Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo offerto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2018 resta evidente che il superamento del test selettivo di ingresso rappresenti l’unica strada per ottenere l’accesso ai corsi universitari a numero chiuso, a tutela di una corretta gestione del percorso didattico in relazione alle disponibilità strutturali di ciascun ateneo.
TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2019, n. 810
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Test di ingresso
N. 00810/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02867/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2867 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Magri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Campanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Violano in Napoli, via Mancini, 19;
contro
Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, prot. n. 50991 del 25 maggio 2018, notificato in pari data, avente ad oggetto “Richiesta d’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, con il quale l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente;
– del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia adottato dall’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, aggiornato al D.R. 2361 del 19 giugno 2017 s.m.i.;
– del Regolamento Didattico di Ateneo adottato dall’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
– del Bando per il “Rilascio del nulla-osta ai trasferimenti esterni – anno accademico 2017/2018 ai corsi afferenti alla Scuola di medicina” di cui al D.R. n. 2771 del 26 luglio 2017 e della relativa graduatoria;
– ove esistente, del Bando per il Rilascio del nulla-osta ai trasferimenti esterni – anno accademico 201/2018 9 ai corsi afferenti alla Scuola di medicina e della relativa graduatoria;
– del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;
– del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 con i relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, dettante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”;
– ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 3 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
– dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 dell’Università in epigrafe;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando – previa valutazione del crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Il ricorrente, già laureatosi in Farmacia in data 18.12.2017 presso l’Università [#OMISSIS#] II di Napoli, nel 2018 ha chiesto di essere iscritto ad anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso il medesimo Ateneo.
1.2. Avverso il diniego ha articolato vizi di incompetenza, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 148 del 2002; dell’art.3 e 4, L. 264/1999; dei DD.MM. 509/1999, 270/2004, 546/2016, 470/2017 e dei regolamenti dell’Ateneo resistente; deduce ancora l’eccesso di potere, la carenza di istruttoria e di motivazione, anche per disparità di trattamento.
1.3. Si è difesa l’amministrazione universitaria che, con nota depositata il 21.08.2018, insiste per la reiezione dell’impugnazione.
1.4. In sede di esame dell’istanza cautelare il Collegio, con ordinanza n. 1296 del 2018, ha disposto il riesame dell’istanza previo approfondimento istruttorio; all’udienza del 6 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.1. Il ricorso non merita accoglimento.
2.2. In primo luogo va delibata la censura di incompetenza del dirigente che ha emanato l’atto impugnato in favore di una commissione didattica; essa è infondata in quanto la competenza della “commissione” costituita “ad hoc” (v. art. 9 del regolamento didattico della facoltà di medicina) per valutare la carriera pregressa è subordinata al positivo superamento del test d’ingresso.
2.3. Tanto risulta dall’esame della normativa dell’Ateneo che è, ad un tempo, impugnata per ragioni di merito e invocata per avvalorare l’eccezione. In particolare, il bando per i “trasferimenti” (D.R. n. 2771/2017, all. 3 prod. P.A.) affida a tale commissione il compito di valutare la pregressa carriera universitaria dei soli studenti che si siano posizionati utilmente nella graduatoria del test di ingresso (art. 7); tale scelta è coerente con l’impugnato regolamento didattico di Ateneo che, nell’attribuire alle commissioni didattiche la competenza al riconoscimento dei crediti conseguiti in altro corso di studi, ribadisce la necessaria compatibilità dei “trasferimenti e dei passaggi di corso e di facoltà” con il “rispetto delle disposizioni vigenti in tema di numero programmato” (art. 9 co. 1). L’iscrizione ad anni successivi al primo per i già laureati, in particolare, è consentita “esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione” (art. 9 n. 4).
2.4. Va, quindi, riconosciuta la competenza del dirigente in merito all’ammissibilità dell’iscrizione, mentre l’invocata competenza delle “commissioni didattiche” è circoscritta alla successiva ed eventuale fase della valutazione della precedente carriera accademica dello studente. La condizione ostativa è stata, infatti, ravvisata – a monte – nella mancanza di posti disponibili per il corso di studi in esame, con la conseguenza che il rigetto dell’istanza appare frutto di una valutazione interamente vincolata a un dato oggettivo e fattuale, che non interferisce in alcun modo con il percorso didattico effettuato dal ricorrente.
3. Nel merito, la questione centrale concerne la possibilità di ottenere l’iscrizione ad una facoltà ad accesso limitato (cd. numero chiuso), provenendo da altro corso di studi e senza aver superato le prove di cui allo specifico bando di concorso.
3.1. In disparte la questione più generale che coinvolge la funzione del numero chiuso, appare dirimente la circostanza che nel caso di specie l’amministrazione universitaria ha evidenziato la mancanza di posti disponibili per il corso richiesto dal ricorrente, risolvendo in punto di fatto, prima ancora che di diritto, il procedimento attivato dal ricorrente (va detto che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Sentenza n. 16 del 2018 ha indicato, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre funzione dell’accesso universitario limitato, ovverossia: verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite).
3.2. In ogni caso, alla luce del nuovo indirizzo interpretativo offerto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2018 resta evidente che il superamento del test selettivo di ingresso rappresenti l’unica strada per ottenere l’accesso ai corsi universitari a numero chiuso, a tutela di una corretta gestione del percorso didattico in relazione alle disponibilità strutturali di ciascun ateneo.
Pertanto, in forza di tale nuova e più pregnante rilevanza del test di ingresso acclarata dal Supremo Consesso, perde rilievo anche la circostanza, oramai meramente fattuale, della esistenza o meno di una disponibilità di posti negli anni successivo al primo, tenuto conto che l’accesso ai corsi universitari a numero chiuso non può prescindere dall’esito positivo rispetto al test di ingresso.
3.3. Per completezza vale comunque osservare che il Consiglio di Stato (con le sentenze n. 2268 del 2018; n. 5593 del 2011 e n. 7622 del 2005) ha chiarito che la normativa sulla riserva di posti agli extracomunitari non residenti “è finalizzata alla formazione del personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare al proprio Paese di origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana, la quale, invece, resta incisa dagli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno”: pur se l’art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999 attribuisce rilievo alla “offerta potenziale del sistema universitario”, il criterio rilevante in materia è quello del “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”, inciso tendenzialmente non dagli studenti extracomunitari non residenti in Italia, ma dai cittadini italiani e comunitari e da quelli extracomunitari residenti in Italia. L’attribuzione agli studenti comunitari dei posti riservati agli studenti extracomunitari – in quanto non consentita dalla normativa ‘a regime’ – può avere luogo soltanto quando vi sia una espressa disposizione di legge che la consenta (come è avvenuto, in relazione all’anno accademico 1999-2000, con l’art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 133).
4. La natura vincolata della reiezione dell’istanza di immatricolazione alla facoltà di medicina dequota a mera irregolarità gli evocati vizi procedimentali, fra cui la mancanza di preavviso di rigetto.
5. La reiezione dell’azione impugnatoria rende l’azione risarcitoria inaccoglibile per difetto della carattere di ingiustizia del danno lamentato.
6. Il ricorso ed i connessi motivi aggiunti vanno conclusivamente rigettati. La istruttoria disposta in sede cautelare e la peculiarità della questione integrano idoneo motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate, con contributo unificato a carico della parte che lo ha anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Ida [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/02/2019