Rinuncia al ricorso, estinzione del processo.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 1352
Procedura di reclutamento Ricercatore-Rinuncia al ricorso
N. 01352/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] Paura, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Melisurgo, n.4;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz, n.11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via [#OMISSIS#] Console, n. 3;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Toledo, n. 329;
per l’annullamento
del d.r. n. 3163 del 15/10/2012, con il quale il rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, indetta con bando n. R/01/2010 pubblicato in data 13 dicembre 2010 ed ha nominato vincitore [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visto il ricorso incidentale depositato da [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] in data 1 marzo 2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi: l’avv.to Massimo Falco, per delega dell’avv.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per parte ricorrente; gli avv.ti [#OMISSIS#] Russo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per i controinteressati. Nessuno comparso per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 55 del 2013 [#OMISSIS#] Paura ha agito per l’annullamento del d.r. n. 3163 del 15/10/2012, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Economia per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, indetta con bando n. R/01/2010 pubblicato in data 13 dicembre 2010, ed ha nominato vincitore [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#].
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II ed entrambi i controinteressati, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] (vincitore della selezione, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale) ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], secondo classificato.
Con atto depositato il 20 gennaio 2014 (ritualmente notificato alle altre parti ai sensi dell’art. 84 c.p.a.), il difensore della ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, in assenza di opposizione delle parti interessate, non può che dichiarare estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 35, 84 e 85 c.p.a..
In considerazione delle peculiarità della fattispecie e della natura della controversia si valutano sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasanisi, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)