Il comma 2 dell’art. 24 L. 240/10, nel richiedere il possesso del titolo del dottorato di ricerca “o titolo equivalente” ai fini della partecipazione alle procedure selettive per cui è controversia, si limita a prevedere un requisito di qualificazione minimo che gli aspiranti ricercatori devono possedere al fine di accedere alle indette selezioni, senza però per ciò solo giungere a legittimare l’esclusione di aspiranti partecipanti che, pur non essendo formalmente in possesso del requisito minimo generale richiesto, sono in possesso di requisiti di qualificazione superiori, peraltro espressamente contemplati proprio dall’art. 24 comma 3, qual è appunto il requisito dell’ASN per il settore concorsuale di riferimento; diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di escludere dalle procedure selettive in parola potenziali partecipanti per “eccesso di qualificazione”.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 30 gennaio 2019, n. 457
Procedura concorsuale posto ricercatore-Requisiti ammissione
N. 00457/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Passaggio [#OMISSIS#] 7;
contro
Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento
– del Decreto del Rettore n. 363 del 09.05.2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, s.c. 08/D1 e s.s.d. ICAR/14, indetta con il D.R. n. 96 del 08.02.2018;
– di ogni ulteriore atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, ivi compreso, ove occorra ed in parte qua, il D.R. n. 96 del 08.02.2018 di indizione della procedura selettiva per cui è causa, qualora dovesse essere interpretato nel senso di precludere la partecipazione del ricorrente alla procedura medesima.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22-24/05/2018, il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, commi 2 e 3, e 29, comma 13, della L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione del Bando di indizione della procedura selettiva di cui al D.R. n. 96 del 08.02.2018. Violazione dei principi del legittimo affidamento e della massima partecipazione alle procedure concorsuali. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste, nonché per difetto di motivazione.
Espone, in particolare, il ricorrente che con Decreto n. 96 del 08.02.2018 il Rettore dell’“Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di n. 12 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010 (cd. Tipologia B), uno dei quali afferente al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, settore concorsuale 08/D1 (Progettazione Architettonica), prevedendo all’art. 2, quale requisito di partecipazione, (tra l’altro) il possesso del “Dottorato di ricerca o titolo equivalente”; essendo il ricorrente tutt’ora assunto dall’Università Iuav di Venezia “in qualità di ricercatore a tempo determinato secondo la tipologia di cui alla lett. a) del comma 3, art. 24 L. 30.12.2010, n. 240”, ed avendo il medesimo altresì conseguito, ai sensi dell’art. 16 della medesima L. 240/2010 – l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) sempre per il settore concorsuale 08/D1, con validità dal 17/03/2015 al 17/03/2021, il predetto ricorrente ha pertanto presentato, in data 16.03.2018, domanda di partecipazione per il settore concorsuale 08/D1, senonchè con il provvedimento impugnato il Rettore ha escluso il ricorrente dalla partecipazione alla procedura selettiva in questione, in quanto il medesimo “non risulta in possesso del dottorato di ricerca, requisito di ammissione alla predetta procedura concorsuale”.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca invocando il rigetto dello spiegato ricorso e, con Ordinanza cautelare n° 877 del 20.06.2018, codesta Sezione ha concesso l’invocata sospensiva; quindi, all’udienza pubblica del 04.12.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è fondato nel merito e merita accoglimento, con consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.
Ed invero, è noto come la L. 240/2010 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», dopo avere previsto all’art. 24 commi 1 e 2 che le Università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato “al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, scegliendo i destinatari mediante procedure pubbliche di selezione in particolare tra i “possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalentenonche’ di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorchè cessati dal servizio”, al comma 3 individua due tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato, ed in particolare la Tipologia A, rappresentata dai “contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte” e la Tipologia B, rappresentata, per quanto in questa sede rileva, dai “contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge.”
Orbene, osserva il Collegio che nella fattispecie oggetto del presente giudizio il ricorrente risulta in possesso di entrambi i requisiti specifici previsti dal citato art. 24 comma 3 L. 240/2010, essendo sia in possesso del titolo di “di ricercatore a tempo determinato secondo la tipologia di cui alla lett. a) del comma 3, art. 24 L. 30.12.2010, n. 240”, sia in possesso del requisito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) sempre per il settore concorsuale 08/D1; al riguardo, non può fondatamente sostenersi, per giustificare la comminata esclusione dalla bandita procedura, che il titolo di ricercatore a tempo determinato di Tipologia a) posseduto dal ricorrente in virtù del regime transitorio di cui all’art. 29 comma 13 L. 240/2010 – in forza del quale “fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca” costituiva “titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 24” – non possa costituire valido titolo di partecipazione alla procedura oggetto del presente giudizio proprio in virtù della sua natura transitoria, posto che – in ogni caso – il ricorrente è in possesso dell’ASN proprio per lo specifico settore concorsuale oggetto della presente procedura, con validità dal 17/03/2015 al 17/03/2021.
A parere del Collegio, appare evidente come il comma 2 dell’art. 24 L. 240/10, nel richiedere il possesso del titolo del dottorato di ricerca “o titolo equivalente” ai fini della partecipazione alle procedure selettive per cui è controversia, si limita a prevedere un requisito di qualificazione minimo che gli aspiranti ricercatori devono possedere al fine di accedere alle indette selezioni, senza però per ciò solo giungere a legittimare l’esclusione di aspiranti partecipanti che, pur non essendo formalmente in possesso del requisito minimo generale richiesto, sono in possesso di requisiti di qualificazione superiori, peraltro espressamente contemplati proprio dall’art. 24 comma 3, qual è appunto il requisito dell’ASN per il settore concorsuale di riferimento; diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di escludere dalle procedure selettive in parola potenziali partecipanti per “eccesso di qualificazione”.
Conseguentemente va altresì annullato l’art. 2 del D.R. n. 96 del 08.02.2018 di indizione della procedura selettiva per cui è causa, nella parte in cui prevede il possesso del dottorato di ricerca, quale requisito indispensabile per la partecipazione alle indette selezioni finalizzate alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) e B), in aggiunta agli eventuali ulteriori requisiti specifici ivi elencati.
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, lo spiegato ricorso è fondato nel merito e va pertanto accolto, con consequenziale annullamento del Decreto del Rettore n. 363 del 09.05.2018 e dell’art. 2 del D.R. n. 96 del 08.02.2018, nei sensi e limiti sopra evidenziati.
Sussistono i presupposti di legge, in ragione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 30/01/2019