N. 02197/2016 REG.PROV.COLL.
N. 06489/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6489 del 2010, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ulmo, con il quale elettivamente domicilia presso il dott. [#OMISSIS#] Russo in Napoli, al Corso Garibaldi, n. 32;
contro
Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, Via A. Diaz n.11;
per l’annullamento
1) del decreto rettorale U.P.D.R./RU/VII.5 n. prot. 0099578 del 02.08.2010 notificato il 05.08.2010; 2) del preavviso di diniego dell’8 aprile 2010 prot. n. 0043492; 3) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali
nonché per l’accertamento del diritto alla corretta ricostruzione economica di carriera, previo riconoscimento del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 01 maggio 2003 al 18 gennaio 2005 e per la condanna alla corresponsione di tutte le susseguenti differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito a decorrere dal 18 gennaio 2005 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], premettendo di essere ricercatore dal 18 gennaio 2005 presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II e confermata in ruolo dal 18 gennaio 2008, ha impugnato il decreto rettorale U.P.D.R./RU/VII.5 n. prot. 0099578 del 2 agosto 2010, notificato il 5 agosto 2010, con cui il suddetto Ateneo ne ha respinto l’istanza di riconoscimento ai fini economici e di carriera, ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 382/1980, dell’anzianità di servizio maturata quale assegnista di ricerca dal 1° maggio 2003 al 18 gennaio 2005.
L’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II ha resistito in giudizio con memoria difensiva.
Successivamente l’Università, con decreto rettorale n. 2096 del 15 maggio 2012, ha riconosciuto – previo annullamento in autotutela dell’atto impugnato – il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente in qualità di assegnista di ricerca.
Entrambe le parti in causa, pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, la ricorrente insistendo per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, con distrazione a favore del procuratore, antistatario.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Per quanto poc’anzi si è detto sulla soluzione stragiudiziale della vicenda, il ricorso, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a., deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione intimata, che soltanto dopo la proposizione dell’azione giudiziaria ha dato positivo riscontro alle richieste della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6489/10), lo dichiara improcedibile. —
Condanna l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, e al rimborso alla medesima del contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore antistatario della ricorrente. —
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 2197
Ricostruzione carriera ricercatore confermato e professore aggregato-Riconoscimento attività prestata quale assegnista di ricerca-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere
Data Documento: 2016-05-03
Area:
Giurisprudenza
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