TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 novembre 2014, n. 5731

Collocamento a riposto ricercatori confermati svolgenti attività assistenziali

Data Documento: 2014-11-07
Area: Giurisprudenza
Massima

La previsione dell’art. 15-nonies, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 non modifica lo stato giuridico dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali, essendo diretta a disciplinare la cessazione delle funzioni da ultimo indicate (cioè quelle assistenziali) senza introdurre una deroga rispetto alla generale previsione dell’art. 34, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ai sensi del quale il collocamento a riposo dei ricercatori confermati decorre dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. (in tal senso, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 novembre 2011, n. 8566).

Contenuto sentenza

N. 05731/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04732/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 4732 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Formicola, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Guadagnuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, viale A. Gramsci, n. 19; 
contro
l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz n. 11; 
l’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” n.1919 del 6 giugno 2014, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio di [#OMISSIS#] Formicola per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° novembre 2014;
b) della nota prot. n. 54793 del 13 giugno 2014, con cui l’Ateneo sopra indicato ha comunicato il prefato decreto ed informato [#OMISSIS#] Formicola della possibilità di far valere i propri titoli per la liquidazione;
c) nei limiti dell’interesse, di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero consequenziali, tra i quali: 1) la nota prot. n. 64791 del 14 luglio 2014; 2) la nota prot. n. 73440 del 20 agosto 2014;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a permanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età, ai sensi dell’art. 15 nonies, comma 2 del d. lgs. n. 502 del 1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi “[#OMISSIS#] II” di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato:
– che il ricorso non merita accoglimento;
– che, in particolare, la previsione dell’art. 15 nonies, comma 2 del d. lgs. n. 502 del 1992 non modifica lo stato giuridico dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali, essendo diretta a disciplinare la cessazione delle funzioni da ultimo indicate e, cioè, quelle assistenziali, senza introdurre una deroga rispetto alla generale previsione dell’art. 34 del d.P.R. n. 382 del 1980, ai sensi del quale il collocamento a riposo dei ricercatori confermati decorre dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 novembre 2011, n. 8566);
– che, in altri termini, il sopra indicato art. 15 nonies, comma 2 è riferito al pensionamento del personale medico universitario (ricercatori inclusi) esclusivamente per ciò che attiene all’attività assistenziale, restando ferma la collocazione in quiescenza per l’attività didattica e di ricerca universitaria al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla specifica disciplina di riferimento;
– che legittimamente, dunque, l’Ateneo resistente ha proceduto all’adozione degli atti impugnati, non essendo possibile avallare, alla luce della formulazione delle previsioni sopra richiamate, l’opzione interpretativa sostenuta dalla difesa del ricorrente, tenuto in particolare conto del rapporto e del necessario coordinamento tra le stesse, alla stregua dei consolidati criteri ermeneutici anche sistematico e teleologico;
– che dalla documentazione versata in atti non emerge alcuna erroneità dei presupposti, avendo il ricorrente maturato alla data di riferimento i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva;
– che alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato in quanto infondato;
– che il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Pasanisi, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)