TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 10 novembre 2016, n. 5195

Accesso al Tirocinio Formativo Attivo-Principio dell’assorbimento-Cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-11-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Da ciò deriva la cessazione della materia del contendere in relazione all’originaria mancata ammissione dei ricorrenti al Tirocinio Formativo Attivo.

Contenuto sentenza

N. 05195/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04385/2015 REG.RIC.
N. 06447/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4385 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Emiliana Amedola, [#OMISSIS#] Andolfo, [#OMISSIS#] Pia Annunziata, [#OMISSIS#] Ariano, [#OMISSIS#] Ascione, [#OMISSIS#] Barrecchia, [#OMISSIS#] Bizzarro, [#OMISSIS#] Bosso, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Casale, [#OMISSIS#] Conforto, [#OMISSIS#] Coraggio, [#OMISSIS#] Di Fraia, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D’Angelo, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Felice, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Errera, [#OMISSIS#] Esposito, [#OMISSIS#] Fedele, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fortino, [#OMISSIS#] Foschini, [#OMISSIS#] Filella, [#OMISSIS#] Gallo, Gilda Gamba, [#OMISSIS#] Greco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iassogna, [#OMISSIS#] Landolfi, [#OMISSIS#] Martino, Fortunata [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marrazzo, [#OMISSIS#] Manzi, [#OMISSIS#] Mirabella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Vittoria [#OMISSIS#], Chiara Pollice, [#OMISSIS#] Pepe, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Domenica Perla, [#OMISSIS#] Parrella, [#OMISSIS#] Paolella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Paradizo, [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ridda, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Saletta, [#OMISSIS#] Salvati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sirignano, [#OMISSIS#] Testa, [#OMISSIS#] Verbeni, rappresentate e difese dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con lei domiciliati ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.), PEC: [#OMISSIS#]@pec.it; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del ministro p.t.,rappresentato e difeso per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; 
nei confronti di
Università degli studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del rettore p.t., non costituito;
sul ricorso numero di registro generale 6447 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Vicigrado, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sarpa e Napoli Sharon, rappresentate e difese dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con lei domiciliate ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.); 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del ministro p.t.,rappresentato e difeso per legge dall’Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; 
nei confronti di
Università degli studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del rettore p.t., non costituito;
quanto al ricorso n. 4385 del 2015:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del rigetto alla domanda di ammissione in soprannumero alla frequenza al tirocinio formativo attivo (t.f.a.), per le attività di sostegno II ciclo, per la scuola primaria, d’infanzia, secondaria di I e II anno accademico 2014/2015 e della graduatoria di merito che tale esclusione contempla;.
quanto al ricorso n. 6447 del 2015:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del rigetto alla domanda di ammissione alla frequenza al TFA per le attività di sostegno II ciclo scuola primaria, secondaria di I e II anno accademico 201415 presso l’Università degli Studi Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Napoli (di cui alle comunicazioni del 6, 14, 15 dicembre 2015 della Segreteria studenti UNISOB);
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – La comune pretesa delle ricorrenti, indicati in epigrafe, è di essere ammesse in soprannumero alla frequenza del II ciclo di TFA da attivarsi nell’anno 2015 presso l’istituto universitario Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che ha respinto una simile richiesta “in mancanza di espresse indicazioni ministeriali che consentano il superamento del contingente degli ammessi” (v. nota depositata il 19.10.2015).
2 – In via preliminare, i ricorsi n. r.g. 4385/2015 e n. r.g. 06447/2015 devono essere riuniti in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva compendiata dalla identità della pretesa e della controparte pubblica.
3a – Va detto che, nell’ambito del ricorso n. 4385/2015, il Tribunale – all’esito della rinuncia delle ricorrenti alla parte della domanda relativa all’annullamento della graduatoria – rendeva una prima ordinanza istruttoria nella quale si ordinava al Ministero dell’istruzione di fornire chiarimenti «in ordine alla disciplina vigente circa la gestione degli idonei in sovrannumero (circolari, disposizioni ministeriali, atti amministrativi) e alle ragioni che sottendono alla sua disapplicazione per l’anno preteso dai ricorrenti», essendosi rilevato che «in data successiva all’attivazione della procedura concorsuale di cui si discute, il Ministero ha disposto che le istituzioni accademiche fossero “autorizzate a procedere all’immatricolazione dei candidati presenti nelle relative graduatorie” (v. circolare n. 320 del 20.02.2015) sulla scorta di considerazioni astrattamente valide anche per i casi oggetto del presente ricorso».
3b – Tale ordinanza restava inadempiuta e, pertanto, con successiva ordinanza n. 2048/2015, la domanda cautelare era accolta, disponendosi l’ammissione con riserva delle ricorrenti in ragione della circostanza che i posti disponibili erano in numero superiore alle domande.
Analoga ordinanza cautelare era resa nel ricorso n. 6447/2015.
3c – In data 07.12.2015, il Ministero della Pubblica Istruzione depositava una nota (n. 139725A dell’Ufficio VII contenzioso) nella quale, da un lato, si confermava l’indirizzo ministeriale di cui alla menzionata circolare del 20.02.2015 che consentiva la partecipazione al percorso abilitante «non solo ai candidati… collocati in posizione utile…, ma anche a quei candidati già ‘pleno iure’ inseriti nella graduatoria degli idonei ma in posizione non utile» (condizione in cui versano le ricorrenti) e, dall’altro, si mostrava una sostanziale sorpresa per il contegno dell’Università Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non potendosi «divisare le esatte motivazioni che escluderebbero, a giudizio della Università interessata, l’ammissione in soprannumero dei docenti qui interessati … oltre il numero di posti previsto».
4 – All’udienza del 26.10.2016, la difesa della parte ricorrente dichiarava che le ricorrenti avevano regolarmente seguito il corso e che si erano diplomate senza che l’Ateneo apponesse alcuna “riserva” rispetto all’andamento del presente contenzioso; la circostanza trovava conferma, a detta della medesima legale della parte ricorrente, nell’assunzione di numerose ricorrenti quali insegnanti di sostegno presso diversi istituti scolastici. La documentazione depositata in udienza dimostrava ulteriormente l’assenza di “riserve” da parte dell’amministrazione.
5 – Quanto appena esposto dimostra l’intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto le ricorrenti hanno ottenuto il bene della vita a cui miravano, essendosi posti nel nulla gli effetti dei provvedimenti di esclusione impugnati non solo ad opera dei provvedimenti cautelari di questo Tribunale, ma anche per effetto del successivo comportamento dell’intimato Ateneo, che ha provveduto in via autonoma al rilascio del diploma in favore delle ricorrenti.
6 – Le spese di lite sostenute dalle ricorrenti – liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite – vanno poste a carico dell’Università resistente in virtù del principio di soccombenza, nella sua forma “virtuale”. In tal senso, la parte soccombente va, appunto, individuata nell’Università Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e non nel Ministero della Pubblica Istruzione che, in sostanza, ha assunto una posizione adesiva a quella delle ricorrenti. Appare, invece, opportuno compensare le spese tra le parti pubbliche.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) dispone la riunione dei ricorsi n. r.g. 4385/2015 e n. r.g. 06447/2015;
-) dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
-) condanna l’Università Suor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre ad accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata;
-) compensa le spese di lite tra le altre parti;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di Napoli, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/11/2016