Se il giudicato non contiene alcuna condanna alla corresponsione degli accessori sul credito, l’amministrazione, in sede di esecuzione della sentenza, non è tenuta a corrisponderli. Inoltre non è possibile desumere per implicito dal giudicato il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione atteso che, da un lato, per il principio della domanda, il giudice non può attribuire accessori non richiesti e che, dall’altro lato, l’attribuzione di tali accessori implica la soluzione di svariate questioni in tema di criteri di computo e loro cumulo, che necessitano di statuizione espressa.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 6 febbraio 2018, n. 769
Ricercatori confermati-Ricostruzione carriera-Giudizio di ottemperanza-Limiti
N. 00769/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04770/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] Grumetto, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Cerreto, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Pallonetto a [#OMISSIS#] Chiara, n. 32;
contro
l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l’annullamento
della nota prot. 73774 UNINA FEDII del 1.8.2013, con la quale l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha respinto la richiesta di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme complessivamente giudizialmente riconosciute in sede di ricostruzione carriera, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Dott.ssa [#OMISSIS#] Grumetto ha agito per l’annullamento dell’atto in epigrafe indicato, con il quale l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha respinto la richiesta di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute in sede di ricostruzione carriera.
La ricorrente ha rappresentato, sotto il profilo fattuale:
di essere stata inquadrata nel ruolo dei ricercatori confermati, quale vincitrice del concorso riservato bandito dall’Università degli studi di Napoli [#OMISSIS#] 11, ai sensi dell’art. 1, comma 10, legge 14/1/1999 n. 4, chiedendo conseguentemente il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera e della relativa anzianità, del servizio svolto in qualità di tecnico laureato;
che avverso il diniego dell’Ateneo alla predetta istanza ha proposto ricorso giurisdizionale al fine del suddetto riconoscimento ed il relativo giudizio è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 1729/2009, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto, riformata la sentenza di primo grado, è stato accertato il proprio diritto al riconoscimento del servizio preruolo;
che, conseguentemente, l’Ateneo, nel procedere alla ricostruzione, ha preso in considerazione il periodo dedotto, corrispondente a 13 anni e 11 mesi, nella misura di soli due terzi e per un limite massimo di 8 anni, provvedendo così alla liquidazione ed al pagamento della sola sorte capitale, non liquidando quanto dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel premettere che la pretesa in questa sede azionata attiene a somme già corrisposte dall’amministrazione in occasione del riconoscimento del servizio preruolo, la difesa della ricorrente ha contestato la legittimità della determinazione adottata dall’Ateneo, deducendo che interessi e rivalutazione monetaria costituiscono accessori del credito principale, accertato e riconosciuto dalla sopra indicata sentenza del Consiglio di Stato.
L’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” si è costituita in giudizio per resistere al gravame con atto di mera forma.
All’udienza del 9 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio rileva preliminarmente che, come chiarito dal Giudice di Appello, la pretesa diretta ad ottenere il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione integra una domanda accessoria di cognizione (Cons. St., sez. VI, n. 3371 del 2014).
La difesa della ricorrente, tuttavia, ha dedotto a sostegno dell’azione in questa sede proposta la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera. In altri termini, parte ricorrente assume che la spettanza degli interessi e della rivalutazione sulle somme già corrisposte dall’amministrazione in occasione del riconoscimento del servizio preruolo abbia titolo e fondamento nella predetta sentenza.
Orbene, come affermato dalla consolidata giurisprudenza anche del Giudice di Appello (cfr. sent. 3371/2014 cit; n. 6504 del 2011), integralmente condivisa dal Collegio, se il giudicato non contiene alcuna condanna alla corresponsione degli accessori sul credito, l’amministrazione, in sede di esecuzione della sentenza, non è tenuta a corrisponderli. Inoltre non è possibile desumere per implicito dal giudicato il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione atteso che, da un lato, per il principio della domanda, il giudice non può attribuire accessori non richiesti e che, dall’altro lato, l’attribuzione di tali accessori implica la soluzione di svariate questioni in tema di criteri di computo e loro cumulo, che necessitano di statuizione espressa.
Applicando tali principi alla fattispecie oggetto di giudizio, si evidenzia che la decisione giudiziale (cioè la sentenza del Consiglio di Stato n. 1729/2009) posta dalla ricorrente a fondamento della pretesa non ha contemplato gli accessori sul riconosciuto credito di lavoro riveniente dalla ricostruzione della carriera.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso.
Il Collegio valuta nondimeno sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione sia della limitata attività defensionale svolta dall’Ateneo resistente, il quale si è costituito con atto di mera forma, sia della risalenza della vicenda alla base della proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 06/02/2018