivo e/o all’esame finale, ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso”.
Dall’insieme delle disposizioni contenute nel citato art. 8 ed, in particolare, da quelle riportate nei commi appena richiamati si evince che la frequenza dei corsi di dottorato costituisce l’obbligo principale ed inderogabile di tutti i corsisti ammessi al dottorato, senza alcuna distinzione tra dottorandi con e senza borsa di studio.
La ricorrente in punto di fatto non smentisce le assenze dal corso iniziate dal mese di marzo del 2010 e la mancata partecipazione alle attività di studio e di formazione alla ricerca organizzate nell’ambito del dottorato (e contestatele dall’Ateneo), ma sostiene di aver comunque sopperito a tale attività di studio e ricerca svolgendo numerose pubblicazioni su prestigiose riviste giuridiche, attività che ritiene idonea a sostituire la frequenza del corso di dottorato.
La tesi non può essere condivisa: appare evidente, anche sulla base della disciplina da poco richiamata, che la formazione dei dottorandi di ricerca non può essere svolta in modo autonomo dagli stessi senza alcun dialogo con la comunità scientifica di riferimento, con i docenti ed i tutor del corso stesso.
Né può ritenersi che l’obbligo di frequenza per i dottorandi privi di borsa di studio sia attenuato rispetto ai dottorandi borsisti al punto da consentire ai dottorandi senza assegno (come la ricorrente) di sottrarsi del tutto alle attività didattiche o di ricerca organizzate dall’Università. Tale distinzione non solo apparirebbe illogica, posto che la formazione dei dottori di ricerca non può essere diversificata in relazione alla mera fruizione di un assegno di ricerca (potendo tutt’al più giustificare una diversa articolazione del corso in termini comunque di “presenza” al Dipartimento), ma non trova nemmeno riscontro nella disciplina vigente che, come osservato, impone un obbligo di frequenza a “tutti” gli ammessi al corso.
A suffragio di quanto osservato può richiamarsi l’art. 18 , comma 7, del regolamento di Ateneo il quale regola espressamente le ipotesi di sospensione della frequenza per i periodi relativi a maternità, servizio militare o civile, stabilendo che in tali casi il recupero del periodo di sospensione avvenga a fine corso.
In senso contrario alle conclusioni del collegio non vale nemmeno quanto dedotto dalla ricorrente secondo cui il collegio dei docenti non avrebbe stabilito le modalità di espletamento del corso di dottorato.
Invero l’interessata, ha frequentato con regolarità il primo anno di corso ed è stata ammessa alla frequenza dell’anno successivo, il che dimostra come la stessa fosse ben a conoscenza di quali fossero gli obblighi di partecipazione alle attività organizzate dall’Università e quindi che di questi obblighi fosse stata verosimilmente edotta. Tanto è vero che dal c.d. “diario di bordo” depositato dall’Università relativo al primo anno di corso (2009) si evincono i giorni di frequenza, partecipazione ai corsi, convegni e seminari dell’interessata, che non risulta più aver assicurato la medesima presenza a decorrere dal mese di marzo 2010.
Deve essere disatteso anche il secondo mezzo con il quale si sostiene che il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo a causa dell’erronea composizione del collegio dei docenti del dottorato di ricerca nelle due riunioni del 13 gennaio e 25 marzo 2011 in cui è stata decisa la mancata ammissione al terzo anno del corso.
L’interessata muove dall’assunto secondo il quale alle suddette riunioni avrebbe partecipato un numero di docenti inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 8 del decreto rettorale n. 447 del 20 giugno 2007. Tuttavia tale disposizione si riferisce solo alla composizione del collegio dei docenti, ma non contiene alcun riferimento al quorum richiesto per la validità delle deliberazioni assunte, di cui invece si occupano gli artt. 153 e 154 del Regolamento generale di Ateneo adottato con D.R. 595 del 29.9.2005, secondo cui (art. 153) “le adunanze degli organi ed organismi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti con diritto a voto deliberativo” con la precisazione che “ai fini della determinazione delle maggioranze di cui al precedente comma nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l’assenza”.
L’art. 154 stabilisce che “le deliberazioni degli organi ed organismi collegiali sono valide qualora assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo che non sia diversamente disposto”.
Dall’art. 8 del decreto rettorale n. 447 del 20 giugno 2007 non si evince che il collegio dei docenti del dottoratoabbia natura di collegio perfetto, ovvero che per la validità delle sue deliberazioni sia necessaria la presenza dei nove componenti indicati dalla disposizione che si riferisce (come detto) solo alla sua composizione, né dall’interpretazione della medesima norma può arguirsi che la partecipazione di tutti i componenti sia assolutamente necessaria in quanto essi rappresentano settori di interesse, la cui opinione deve essere sentita all’interno del consesso in maniera indefettibile, per cui ai fini del quorum richiesto per la validità delle deliberazioni non può che farsi riferimento alle menzionate norme del regolamento generale del 1995 rispetto alle quali le determinazioni assunte dal collegio dei docenti appaiono del tutto legittime.
Per le su esposte considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in € 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Pasanisi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)