In materia di attività conformativa della pubblica amministrazione al giudicato relativo a procedimenti che riguardano più soggetti, e che sono “governati” dall’art. 97 Cost. (su tutti, le procedure concorsuali), deve doverosamente trovare applicazione il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sicché l’attività conformativa dell’amministrazione non può prescindere in alcun modo dal valutare la posizione degli altri vincitori non attinti dal giudicato e versanti in identica situazione del candidato vittorioso in giudizio (nel caso di specie, la commissione giudicatrice ha correttamente rivalutato tanto la posizione della ricorrente quanto quella di un’altra partecipante alla procedura, alla luce dei parametri fissati nella decisione del giudice amministrativo).
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 9 aprile 2015, n. 2037
Procedure selettiva del personale–Efficacia del giudicato
N. 02037/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05157/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 5157 del 2011, proposto da:
Giovannone [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Basile e [#OMISSIS#] Lemma, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via [#OMISSIS#] n. 50;
contro
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, in persona del Rettore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
nei confronti di
Conte [#OMISSIS#], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zuppardi e [#OMISSIS#] Fontanarosa, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al V.le [#OMISSIS#] Granisci n. 16;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo (previa sospensione cautelare): del decreto del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 520 del 20.05.2011, comunicato con nota prot. n. 10345 del 07.06.2011 notificata il 14.06.2011, con il quale è stata accertata la regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione Esaminatrice nelle sedute del 05.04.2011 e del 20.04.2011 ivi compresa la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori del corso-concorso per titoli ed esami riservato al personale di ruolo dell’Ateneo per la copertura di n. 7 posti di funzionario amministrativo – VIII qualifica funzionale, bandito con D.D.A. n. 1718 del 20.11.1997; b) del verbale n. 2 del 20.04.2011 adottato dalla Commissione Esaminatrice, nominata con D.D.A. n. 280 del 15.03.2011, con il quale, in ottemperanza alla sentenza n. 4304/2010 della IV sezione del Consiglio di Stato ed in applicazione dei criteri indicati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. 1908/P del 16.02.2011, sono stati rivalutati i titoli dei partecipanti al corso-concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di funzionario amministrativo – VIII qualifica funzionale presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, bandito con D.D.A. n. 1718 del 20.11.1997; c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi compreso il decreto del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” n. 677 del 19.07.2011, comunicato con nota prot. n. 12851 del 20.07.2011 notificata il medesimo giorno, avente ad oggetto “Esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nell’adunanza del 24.05.2011 in ottemperanza della sentenza n. 4304/2010 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta” nonché, per quanto possa occorrere, tutti i verbali e gli altri atti adottati dalla Commissione Esaminatrice, comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente.
Quanto al ricorso incidentale: 1) in parte qua, del decreto del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale n. 280 del 15/3/2011 e delle relative lettere di incarico datata 18/3/11, mai comunicate, con le quali è stata nomina la Commissione Esaminatrice relativamente al concorso di n. 7 posti di funzionario amministrativo – VII qualifica funzionale bandito con DDA n. 1718 del 20/11/97, nella parte in cui dispongono la rivalutazione anche dei titoli presentati agli atti dell’originaria procedura concorsuale dalla candidata Giovannone [#OMISSIS#] e non solo quelli della ricorrente oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 4304/10; 2) in parte qua, del verbale n. 5/2011 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, reso nell’Adunanza del 24/5/11, nella parte in cui dispone la rivalutazione dei titoli presentati agli atti dell’originaria procedura concorsuale dalla candidata Giovannone [#OMISSIS#] e non solo quelli della ricorrente oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 4304/10; 3) in parte qua, di tutti i verbali adottati dalla Commissione Esaminatrice di cui sub 1, con particolare riferimento del verbale n. 2 del 20/4/11, nella parte in cui dispone la rivalutazione anche dei titoli presentati agli atti dell’originaria procedura concorsuale dalla candidata Giovannone [#OMISSIS#] e non solo quelli della ricorrente oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 4304/10; 4) per quanto possa occorre, della nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 16/2/11, mai comunicata e richiamata nei provvedimenti sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e della dott.ssa [#OMISSIS#] Conte;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] Conte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il dott. [#OMISSIS#] Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la dott.ssa [#OMISSIS#] Giovannone impugna gli atti in epigrafe per contestare l’esito a sé sfavorevole del rinnovo delle operazioni di valutazione di un concorso per funzionario amministrativo – bandito nel 1997 dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – effettuato da una nuova commissione esaminatrice nominata per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4303 del 6 luglio 2010 (che aveva accolto il ricorso di altra concorrente, la dott.ssa [#OMISSIS#] Conte), ultima di una serie di pronunce del giudice amministrativo susseguitesi sulla medesima vicenda nell’arco di ben oltre un decennio.
Hanno resistito in giudizio l’amministrazione e la dott.ssa [#OMISSIS#] Conte, controinteressata.
Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta col ricorso, la causa è stata cancellata dal ruolo.
La dott.ssa Conte ha proposto ricorso incidentale per dedurre l’illegittimità dei medesimi atti nella parte in cui è stata consentita la riapertura delle operazioni concorsuali e la valutazione dei titoli anche della dott.ssa Giovannone.
Nel corso del giudizio le parti hanno prodotto memorie e documenti.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Occorre riassumere gli antecedenti della controversia in esame.
Con D.D.A. n. 1718 del 20 novembre 1997 l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” bandiva un corso – concorso per titoli ed esami a n. 7 posti di funzionario amministrativo – VIII qualifica funzionale, riservato al personale di ruolo.
All’esito della procedura selettiva, al settimo e ultimo posto utile della graduatoria, approvata con D.D.A. n. 1954 del 29 giugno 1998, si collocava la dott.ssa [#OMISSIS#] Giovannone (odierna ricorrente), mentre ottava e prima degli idonei non vincitori si graduava la dott.ssa [#OMISSIS#] Conte (odierna controinteressata).
Quest’ultima impugnava gli atti della procedura, lamentando, tra l’altro, l’omessa valutazione, da parte della commissione valutatrice, di alcuni titoli (quelli afferenti al capo 5 dell’allegato C6 del bando di concorso) allegati a corredo della sua domanda di partecipazione.
Con sentenza n. 15029/2003, questo Tribunale accoglieva il ricorso della dott.ssa Conte.
A seguito della suddetta pronuncia, con decreto n. 1297 del 5 luglio 2004, l’Amministrazione ricostituiva l’originaria commissione, cui demandava una nuova valutazione della posizione della ricorrente.
La commissione ricostituita giudicava non valutabili i titoli dichiarati dalla dott.ssa Conte, in quanto reputava inidonea la dichiarazione di autocertificazione all’uopo presentata, sicché con decreto n. 1676 del 30 settembre 2004, l’Università approvava la nuova graduatoria di merito riconfermando i punteggi già assegnati in prima istanza.
Per contestare le nuove determinazioni assunte dall’Ateneo, la dott.ssa Conte proponeva due nuovi ricorsi davanti a questo Tribunale: un ricorso per ottemperanza, che veniva respinto con sentenza n. 19565/2005, ed un ricorso in sede di legittimità, che veniva accolto in parte con sentenza n. 19564/2005 per fondatezza della censura di mancata valutazione della partecipazione alle Conferenze Nazionali dei Segretari di Rettorato e Presidenza delle Università Italiane per nuovi impulsi professionali, svoltesi nel mese di ottobre del 1993 a Perugia e nel mese di aprile del 1994 a Siena.
A seguito di quest’ultima pronuncia, l’Università rinnovava il giudizio, previa ricostituzione della commissione nella sua originaria composizione, e, con decreto n. 770 del 16 maggio 2006, prot. 11316, giungeva nuovamente a negare il riconoscimento del punteggio per i titoli in questione, confermando la precedente graduatoria di merito ed i vincitori del concorso.
Anche tali provvedimenti venivano impugnati dalla dott.ssa Conte con un nuovo ricorso, accolto da questo Tribunale con sentenza n. 2598/2007. In tale decisione veniva rilevata l’insufficienza della valutazione svolta dalla commissione esaminatrice, che non aveva esposto adeguatamente le ragioni logico-giuridiche poste a base della omessa valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente e, sul piano conformativo, chiariva che «nella rinnovata attività di valutazione dei titoli da porre in essere a seguito dell’annullamento giurisdizionale […] l’amministrazione, oltre ad esplicitare le ragioni del riconoscimento ovvero del mancato riconoscimento dei titoli tra quelli valutabili ai sensi della più volte citata disposizione del bando, dovrà- ai fini di una ostensione e concreta applicazione del principio di trasparenza- dare conto anche dei titoli a tale voce riferibili riconosciuti e valutati in favore dei vincitori del concorso, con indicazione della natura giuridica dell’ente, tipologia concorsuale e punteggio attribuito per ciascuno di essi».
L’Ateneo, di conseguenza, provvedeva all’ulteriore rinnovo della valutazione e all’esito confermava l’esclusione della dott.ssa Conte dal novero dei vincitori, motivandola sul rilievo dell’inidoneità della struttura che aveva organizzato gli incontri in questione e, inoltre, che i corsi in argomento non avevano attinenza con quelli valorizzati dal bando come titoli professionali valutabili.
Ne seguiva un ennesimo ricorso giurisdizionale della dott.ssa Conte, volto a contestare il giudizio di non valutabilità dei titoli allegati (come poc’anzi detto, la partecipazione ai lavori della conferenza nazionale permanente dei segretari di rettorato e presidenza di facoltà svoltisi nell’ottobre del 1993 presso l’Università di Perugia e nell’aprile del 1994 presso l’Università di Siena).
Il ricorso veniva respinto in primo grado con sentenza di questa Sezione n. 4259/2009, ma accolto in appello con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4304/2010.
2. – L’odierna causa ha ad oggetto gli atti amministrativi assunti a seguito di quest’ultima sentenza.
L’Ateneo, per dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, ha ricostituito la commissione esaminatrice (da ultimo in nuova composizione, a seguito della dimissioni dei suoi componenti: D.D.A. n. 280, prot. 5076, del 15 marzo 2011).
La commissione, riunitasi i giorni 5 e 20 aprile 2011, ha proceduto al rinnovo dell’esame dei titoli di cui all’allegato C6, punto 5 del bando di concorso che in precedenza non erano stati valutati alla dott.ssa Conte (la sua partecipazione ai lavori della conferenza nazionale dei segretari di rettorato e presidenza delle università italiane dell’ottobre del 1993 e nell’aprile del 1994) e ha assegnato per gli stessi alla candidata il punteggio di punti 1 (0,5 + 0,5).
Viceversa, ha ritenuto non valutabili tre titoli attestati dalla dott.ssa Giovannone ai sensi della stessa previsione del bando (partecipazione alla riunione sul programma COMETT in data 15 luglio 1992 presso l’Università di Perugia; quella alla riunione di presentazione del Programma Tempus (TACIS) in data 22 giugno 1993 presso l’Università di Ancona; quella al convegno “Memorandum sull’Istruzione Universitaria” in data 22 giugno 1992 presso l’Università di Perugia), confermando la valutabilità di un quarto (partecipazione al seminario sui programmi di mobilità della CE in data 24 gennaio 1992 presso l’Università di Napoli “[#OMISSIS#] II”).
Verificati altresì i titoli presentati dagli altri candidati, la commissione è pervenuta a formulare una nuova graduatoria di merito, in cui alla dott.ssa Giovannone è stato confermato il punteggio finale originario di 77,50 ed alla dott.ssa Conte è stato assegnato il nuovo punteggio finale di 78 (in luogo dei 77 punti della prima graduatoria), di modo che quest’ultima, sopravanzando la prima, è venuta a collocarsi nel novero dei vincitori.
Con D.D.A. n 520 del 20 maggio 2011 l’Ateneo ha accertato la regolarità formale degli atti della commissione esaminatrice e dichiarati i vincitori del corso-concorso.
Con la delibera di cui al verbale n. 5/2011 del 24 maggio 2011, il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ha autorizzato la messa in esecuzione delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice.
3. – Queste nuove determinazioni sono state contestate dalla ricorrente, dott.ssa Giovannone, con tre motivi di censura:
– la commissione esaminatrice ha illegittimamente omesso di attribuirle il punteggio di 1,50 per i tre titoli che sono stati giudicati non valutabili nonostante il loro possesso fosse stato debitamente comprovato attraverso la produzione di idonea documentazione e gli stessi rientrassero tra quelli di cui all’allegato C 6 punto 5 del bando; nel far ciò, sarebbe inoltre incorsa in difetto di motivazione e di istruttoria per avere omesso di fornire una compiuta motivazione circa la mancata assegnazione di punti per due dei titoli allegati (riunione sul programma COMETT e riunione di presentazione del Programma Tempus – TACIS), nonché per aver addotto una motivazione estremamente generica per il terzo titolo (convegno “Memorandum sull’Istruzione Universitaria”), sulla base di una valutazione meramente nominalistica e senza fugare eventuali dubbi attraverso una mera richiesta di integrazione della documentazione ritenuta carente;
– la commissione le ha negato l’attribuzione del punteggio per titoli inerenti a corsi di qualificazione professionale riconosciuto, invece, ad altri concorrenti che possedevano titoli afferenti all’allegato C6 punto 5 del bando del tutto analoghi a quelli della ricorrente, violando così il principio della par condicio; ciò anche perché nel valutare i titoli, ed in particolare la partecipazione al convegno “Memorandum sull’Istruzione Universitaria”, la Commissione avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti all’amministrazione universitaria, così da essere in grado di valutare compiutamente il titolo posseduto dall’odierna ricorrente in linea col proprio precedente operato, visto che proprio in occasione della valutazione dei titoli della dott.ssa Conte l’Università aveva prodotto, con nota prot. n. 1028 del 2 maggio 2006 documentazione a supporto delle attestazioni rese dalla candidata e sulla base di tali ulteriori elementi la commissione era stata in grado di operare una valutazione;
– la mancanza di motivazione in ordine all’omessa valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, che non consente d’individuare le ragioni che hanno indotto a ritenere che dovesse esserle attribuito anche l’ulteriore punteggio di 1,50 per titoli, e il difetto di istruttoria, perché la P.A. avrebbe dovuto riscontrarne gli effettivi titoli e collocarla utilmente in graduatoria tra i vincitori del concorso, viziano tutti gli atti della procedura.
4. – Secondo l’Università, le predette doglianze sarebbero anzitutto inammissibili:
– perché l’odierna ricorrente, avendo partecipato come controinteressata a tutti i giudizi instaurati dalla dott.ssa Conte, doveva far valere mediante apposita impugnazione incidentale le eventuali illegittimità commesse dall’amministrazione nella valutazione dei titoli prodotti a corredo della sua domanda, senza attendere che, in esecuzione del giudicato scaturente dai giudizi promossi dalla dott.ssa Conte, l’Ateneo modificasse la graduatoria concorsuale;
– perché il riconoscimento della corretta applicazione, da parte della commissione esaminatrice, delle previsioni del bando nei confronti di tutti i candidati, ad eccezione della sola dott.ssa Conte, e, pertanto, la legittimità del punteggio loro attribuito è già contenuto nella sentenza n. 4304/2010 del Consiglio di Stato e coperto dalla sua autorità di cosa giudicata.
Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.
A formare oggetto del giudizio promosso dalla dott.ssa Conte era la legittimità del giudizio di non valutabilità dei titoli allegati dalla medesima (partecipazione ai lavori della conferenza nazionale dei segretari di rettorato e presidenza delle università italiane dell’ottobre del 1993 e nell’aprile del 1994) e non, invece, la legittimità della valutazione positiva dei titoli allegati dagli altri concorrenti e, segnatamente, dalla dott.ssa Giovannone, i quali hanno costituito semplice tertium comparationis nella disamina della censura di disparità di trattamento formulata in quella sede dalla dott.ssa Conte, e tanto meno la legittimità della valutazione negativa (il disconoscimento) di questo o quel titolo a loro disfavore (come sarebbe accaduto nel caso l’oggetto della controversia fosse stato allargato con la proposizione di un ricorso incidentale).
Come pianamente emerge dalla lettura di ambedue le sentenze (TAR Napoli n. 4259/2009; C.d.S. n. 4304/2010), il ricorso della dott.ssa Conte era volto a rivendicare l’attribuzione di un ulteriore punto per i titoli rappresentati dalla partecipazione ai lavori della conferenza predetta e non a contestare il punteggio attribuito alla dott.ssa Giovannone.
Difetta, pertanto, un precedente accertamento giudiziario della legittimità del disconoscimento della valutabilità dei tre titoli ora rivendicati dalla dott.ssa Giovannone, su cui possa essersi formata la res iudicata.
Ed invero, la preclusione del giudicato si estende, oltre alle questioni effettivamente fatte valere nel giudizio, anche a quelle deducibili, in via di azione o di eccezione, ma in concreto non dedotte, solo quando queste investano antecedenti essenziali e necessari della pronuncia (cfr. C.d.S., sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 319).
Peraltro, il rinnovato esercizio dell’attività valutativa di tutti i titoli concorsuali da parte dell’organo straordinario dell’Ateneo costituisce una nuova manifestazione del potere il cui sindacato in sede giurisdizionale non potrebbe dirsi precluso dall’esito dei precedenti giudizi, tanto più che è solo per effetto di questa nuova valutazione che il mancato riconoscimento alla dott.ssa Giovannone di un ulteriore punteggio per i titoli presentati ma non valutati ha concretamente determinato per la stessa una lesione del suo interesse al collocamento tra i vincitori nella graduatoria finale di ammissione al corso-concorso.
5. – Quest’ultimo punto non è sfuggito alla difesa della dott.ssa Conte, che ha, invece, sostenuto la arbitrarietà della riapertura della valutazione dei titoli presentati da tutti i concorrenti e, mediante la proposizione di un ricorso incidentale, ha formalmente dedotto l’illegittimità dei provvedimenti con i quali è stata consentita la riapertura delle operazioni concorsuali e la valutazione dei titoli della sig. Giovannone, indipendentemente dalla legittimità della valutazione negativa espressa dall’ultima commissione circa la non valutabilità dei titoli presentati da quest’ultima.
In particolare, al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la dott.ssa Conte ha impugnato il decreto di nomina e le lettere di incarico della commissione esaminatrice, il verbale n. 5/2011 del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ed i due verbali della commissione esaminatrice (con particolare riferimento al verbale n. 2 del 20 aprile 2011), nella parte in cui essi dispongono la rivalutazione anche dei titoli presentati agli atti dell’originaria procedura concorsuale dalla dott.ssa Giovannone e non solo quelli della dott.ssa Conte oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4304/10.
La tesi della dott.ssa Conte, affidata ai tre motivi del ricorso incidentale, è che l’Ateneo, agendo non già in autotutela ma trincerandosi dietro ad una pretesa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, ne avrebbe ampliato e distorto il contenuto, provocando una inammissibile ed inaccettabile riapertura dei termini in favore della dott.ssa Giovannone (I motivo); nel riaprire la valutazione dei titoli per tutti i candidati, la commissione esaminatrice avrebbe male interpretato il mandato che le era stato conferito dall’amministrazione di porre in essere ogni atto necessario a garantire la corretta esecuzione della sentenza (II motivo); per procedere in tal senso sarebbe occorsa alla commissione un’espressa indicazione dell’amministrazione, e comunque sarebbe spettato all’amministrazione e non alla commissione acquisire eventualmente un parere al riguardo da parte dell’Avvocatura dello Stato (il riferimento è al fatto che nel verbale n. 2 la commissione esaminatrice richiama un parere dell’Avvocatura dello Stato sulla necessità di provvedere non solo alla rivalutazione dei titoli della dott.ssa Conte non ritenuti meritevoli di valutazione, ma anche a quella di analoghi titoli nei confronti di tutti gli altri candidati che ne siano eventualmente in possesso) (III motivo, nel ricorso indicato anch’esso come secondo e parzialmente identico al precedente).
Si tratta di tesi destituite di fondamento.
Il Consiglio di Stato, nell’esaminare il motivo di disparità di trattamento proposto dalla dott.ssa Conte, ha rilevato che a tutti i candidati sono stati riconosciuti titoli analoghi per contenuto, natura giuridica e tipologia a quelli presentati dalla dott.ssa Conte ma non valutati (cfr. sentenza cit. § 4.1); in alcun modo è entrato, invece, sulla denegata valutazione degli altri titoli presentati dalla dott.ssa Giovannone (o da altri candidati). Il Giudice di appello ha ritenuto che la formulazione del bando di concorso in merito ai titoli valutabili fosse particolarmente ampia e che la stessa, «evidentemente finalizzata a consentire la più ampia valutazione dei titoli di formulazione [così nel testo], non giustifica l’interpretazione restrittiva che ha poi condotto alla mancata valutazione dei titoli prodotti dall’appellante».
Nulla di più vi è detto per conformare la successiva necessaria attività amministrativa finalizzata al doveroso rinnovo degli atti caducati dal giudice amministrativo, ma, nondimeno, è chiaro che il principio affermato dal Consiglio di Stato sulla necessità di interpretare in modo particolarmente ampio la clausola del bando di concorso sulla valutazione dei titoli di formazione è principio che doveva informare per intero l’attività dell’Ateneo successiva all’annullamento della graduatoria di merito e degli atti presupposti adottati dalla commissione esaminatrice, affinché l’amministrazione non trattasse, ingiustificatamente, in modo difforme casi identici.
In Giudice di appello ha, in passato, ricordato la doverosa applicazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in materia di attività conformativa al giudicato in procedimenti che riguardano più soggetti e che sono “governati” dall’art. 97 Cost., osservando al riguardo che l’attività conformativa dell’amministrazione non potrebbe prescindere in alcun modo dal valutare la posizione degli altri vincitori non attinti dal giudicato e versanti in identica situazione del candidato vittorioso in giudizio (cfr. C.d.S., sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8217).
Nel caso in esame, come si è ampiamente avuto modo di osservare, il giudicato non ha riguardato la denegata valutazione degli altri tre titoli della dott.ssa Giovannone, negata ancora – con rinnovata, autonoma determinazione amministrativa – negli atti oggi impugnati, né si potrebbe negare il buon diritto della dott.ssa Giovannone, in sede di rinnovo delle operazioni di valutazione che il Giudice amministrativo ha annullato (annullamento che non è stato contenuto nei limiti dell’interesse della ricorrente), di ottenere l’ossequio della commissione a quella medesima ampia interpretazione della clausola del bando anche per i suoi restanti titoli, la cui omessa valutazione all’epoca non le aveva nociuto, ma le nuoce oggi.
E ciò perché la disparità di trattamento commessa una volta a danno della dott.ssa Conte non corra il rischio di ripetersi, invece, a suo favore e a danno di altra concorrente.
In questi termini, non può dirsi che la commissione abbia ecceduto rispetto al mandato conferitogli dall’amministrazione, né che quest’ultima, o la commissione, abbiano violato i vincoli della cosa giudicata.
Pertanto il ricorso incidentale merita di essere respinto.
6. – Poiché dalla documentazione agli atti di causa (cfr. pag. 4 del verbale n. 2 della commissione esaminatrice e nota dell’Ufficio Personale dello stesso Ateneo, prot. n. 10208 del 2 maggio 2006, ivi richiamata, prodotta agli atti di causa dalla odierna ricorrente in data 22 ottobre 2011) risulta che la positiva valutazione dei titoli della dott.ssa Conte è stata supportata dall’acquisizione di ufficio della documentazione comprovante la natura e il contenuto delle due conferenze alle quali aveva partecipato, non prodotta con la domanda di partecipazione né presente nel fascicolo personale della dott.ssa Conte, laddove non pare, dalla medesima documentazione, che analogo soccorso istruttorio sia stato concesso alla dott.ssa Giovannone, ai fini della decisione occorre disporre che l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” depositi in giudizio:
– copia della richiesta formulata all’Ufficio Personale dalla commissione esaminatrice in carica nella seduta del 28 febbraio 2006, riscontrata con la predetta nota prot. n. 10208 del 2 maggio 2006;
– copia delle eventuali analoghe richieste formulate alle altre Amministrazioni che avrebbero potuto fornire informazioni utili a chiarire oggetto e contenuto delle riunioni e del convegno rivendicati tra i titoli valutabili dalla dott.ssa Giovannone (segnatamente, le Università di Ancona e di Perugia);
– copia delle eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni documentali, relativamente ai titoli da valutare, formulate direttamente alla dott.ssa Giovannone e ad altri candidati.
7. – La decisione finale sul giudizio, anche quanto alle spese, è riservata all’esito del disposto incombente istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5157/11), così provvede:
– respinge il ricorso incidentale;
– dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, da eseguirsi mediante deposito degli atti e documenti richiesti presso la segreteria della Sezione entro il termine del 25 maggio 2015;
– fissa per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza pubblica del 23 luglio 2015.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla segreteria di darne comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)