La figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica.
TAR Campania, Napoli, Sez, II, 30 maggio 2018, n. 3571
Equiparazione tecnico funzionario-Ricercatore-Ricostruzione carriera
N. 03571/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04371/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4371 del 2013 proposto dal Dott. Alfano [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via Cuma n.28;
contro
Seconda Università degli Studi di Napoli in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;
per l’annullamento
delle note nn.26605 del 13/7/2013 e 35807 del 31/10/2008 di negazione del riconoscimento dei servizi prestati quale funzionario tecnico dall’1/12/1988 all’8/8/2000, dal 9/8/2000 al 30/12/2000 e dal 31/12/2000 al 15/10/2003, ricercatore confermato dal 16/10/2003, nonché per l’accertamento a vedersi riconosciuto ex art.103 DPR n.382/1980 l’anzianità maturata a fini economici e giuridici.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la memoria della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO
Espone parte ricorrente di essere ricercatore confermato a tempo pieno in servizio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e di aver con istanza dell’11/7/2008 richiesto il riconoscimento del servizio prestato quale funzionario tecnico per i periodi indicati in epigrafe. Interveniva il preavviso di rigetto di cui alla nota n.35807/2008 e, avendo parte ricorrente fatto seguire il sollecito per l’adozione della determinazione definitiva, con nota n.20605/2013 si rinviava al precedente preavviso ai fini della reiezione.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita depositando documentazione ed una memoria in cui si deduce circa l’acquiescenza prestata da parte ricorrente, la prescrizione e l’infondatezza delle pretese esposte in sede ricorsuale.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2018 il ricorso è stato introitato in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.103 del DPR n.382/1980, nonché la disparità di trattamento ed il difetto di motivazione.
2. Il Collegio premette che l’esposizione in fatto trova conferma nelle emergenze processuali (cfr. in particolare certificati di servizio allegati al ricorso) e che la vicenda dedotta in giudizio riguarda l’effettiva portata pratica della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art.103, terzo comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività di servizio effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. In proposito si ritiene ormai da parte della giurisprudenza (cfr. TAR Abruzzo, Aquila, 13.2.2014, n.135; TAR Friuli Venezia [#OMISSIS#], 17.10.2013, n.511), peraltro condivisa anche dalla Sezione (20.11.2014, nn.6021, 6025, 6026, 6027 e 6028; 4.2.2013, n.705; nn.27662/2010, 27663/2010 e 27666/2010), che la figura del funzionario tecnico abbia in via generale sostituito quella del tecnico laureato, prevista nell’ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980, e che, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati nella prima qualifica derivi dallo stesso diritto attribuito ai tecnici laureati dal citato art.103 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale.
3. Ora, poiché la controversia riguarda situazioni giuridiche aventi natura di diritto soggettivo, non può predicarsi alcuna acquiescenza alla nota con cui l’Università riscontrava negativamente l’istanza di riconoscimento dei servizi pregressi, trattandosi di mero atto di natura paritetica (in termini, cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 4 febbraio 2013 n. 705 e 20 dicembre 2010 n. 27663); invero, a fronte di un diritto attribuito da una precisa norma di legge in materia di status e di carriera di pubblici dipendenti, non può trovare applicazione l’istituto dell’acquiescenza, ma occorre eventualmente la rinuncia esplicita (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 21 gennaio 1984 n. 59).
3.1 Va poi sgombrato il campo dall’eccezione di decadenza, che ripercorre la tesi sposata dall’amministrazione nell’atto di diniego e che non trova alcun convincente fondamento nella legge.
Se è vero che il quarto comma dell’art. 103 cit. stabilisce che “il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo”, per un consolidato indirizzo interpretativo, condiviso dalla Sezione (cfr. 11.6.2014, n.3221; 4.2.2013, n.705; 20.12.2010, n.27663) e da cui non vi è ragione per discostarsi, il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria “essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità” (cfr. Cons. Stato, VI, 21.10.2011, n.5668; 27.7.2011, n. 4494; 3.2.2004, n.328; il riferimento è all’abrogato art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
Invero, la giurisprudenza ha chiarito il rilievo da attribuire al termine annuale previsto dall’art. 103, quarto comma, precisando quanto segue: “in ragione della eterogeneità dei servizi valutabili e delle Amministrazioni con cui i docenti hanno intrattenuto i rapporti di lavoro, in deroga ai principi generali il legislatore delegato ha previsto l’onere per il professore di curare l’esibizione all’Università della relativa documentazione. Fin quando il professore non presenta la domanda con la relativa documentazione, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica. A seguito della acquisizione della documentazione, l’Università deve poi rideterminare lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pre-ruolo e deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza. Ciò comporta che, finché non adempia l’onere previsto dal quarto comma dell’art. 103, per il professore si producono le seguenti conseguenze sfavorevoli: – comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili; – per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi (Cfr. Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2647; Sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1224; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 756)” (così Cons. Stato, VI, n.328/2004 cit.; nei medesimi termini, Cons. Stato, VI, n. 4494/2011 cit. e 6.5.2013, n. 2412).
3.2 Parimenti deve essere disattesa l’eccezione di prescrizione in relazione sia all’anzianità pregressa sia agli emolumenti arretrati. Infatti, poiché la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avanzata ai sensi del citato art. 103, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., e poiché le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 27663/2010 cit.), l’istanza (interruttiva) del ricorrente presentata l’11 luglio 2008, come pure la domanda giudiziale in esame, risultano ampiamente proposte nel rispetto di entrambi i termini di prescrizione, non potendo evidentemente la prescrizione decorrere prima dell’immissione in ruolo quale ricercatore confermato, avvenuta in data 16 ottobre 2003, ossia prima che il diritto alla ricostruzione di carriera e quello connesso alle relative differenze retributive possano essere fatti valere (cfr. art. 2935 c.c.).
4. Venendo al caso specifico di cui al presente ricorso, ove parte ricorrente formula le proprie pretese con riguardo al periodo di mansioni svolte quale funzionario tecnico dall’1/12/1988 all’8/8/2000, dal 9/8/2000 al 30/12/2000 e dal 31/12/2000 al 15/10/2003, questo Organo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni della giurisprudenza ormai consolidata anche di questa Sezione (cfr. ex multis, nn. 3866/2016, 971/2016, 3221/2014, 705/2013 e 27663/2010) secondo cui la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5668/2011 e n.2412/2013).
5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla pretesa concernente il servizio pre-ruolo prestato in qualità di funzionario tecnico e, per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, precisamente del periodo dal 1°dicembre 1988 al 15 dicembre 2003.
L’amministrazione resistente va anche condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla data della nomina del ricorrente quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (11 luglio 2008) sino al soddisfo.
Sussistono motivi, in ragione della peculiarità della vicenda e delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/80, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, e precisamente del periodo dal 1°dicembre 1988 al 15 dicembre 2003, e condanna la Seconda Università degli Studi di Napoli al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive dovutegli a far data dalla nomina quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dall’11 luglio 2008 sino al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 30/05/2018