TAR Campania, Napoli, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 2208

Ricercatore confermato-riconoscimento beneficio periodico di stipendio per nascita figlio-non riconoscimento

Data Documento: 2016-05-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Il beneficio periodico anticipato di stipendio per la nascita del figlio, previsto all’art. 22 del regio decreto n. 1542/1937, con conseguente rideterminazione della progressione economica e di carriera, non può essere riconosciuto al ricercatore universitario, atteso che detto soggetto non può essere ricompreso nell’ambito dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo e le università.

Contenuto sentenza

N. 02208/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] IANNELLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Gatti ed [#OMISSIS#] Calandrini, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19 presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] De Cicco;
contro
– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Mele, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza [#OMISSIS#] n. 14; 
– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
per l’annullamento
del decreto rettorale dell’Università degli Studi del Sannio (d’ora in seguito per brevità anche “Unisannio”) n. 1067 del 24 settembre 2010, con cui è stata rideterminata la progressione economica e di carriera spettante al ricorrente in ragione della nascita della figlia;
e per la condanna
dell’Università degli Studi del Sannio alla rideterminazione della progressione economica e di carriera spettante al ricorrente in ragione della nascita della figlia, mediante il riconoscimento dell’aumento biennale anticipato di stipendio corrispondente alla seconda classe con decorrenza dal 1° dicembre 2009, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in trattazione, il ricorrente espone di essere dipendente dell’Unisannio con la qualifica di ricercatore confermato a tempo pieno e di aver chiesto, con istanza presentata il 10 dicembre 2009, l’attribuzione dell’aumento biennale anticipato di stipendio per la nascita della figlia, con conseguente rideterminazione della progressione economica e di carriera.
Tale aumento, prima riconosciuto con il decreto rettorale n. 268 del 12 aprile 2010, veniva successivamente denegato con il decreto rettorale n. 1067 del 24 settembre 2010, mediante il quale era attribuita al ricorrente solo una maggiorazione dello stipendio in godimento nella misura del 2,50%.
Il ricorrente impugna tale ultimo decreto rettorale per violazione di legge ed insta per la condanna dell’Unisannio alla rideterminazione della progressione economica e di carriera spettantegli, nei termini meglio precisati in epigrafe.
L’Unisannio, costituitasi in giudizio, eccepisce nei propri scritti difensivi l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria a sostegno delle sue ragioni.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nella presente controversia il ricorrente contesta il diniego di attribuzione – operato con il decreto rettorale n. 1067 del 24 settembre 2010 – dell’aumento biennale anticipato di stipendio per la nascita della figlia, invocando l’applicazione dell’art. 22 del regio decreto legge n. 1542/1937, convertito nella legge n. 1/1939, a termini del quale “Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo”. In virtù di tale contestazione, lo stesso domanda la condanna dell’Unisannio alla rideterminazione della progressione economica e di carriera spettantegli in ragione della nascita della figlia, mediante il riconoscimento dell’aumento biennale anticipato di stipendio corrispondente alla seconda classe con decorrenza dal 1° dicembre 2009, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni di [#OMISSIS#] opposte dalle amministrazioni resistenti.
Si reputa opportuno ripercorrere brevemente i punti salienti della vicenda contenziosa.
Con il decreto rettorale n. 268 del 12 aprile 2010, l’Unisannio, in applicazione dell’art. 22 del regio decreto legge n. 1542/1937, convertito nella legge n. 1/1939, attribuiva al ricorrente il richiesto aumento biennale anticipato di stipendio per la nascita della figlia mediante passaggio alla seconda classe stipendiale con decorrenza dal 1° dicembre 2009, con conseguente rideterminazione della progressione economica e di carriera.
Successivamente la medesima, con il gravato decreto rettorale n. 1067/2010, ritenendo applicabile l’art. 25 del d.P.R. n. 509/1979 invece dell’art. 22 del regio decreto legge n. 1542/1937, provvedeva ad annullare il decreto rettorale n. 268/2010 e ad assegnare al ricorrente, in virtù della nascita della figlia, la sola maggiorazione del 2,50% dello stipendio in godimento senza conferire alcun passaggio anticipato di classe stipendiale, conseguendosi la seconda classe con decorrenza dal 2 novembre 2010 secondo l’ordinario sviluppo professionale; in tal senso veniva rideterminata (per la seconda volta) la progressione economica e di carriera del ricorrente.
In particolare, giova rammentare che l’art. 25 del d.P.R. n. 509/1979 riconosce al personale degli enti pubblici cd. parastatali (disciplinati dalla legge n. 70/1975) una particolare provvidenza economica collegata alla nascita di figli, prevedendo testualmente quanto segue: “In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50 per cento alle condizioni e con le modalità previste per l’attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all’atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.”.
3. Ciò premesso, va rilevato che le azionate domande di annullamento e di condanna poggiano essenzialmente sulla tesi che la fattispecie in esame deve essere regolata alla luce dell’art. 22 del regio decreto legge n. 1542/1937 e non dell’art. 25 del d.P.R. n. 509/1979, dal momento che solo la prima disposizione si applicherebbe ai dipendenti di amministrazioni statali quali le università, mentre la seconda si attaglierebbe propriamente ai dipendenti degli enti pubblici parastatali.
La tesi non convince e merita di essere disattesa.
È principio consolidato che alle università non può più essere riconosciuta la qualità di organi o amministrazioni statali ma quella di enti pubblici autonomi, poiché, per un verso, gli artt. 6 e 7 della legge n. 168/1989 (recante nuove norme sull’autonomia delle istituzioni universitarie) hanno attribuito ad esse, oltre all’autonomia didattica e scientifica, anche l’autonomia organizzativa, finanziaria, contabile, statutaria e regolamentare, e, per altro verso, è mutata la natura del rapporto di lavoro dei relativi addetti, atteso che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi (cfr. art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 29/1993) sia i docenti e i ricercatori (cfr. art. 5, commi 9 e 10, della legge n. 537/1993) sono ormai da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell’ente-università; né le università possono essere equiparate alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, in quanto tali amministrazioni costituiscono comunque una specificazione delle amministrazioni dello Stato e le università, come osservato, non possono essere più configurate quali amministrazioni dello Stato ma come enti pubblici dotati di una propria autonomia strutturale e funzionale (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 maggio 2006 n. 10700; Cass. Civ., Sez. Trib., 1° giugno 2012, n. 8824).
Discende da quanto esposto che non è predicabile l’applicabilità al caso di specie dell’art. 22 del regio decreto legge n. 1542/1937, giacchè il ricorrente, essendo ricercatore universitario, non può essere ricompreso nell’ambito dei “dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo”, cui fa riferimento tale disposizione ai fini del riconoscimento del beneficio dell’aumento periodico anticipato di stipendio per nascita del figlio.
4. In definitiva, il gravato decreto rettorale non riesce ad essere infirmato dalle doglianze attoree, con la conseguenza che l’intero ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Sussistono giusti e particolari motivi, attesa la novità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 5 aprile e 3 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)