La nota rettorale inviata al Direttore del Dipartimento a procedere, previa convocazione del Consiglio di Dipartimento, alla designazione dei nuovi componenti della commissione giudicatrice, integra un atto soprassessorio, privo dell’indicazione di un termine certo di definizione del procedimento avviato con la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, con la conseguenza che non si presta ad un positivo apprezzamento al fine di escludere l’illegittimità dell’inerzia, ferma l’imputazione degli eventuali e connessi profili di responsabilità agli organi dell’Ateneo che tale inerzia hanno determinato; in assenza di un termine stabilito dalla normativa primaria e secondaria di riferimento per la conclusione della procedura de qua, in applicazione delle previsioni dell’art.2 della l. n. 241 del 1990, opera il termine generale di trenta giorni, nella fattispecie ampiamente decorso.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 30 ottobre 2017, n. 5065
Accertamento e declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall’ateneo in relazione alla selezione pubblica indetta per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
N. 05065/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03094/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2017, proposto da Giovanni Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mania, [#OMISSIS#] Cosentino, [#OMISSIS#] Ammatuna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via [#OMISSIS#] Veneto, n.288/A;
contro
l’Università degli Studi Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria per legge in Napoli alla via [#OMISSIS#] Diaz, n.11;
per
l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” in relazione alla selezione pubblica indetta con decreto rettorale del 31 agosto 2016 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento di Scienze Politiche per il settore concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto – SSD IUS/20 Filosofia del Diritto, con conseguente ordine alla predetta Università di nominare entro trenta giorni e comunque entro un termine massimo i nuovi componenti della commissione giudicatrice e altresì di concludere entro un successivo termine massimo la procedura concorsuale con un provvedimento espresso, nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente nell’ipotesi di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che il Dott. Giovanni Messina – dottore di ricerca in Filosofia del diritto, Teoria generale del diritto e Filosofia politica, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato – ha presentato domanda di partecipazione alla selezione indetta con decreto del Rettore dell’Università [#OMISSIS#] II di Napoli del 31 agosto 2016 n. prot. 2706, per il reclutamento di un posto di ricercatore universitario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. sensi dell’art. 24 comma 3, lett. a) della Legge n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, per il settore concorsuale 12/H3 Filosofia del Diritto – SSD IUS/20 Filosofia del Diritto;
che alla sopra indicata selezione, oltre al Dott. Giovanni Messina, hanno partecipato anche altri due candidati, il Dott. [#OMISSIS#] Cavallo e il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vittoria;
che, con decreto rettorale dell’11 ottobre 2016, su designazione del proponente Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice;
che, a seguito della preliminare valutazione comparativa dei tre candidati, la Commissione giudicatrice – con avviso pubblicato il 20 ottobre 2016 sul sito istituzionale dell’Ateneo – ha convocato i candidati, incluso il ricorrente, per la seduta del 25 ottobre 2016 in cui si sarebbe dovuta svolgere la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché la prova orale di lingua straniera;
che, tuttavia, la commissione di concorso ha proceduto alla sospensione dei lavori concorsuali, ritenendo, secondo quanto rappresentato nella nota indirizzata al Rettore del 29 novembre 2016 “…di doversi aggiornare, per acquisire pareri in merito da parte degli organi competenti di Ateneo ed eventualmente del MIUR, in ordine alla perplessità che suscita la presentazione di domande per un posto di ricercatore di tipo A da parte di candidati che abbiano già conseguito una piena idoneità allo svolgimento delle funzioni di professore universitario”;
che, successivamente alla nota del 23 dicembre 2016, con la quale il Rettore, nel rilevare alcune irregolarità procedimentali, ha, tra l’altro, chiarito l’inconfigurabilità di una causa di esclusione dalla procedura dei candidati correlata al possesso da parte di questi ultimi dell’abilitazione scientifica nazionale, il Presidente della commissione di concorso, Prof. [#OMISSIS#] Acocella, con atto del 14 febbraio 2017, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico “per ragioni personali”;
che, con decreto rettorale prot. n. 649 del 1° marzo 2017 è stata disposta la decadenza integrale della commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 10 punto 14 del Regolamento d’Ateneo e 17 del bando di selezione;
che, con istanza del 3 marzo 2017, il Dott. Giovanni Messina ha richiesto al Rettore di attivare le procedere per la nomina di una nuova Commissione giudicatrice;
che, tuttavia, nonostante il tempo decorso dalla presentazione dell’istanza il procedimento non è stato concluso, in quanto, sebbene il Rettore, con nota del 6 marzo 2017, abbia invitato il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche a procedere, previa convocazione del Consiglio di Dipartimento, alla designazione dei nuovi componenti della commissione giudicatrice, i competenti organi del Dipartimento e dell’Ateneo non hanno ancora provveduto;
che, dunque, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Dott. Giovanni Messina ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ateneo sulla prefata istanza, stante la violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990;
che, inoltre, parte ricorrente ha richiesto la condanna dell’Ateneo a provvedere alla nomina dei nuovi componenti della commissione giudicatrice entro trenta giorni e comunque entro un termine massimo e, altresì, a concludere entro un successivo termine massimo la procedura concorsuale con un provvedimento espresso, con nomina anche di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento;
che l’Università degli Studi Napoli “[#OMISSIS#] II” si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, per resistere al gravame;
che alla camera di consiglio del 10 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione;
che il ricorso merita accoglimento;
che, in primo luogo, il Collegio rileva che la nota del 6 marzo 2017, con la quale il Rettore ha invitato il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche a procedere, previa convocazione del Consiglio di Dipartimento, alla designazione dei nuovi componenti della commissione giudicatrice, integra un atto soprassessorio, privo dell’indicazione di un termine certo di definizione del procedimento avviato con la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, con la conseguenza che non si presta ad un positivo apprezzamento al fine di escludere l’illegittimità dell’inerzia, ferma l’imputazione degli eventuali e connessi profili di responsabilità agli organi dell’Ateneo che tale inerzia hanno determinato;
che in assenza di un termine stabilito dalla normativa primaria e secondaria di riferimento per la conclusione della procedura de qua, in applicazione delle previsioni dell’art.2 della l. n. 241 del 1990, opera il termine generale di trenta giorni, nella fattispecie ampiamente decorso;
che, inoltre, dalla documentazione in atti, alla stregua sia delle previsioni regolamentari sia del bando, emerge che la commissione avrebbe dovuto concludere i lavori entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabili, “per comprovati motivi” per non oltre due mesi, con la conseguenza della decadenza in caso di inosservanza di tali termini; da ciò consegue che il termine per la conclusione dei lavori da parte della commissione deve essere individuato ordinariamente nel termine di tre mesi;
che anche il sopra indicato termine risulta ampiamente decorso;
che, peraltro, il Collegio ritiene anche di evidenziare la particolare gravità dell’inerzia, tenuto conto delle caratteristiche della procedura che viene in rilievo, la quale ha alla base una puntuale attività di programmazione, nonché la definizione dei fabbisogni e delle specifiche da parte dei Dipartimenti di afferenza, con la conseguenza che i ritardi nella conclusione delle procedure medesime sono suscettibili di determinare non solo un pregiudizio per gli interessati ma una compromissione degli interessi pubblici implicati, in contrasto con i fondamentali principi di buona amministrazione, con particolare riferimento ai corollari dell’efficacia e dell’efficienza;
che, pertanto, sussiste l’obbligo dell’Ateneo di riprendere il procedimento, provvedendo alla nomina della nuova commissione giudicatrice nel termine di trenta giorni (30 gg.) decorrenti alla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza, salva la possibilità di una eventuale determinazione in autotutela, la quale resta, comunque, subordinata alla sussistenza di tutti gli specifici presupposti prescritti dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990;
che, del pari, il Collegio rileva, alla luce della disciplina regolamentare di riferimento, che resta fermo l’obbligo della nuova commissione di concludere i lavori nei termine di tre mesi decorrenti dalla relativa nomina;
che, per l’ipotesi di perdurante inadempimento da parte dell’Ateneo, il Collegio nomina il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione per l’università del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, che provvederà entro il termine di quindici giorni (15 gg.) alla nomina della nuova commissione giudicatrice;
che l’onere del compenso al commissario ad acta viene posto, sin da ora, a carico dell’Ateneo resistente e verrà liquidato con separata ordinanza ad avvenuto espletamento dell’incarico, dietro presentazione di documentata e quantificata richiesta e di una relazione illustrativa sull’attività espletata da parte del commissario medesimo;
che, in conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto nei termini sopra indicati;
che le spese di lite sono poste a carico dell’Ateneo resistente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo accoglie nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto:
– dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” sull’istanza presentata dal Dott. Giovanni Messina;
– ordina all’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” di provvedere secondo quanto indicato in motivazione nei termini ivi stabiliti;
– nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione per l’università del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, che provvederà entro il termine di quindici giorni (15 gg.) alla nomina della nuova commissione giudicatrice;
– rinvia la determinazione del compenso del predetto commissario ad acta a successiva ordinanza, ponendo sin da ora tale onere a carico dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”.
Condanna l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 30/10/2017