Non ricorrono gli estremi perché si possa ritenere integrata la violazione dell’art. 2 (comma 1°, prima parte) della legge 7 agosto 1990, n. 241, (secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”), laddove non vi sia stata alcuna inerzia, ma piuttosto un provvedimento idoneo a determinare una lesione concreta ed attuale.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 30 ottobre 2017, n. 5061
Procedura concorsuale posto ricercatore-Presupposti impugnazione
N. 05061/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03078/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2017 proposto dal Sig. Amato Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Maselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Monteoliveto n.86;
contro
Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via Diaz n.11;
per l’annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dall’intimata Università sulla diffida notificata in data 1°/6/2017 per l’affidamento di incarico di insegnamento quale docente della Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti gli artt. 34, co.5, 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2017, ed ivi uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone parte ricorrente di essere professore associato dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II – Sett. Discipl. MED/18 e di aver chiesto il passaggio al Sett. Discipl. MED/22, che veniva autorizzato con Decreto rettorale n.2016/1449. Conseguentemente, quale specialista in chirurgia vascolare, presentava istanza di afferenza quale docente della Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare; ne scaturiva una corrispondenza con il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare e con il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, senza tuttavia alcun esito concreto, fino alla diffida in epigrafe che è rimasta anch’essa senza riscontro.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per evidenziare di aver dato riscontro alle richieste di parte ricorrente già con nota n.999310 del 28/10/2016, a mezzo della quale si comunicava che si era in attesa di approfondimenti istruttori circa le pubblicazioni scientifiche di parte ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 10 ottobre 2017 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio per violazione degli artt.2 e 3 della Legge n.241/1990.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono.
3. Il Collegio ha ben chiaro che, a seguito della entrata in vigore dell’art.21-bis della Legge n.1034/1971, come introdotto dall’art.2 della Legge n.205/2000, il giudizio contro il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione rimaneva circoscritto alla inattività dell’Amministrazione cui è affidata la cura dell’interesse pubblico, mentre al giudice amministrativo era assegnato il solo controllo sulla legittimità dell’esercizio della potestà, attesa l’eccezionalità del sindacato di merito su attività espressione di potestà pubblicistiche.
Quest’Organo giudicante osserva altresì che, con le modifiche introdotte nel 2005 e la previsione di precisi termini per la conclusione del procedimento, il comportamento omissivo dell’Amministrazione si presta ad essere ormai configurato come “silenzio diniego” ovvero “significativo” del non accoglimento dell’istanza del privato.
Sul piano della tutela giurisdizionale la circostanza che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza” (art.2, comma 5, della Legge n.241) ha certamente inciso sulla questione della limitazione del giudizio sul silenzio al mero accertamento della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso. Tuttavia resta prevalente l’opinione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 2.2.2007, n.427) secondo la quale, in sede di utilizzo del procedimento speciale di cui all’art.2 della Legge n.205 del 2000, deve ravvisarsi l’esercizio da parte del giudice amministrativo di una giurisdizione di legittimità che può, in ultima analisi, condurre alla sola declaratoria dell’obbligo di provvedere, ma senza ottenere in modo anticipato una delibazione del merito della controversia, che viceversa presuppone tutta la fase cognitoria di accertamento. Del resto si tratta di una questione di non poco conto, che non può essere risolta prescindendo dal principio di separazione tra i poteri; resta allo stato forte la sensazione che il silenzio-rifiuto è un istituto di carattere pubblicistico e non estensibile al comportamento omissivo dell’Amministrazione che, in quanto si atteggia come inadempimento di una obbligazione, integra gli estremi di una responsabilità contrattuale.
3.1 L’art.2 della Legge n.241 è stato ancora recentemente modificato dalla Legge n.69/2009, ove si dispone tra l’altro che, ove non sia previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni; è stato anche introdotto un nuovo art.2-bis sulle conseguenze per il ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento, che però tratta solo dei rilievi risarcitori del danno da ritardo ma non disciplina tutte le conseguenze del silenzio c.d. di inadempimento, non toccando il citato art.21-bis. Nell’attuale regime normativo il potere del giudice amministrativo viene dunque ad essere strettamente condizionato dalle risultanze processuali che permettono di verificare se le istanze e le acquisizioni processuali sono idonee a comprovare la fondatezza dell’istanza in ordine alla quale la P.A. ha tenuto un comportamento omissivo.
Da ultimo il Decr. Legisl. 2/7/2010, n.104 (Codice del processo amministrativo) ha disciplinato all’art.31 l’azione avverso il silenzio quale può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; il successivo art.117 prevede, tra l’altro, che il ricorso possa essere proposto anche senza previa diffida.
4. Chiarito in questi termini come sul piano sostanziale il giudizio sul “silenzio” si colleghi al dovere delle Amministrazioni pubbliche, preposte alla cura dell’interesse pubblico, di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento espresso”, con riguardo alla fattispecie in esame questo Organo giudicante ritiene di dover constatare che risulta in atti che già le precedenti istanze, presentate dal ricorrente e finalizzate all’affidamento di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia vascolare, trovavano puntuale riscontro con la nota del 28/10/2016 che, ove ritenuta illegittima, doveva essere gravata di impugnazione – perché caratterizzata da immediata lesività – nel termine decadenziale di legge. Non ricorrono, dunque, gli estremi perché si possa ritenere integrata la violazione dell’art. 2 (comma 1°, prima parte) della Legge n. 241/1990 (secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”), per la semplice ragione che non vi è stata alcuna inerzia, ma piuttosto un provvedimento idoneo a determinare una lesione concreta ed attuale.
5. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, il ricorso in esame deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
Pubblicato il 30/10/2017