In virtù di un pacifico e consolidato principio vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso ai pubblichi impieghi, l’impugnazione dell’atto endoprocedimentale lesivo (nel caso di specie, il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura) deve in seguito estendersi all’ulteriore atto pregiudizievole con cui si definisce il procedimento selettivo, quale l’approvazione della graduatoria finale di merito, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto avverso l’esclusione, atteso il carattere inoppugnabile assunto dal provvedimento conclusivo della procedura, attributivo della concreta utilità ai vincitori del concorso. Da ciò deriva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso stesso.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5 luglio 2016, n. 3327
Assegnazione posti collaboratore esperto linguistico madre lingua-Mancata impugnazione approvazione graduatoria-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
N. 03327/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01915/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] COSTA, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Mille n. 74;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento
a) del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione pubblica per il reclutamento di quattro esperti e collaboratori linguistici di madre lingua spagnola, reso con decreto del direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 159 del 14 febbraio 2012;
b) di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quello impugnato;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, giacché si presenta manifestamente improcedibile;
Rilevato che:
– nella presente controversia è impugnato il provvedimento di esclusione in epigrafe ed è contestualmente avanzata istanza risarcitoria volta a ristorare il pregiudizio consistente nella mancata percezione del compenso previsto dal bando nonché nella perdita di chance;
– come correttamente eccepito dalla difesa erariale, non risulta che il ricorrente abbia impugnato il successivo provvedimento di approvazione della graduatoria di merito della selezione, reso con decreto del direttore amministrativo n. 228 del 2 marzo 2012 e pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo in data 5 marzo 2012;
Considerato che:
– in virtù di un pacifico e consolidato principio vigente in materia di procedure concorsuali per l’accesso ai pubblichi impieghi (come quella di specie), l’impugnazione dell’atto endoprocedimentale lesivo deve in seguito estendersi all’ulteriore atto pregiudizievole con cui si definisce il procedimento selettivo, quale l’approvazione della graduatoria finale di merito, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto avverso l’esclusione, atteso il carattere inoppugnabile assunto dal provvedimento conclusivo della procedura, attributivo della concreta utilità ai vincitori del concorso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 2008 n. 4241; TAR Lazio Roma, Sez. I, 17 febbraio 2015 n. 2709 e 19 agosto 2014 n. 9108);
– ne discende che, in mancanza dell’impugnazione della graduatoria di merito, si è esaurito l’interesse alla coltivazione della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, nonché della connessa istanza risarcitoria, avendo il ricorrente perso definitivamente la possibilità di conseguire la vincita del concorso in questione;
Ritenuto, in conclusione, che:
– il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
– sussistono giusti e particolari motivi, attesa l’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)